Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3181/2019 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dai Prof. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente e controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 4296/18, depositata il 22 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per sentir annullare il provvedimento con cui il RAGIONE_SOCIALE gli aveva negato il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese legali sostenute per difendersi nel giudizio di responsabilità erariale intentatogli dinanzi alla Corte dei conti in relazione a provvedimenti ministeriali da lui emanati per la dismissione RAGIONE_SOCIALEe centrali nucleari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a seguito del referendum abrogativo svoltosi nello anno 1987.
Premesso che il giudizio si era concluso in senso a lui favorevole con sentenza del 31 agosto 2004, emessa in sede di rinvio dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appello, sostenne di aver diritto al rimborso degli onorari e dei diritti relativi al giudizio di cassazione promosso dal AVV_NOTAIO generale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, al giudizio di rinvio ed al giudizio di revocazione avverso la sentenza di cassazione.
1.1. Con sentenza del 6 luglio 2007, il Tar dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e successivamente rimesso alla Seconda Sezione civile del medesimo Tribunale, che con sentenza del 30 ottobre 2012 accolse parzialmente la domanda, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 375.245,89, a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese relative ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti e alla Corte di cassazione, ed escludendo il diritto al rimborso di quelle relative al giudizio di revocazione.
L’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 22 giugno 2018 ha rigettato l’appello incidentale proposto dal COGNOME, rideterminando le somme dovute in Euro 151.289,89 per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti ed Euro 16.350,00 per quello dinanzi alla Corte di cassazione, oltre accessori di legge
ed interessi legali.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, la Corte ha ritenuto che il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese legali non fosse precluso dalla mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALEe stesse ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, osservando che l’art. 10bis , comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell’imporre al Giudice contabile, in caso di proscioglimento, di porre le spese legali a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione soccombente, non costituiva norma d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2bis , del d.l. 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ma aveva portata innovativa con effetto retroattivo, e non era quindi applicabile ai giudizi successivi dinanzi al Giudice ordinario, come quello in esame, ma a quelli ancora in corso dinanzi alla Corte dei conti.
Premesso inoltre che la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, consiste nel tenere indenni i funzionari pubblici che abbiano agito nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento RAGIONE_SOCIALEe loro attività istituzionali, ha osservato che il legislatore ha dovuto contemperare tale esigenza con quelle di finanza pubblica, che impongono di non far carico all’erario di oneri eccedenti quanto è necessario per soddisfare gl’interessi generali, sottoponendo gli oneri di difesa da imputare all’Amministrazione ad un vaglio di congruità da parte RAGIONE_SOCIALEa Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, la quale è chiamata a sindacare non solo la conformità RAGIONE_SOCIALEa parcella alla tariffa, ma anche la qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale resa.
Ciò posto, la Corte ha assunto come parametro di riferimento le tariffe di cui al d.m. n. 127 RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2004, liquidando, per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, un onorario complessivo di Euro 239.338,00, e riducendolo ad Euro 150.000,00, in considerazione del carattere non esclusivo del predetto parametro, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del rimborso congruo, e RAGIONE_SOCIALEa mancata documentazione RAGIONE_SOCIALEe attività difensive svolte. Per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, ha invece liquidato l’importo dovuto nella misura minima di Euro 5.450,00, applicando poi allo stesso la triplicazione adottata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Ha confermato infine l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese relative al giudizio di revocazione, ritenendolo non imprescindibile, in quanto dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi ed anch’esso illustrato con memoria, al quale il COGNOME ha resistito a sua volta con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del d.m. n. 127 del 2004, censurando la sentenza per aver liquidato l’onorario relativo al giudizio di rinvio in base ai parametri previsti per i giudizi di primo grado, senza considerare che, trattandosi di un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello, occorreva fare riferimento a quelli previsti per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e alle magistrature superiori.