Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21967 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
sul ricorso 21166/2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del TRIBUNALE di PATTI n. 166/2019 depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME impugna per cassazione l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Patti, in riforma della contraria decisione di primo grado, ha respinto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, la domanda del medesimo intesa a conseguire la condanna del Comune di S. AVV_NOTAIO d’Alunzio a rimborsagli, ai sensi del combinato disposto del’art. 39 l. reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 e dell’art. 24 l. reg. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30, le spese sostenute nella sua veste di consigliere comunale per la propria difesa nel procedimento penale, che lo aveva visto imputato dei reati previsti dagli art. 317 e 353, comma 2, cod. pen. conclusosi con la sua assoluzione perché il fatto non sussiste.
A confutazione delle ragioni della domanda il decidente ha richiamato il dettato delle norme in questione e, sulla premessa che il diritto al rimborso può essere accordato solo in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio o dei compiti di ufficio, ha escluso la ricorrenza nella specie del nesso relazionale identificabile nel rapporto di immedesimazione organica, in guisa del quale, per effetto della coincidenza di interessi tra l’amministrazione ed i propri funzionari, l’operato di questi si rende ascrivibile all’ente; e ciò perché «i suddetti elementi della imputabilità dell’attività all’amministrazione e della diretta