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha proceduto alla riduzione RAGIONE_SOCIALE‘onorario in base al criterio RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico. Premesso che nella specie non può trovare applicazione l’art. 4, comma secondo, del d.m. n. 127 del 2004, richiamato dalla Corte territoriale, riferendosi lo stesso esclusivamente al rapporto tra il professionista ed il cliente, sostiene che, in quanto riconoscibile nei limiti strettamente necessari a garantire una corretta difesa, il rimborso non può essere liquidato in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili, potendo per converso risultare anche più elevato. Precisato inoltre che la sentenza impugnata ha preso in considerazione soltanto le attività minime, escludendo che fossero state rese prestazioni superflue, osserva, in via subordinata, che la riduzione dovrebbe essere ridimensionata, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore entità RAGIONE_SOCIALE‘onorario minimo effettivamente dovuto in base alla tariffa professionale.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli-
cazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘onorario relativo al giudizio di revocazione, avente ad oggetto la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione relativa al ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, senza considerare che l’impugnazione di tale sentenza, dichiarata estinta per rinuncia, rispondeva, al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa stessa, all’interesse di evitare la condanna nel giudizio di responsabilità pendente dinanzi alla Corte dei conti, venuto meno soltanto a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione emessa da quest’ultima.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, il RAGIONE_SOCIALE denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel liquidare l’onorario dovuto per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza impugnata ha applicato la tariffa professionale di cui al d.m. n. 127 del 2004, anziché quella di cui al d.m. n. 585 del 5 ottobre 1994, senza considerare che tutte le attività processuali si erano svolte sotto la vigenza di quest’ultimo decreto, fatta eccezione soltanto per la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Con il secondo motivo, il controricorrente deduce la violazione del d.m. n. 127 del 2004, rilevando che la sentenza impugnata ne ha erroneamente affermato l’applicabilità ad una fattispecie ad esso non riconducibile ratione temporis .
Il primo motivo del ricorso principale è fondato, mentre il ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente, in quanto avente ad oggetto la medesima questione, riguardante l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile, è infondato.
Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dall’attore per la difesa nel giudizio di responsabilità erariale, la tariffa professionale introdotta dal d.m. n. 127 del 2004, anziché quella di cui al d.m. n. 585 del 1994: la stessa difesa del RAGIONE_SOCIALE, pur censurando tale decisione, ha infatti riconosciuto che il giudizio, ancorché svoltosi in gran parte sotto la vigenza del secondo decreto, si è concluso dopo l’entrata in vigore del primo, giacché l’udienza di discussione del giudizio di rinvio si è tenuta soltanto in data 6 luglio 2004. Trova pertanto applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di successione nel tempo RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali forensi,
secondo cui la liquidazione degli onorari dev’essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui l’attività professionale è stata condotta a termine, il quale s’identifica con quello RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento del giudizio o, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con quello di tale cessazione (cfr. Cass., Sez. II, 12/05/2010, n. 11482; Cass., Sez. I, 3/08/2007, n. 17059; Cass. Sez. III, 11/03/2005, n. 5426).
La sentenza impugnata non può essere invece condivisa nella parte in cui ha ritenuto applicabile al giudizio dinanzi alla Corte dei conti la tariffa relativa alle prestazioni rese nei giudizi dinanzi al tribunale, agli organi equiparati e agli organi di giustizia tributaria, anziché quella relativa alle prestazioni rese nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori. La nozione di magistrature superiori si desume infatti dall’art. 4, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato approvato con r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, il quale individua gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33, includendovi anche la Corte dei conti. Tale individuazione trovava conferma nell’identica disposizione di cui all’art. 4, secondo comma, del precedente ordinamento professionale, contenuto nella legge 25 marzo 1926, n. 453, richiamata dall’art. 1, terzo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 ed abrogata dall’art. 1 del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. A seguito RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni giurisdizionali regionali RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, avvenuta con d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la necessità del patrocinio di un avvocato iscritto nell’albo speciale è rimasta limitata ai soli giudizi dinanzi alle Sezioni giurisdizionali di appello, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5ter , introdotto dall’art. 1 del d.l.23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 6389, il quale ha stabilito che nei giudizi dinanzi alle Sezioni regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali. Tale differenziazione è stata in seguito ribadita dall’art. 28, comma secondo, del codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto entrato in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di responsabilità.
Benvero, pur essendo stati emanati successivamente all’istituzione degli organi di giurisdizione contabile di primo grado, né il d.m. n. 127 del 2004, né il d.m. n. 585 del 1994, che lo aveva preceduto, prevedevano una specifica sezione RAGIONE_SOCIALEa tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti che tenesse conto RAGIONE_SOCIALEa predetta distinzione, includendo le altre magistrature superiori nella sezione relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, e dedicando un’altra sezione alle cause dinanzi agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, genericamente indicati: nella specie, tuttavia, poiché il giudizio di rinvio si è svolto dinanzi alla Sezione giurisdizionale di appello, non è necessario stabilire se le Sezioni giurisdizionali regionali dovessero considerarsi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, organi di giustizia amministrativa di primo grado, riservando invece la qualifica di magistratura superiore alle sole Sezioni giurisdizionali di appello; è sufficiente invece rilevare che, in quanto svoltosi dinanzi al giudice di secondo grado in materia contabile, dove il patrocinio può essere esercitato solo da avvocati iscritti nell’albo speciale, il giudizio era sicuramente annoverabile tra quelli cui si applica la sezione RAGIONE_SOCIALEa tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori, con la conseguente erroneità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione degli onorari effettuata dalla sentenza impugnata.
E’ altresì fondato il secondo motivo del ricorso principale, riguardante l’operatività dei minimi tariffari.
In proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ufficio ha diritto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per la sua difesa, la cui entità va riconosciuta nei limiti RAGIONE_SOCIALEo «strettamente necessario» secondo il parere di congruità, di natura consultiva, RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale, il quale, nella prospettiva di un contemperamento tra le esigenze di salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica e di protezione del dipendente, non può limitarsi ad una applicazione pedissequa RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l’interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo, nonché la con-
formità RAGIONE_SOCIALEa parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione (cfr. Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13861).
Nell’applicazione di tale principio, la Corte territoriale non ne ha fatto tuttavia buon governo, avendo ritenuto che il giusto contemperamento, considerato necessario da questa Corte, tra gli interessi personali e generali coinvolti nella vicenda dovesse realizzarsi attraverso l’applicazione degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, ulteriormente ridotti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma secondo, del d.m. n. 127 del 2004 per l’ipotesi in cui «fra le prestazioni RAGIONE_SOCIALE‘avvocato e l’onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione», non assumendo i valori tabellari carattere di criterio esclusivo di determinazione del rimborso congruo.
Benvero, nell’enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno ritenuto improponibile un’equiparazione tra il debito di protezione del dipendente, posto a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, e quello del cliente verso il professionista, il quale risponde al soggettivo andamento da lui impresso al rapporto professionale, di cui non può farsi carico l’Amministrazione, venendo altrimenti meno qualsiasi rilevanza pubblicistica RAGIONE_SOCIALEa spesa e dei relativi doveri di governo. Hanno quindi affermato che «nel formulare il parere, l’Avvocatura non può avere quale riferimento esclusivo n é l’interesse del dipendente a risultare sempre e in ogni caso indenne da ogni costo difensivo, né quello RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione a minimizzare la spesa, poiché il parere deve essere reso in termini di congruità»: occorre pertanto tenere conto per un verso dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, e per altro verso RAGIONE_SOCIALEe necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli erano state mosse ed ai presupposti, alla rilevanza e all’andamento del giudizio, nonché RAGIONE_SOCIALEa conformità RAGIONE_SOCIALEa parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale o ai compensi contemplati secondo i vigenti parametri. Hanno altresì precisato che il limite di quanto «strettamente necessario» non va inteso pedissequamente, soprattutto dopo il venir meno del «sistema» RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi, nel senso cioè di ritenere
legittima solo l’applicazione dei minimi tariffari, ma nel senso di contemperare l’esigenza di salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa prudenza nell’erogazione RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica con quella di protezione del dipendente infondatamente accusato.
Quest’ultima puntualizzazione, chiarendo il valore da attribuire ai minimi tariffari, aventi carattere non esclusivo soltanto nel senso di non precludere la liquidazione di un importo più elevato, ove ritenuto congruo in relazione alle necessità difensive RAGIONE_SOCIALE‘istante e compatibile con le esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, fa apparire evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe predette esigenze, posta anche in relazione con la manifesta sproporzione tra le prestazioni rese dall’avvocato e l’onorario risultante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, possa giustificare la liquidazione di un importo inferiore a quello minimo inderogabilmente previsto da quest’ultima. Per un verso, infatti, la predetta sproporzione è rimasta del tutto indimostrata, avendo la Corte territoriale omesso di spiegare le ragioni per cui, anche a fronte RAGIONE_SOCIALE‘elevatissimo valore RAGIONE_SOCIALEa causa, del numero dei soggetti coinvolti e RAGIONE_SOCIALEa delicatezza RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate, riguardanti determinazioni assunte al massimo livello politico-amministrativo, ha ritenuto che la complessità tecnica RAGIONE_SOCIALEa controversia, la diligenza richiesta al legale e la quantità e la qualità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dallo stesso si collocassero ictu oculi a un livello inferiore a quello che legittima il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘onorario minimo liquidabile a termini di tariffa. In proposito, la Corte territoriale si è limitata a dare atto RAGIONE_SOCIALEa mancata dimostrazione di tutte le attività difensive svolte dall’avvocato, la quale avrebbe potuto giustificare al più il rifiuto di riconoscere gl’importi relativi ad alcune voci RAGIONE_SOCIALEa tabella oppure la liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto, ma non lo svilimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di cui era stato effettivamente provato lo svolgimento al di sotto del livello implicato dal minimo tariffario, per il quale è richiesta una specifica motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 13/04/ 2023, n. 9815; 5/05/2022, n. 14198; Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989). Per altro verso, la sentenza impugnata ha ignorato o comunque travisato la rilevanza specificamente attribuita dalle Sezioni Unite all’abolizione del sistema RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi, quale indice del carattere non esclusivo dei minimi, avendo ritenuto che la stessa autorizzasse indiscriminatamente una liquida-
zione RAGIONE_SOCIALE‘onorario in misura inferiore agli stessi, anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, che in conformità RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i c.d. parametri, senza tenere conto del principio d’inderogabilità dei minimi tariffari, espressamente sancito dallo art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 giugno 1942, n. 794 e ribadito dall’art. 4, comma primo, del d.m. n. 127 del 2004 (e dagli altri decreti che lo hanno preceduto), che ne imponeva il rispetto anche nei rapporti tra il cliente e l’avvocato, in funzione RAGIONE_SOCIALEa duplice esigenza di garantire il corretto esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività forense, impedendo la sleale concorrenza tra professionisti, e di tutelare la dignità RAGIONE_SOCIALEa categoria professionale (cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/1988, n. 6449; Cass., Sez. II, 7/03/1983, n. 1680; 28/05/1968, n. 1619).
8. E’ invece inammissibile per difetto di specificità il terzo motivo, riguardante il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di revocazione.
E’ pur vero, infatti, che l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, nel prevedere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese legali sostenute dai dipendenti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali per giudizi di responsabilità intentati nei loro confronti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, lo condiziona esclusivamente alla conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, senza fare alcun cenno all’esito RAGIONE_SOCIALEe singole fasi in cui il processo si sia eventualmente snodato: peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite nella pronuncia dianzi richiamata, la valutazione sottesa al predetto rimborso non può risolversi nella mera applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali, presupponendo anche un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva corrispondenza degli atti compiuti alle esigenze difensive RAGIONE_SOCIALE‘istante, in relazione agli addebiti formulati nei suoi confronti ed in funzione di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio dei conti pubblici.
Tale valutazione, pur dovendo essere condotta ex post , alla luce del risultato concretamente conseguito all’esito del giudizio, non può non tenere conto RAGIONE_SOCIALEe necessità di volta in volta emerse nel corso del processo e prese in considerazione dal difensore nell’adempimento del mandato conferitogli, sicché non può escludersi, in linea di principio, la possibilità di riconoscere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese anche per atti o adempimenti successivamente rivelatisi
superflui o vani, ove al momento del loro compimento apparissero ragionevolmente giustificati dalle circostanze. Nella specie, tuttavia, tali circostanze non sono state in alcun modo precisate, non avendo il ricorrente chiarito neppure quali fossero le censure specificamente mosse alla sentenza che aveva accolto il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO generale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, ma essendosi limitato ad affermare che l’impugnazione per revocazione mirava ad evitare la pronuncia di una sentenza di condanna, la cui eventualità è successivamente venuta meno a seguito RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione nel giudizio di rinvio. In tal modo, peraltro, egli ha accreditato l’ipotesi di un intento puramente dilatorio RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, che, indipendentemente dalla successiva rinuncia alla stessa, ritenuta dalla sentenza impugnata idonea ad evidenziare la superfluità RAGIONE_SOCIALEe relative spese, si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di rimborso, che deve avere ad oggetto soltanto le spese strettamente necessarie per soddisfare le sue esigenze difensive.
9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa com-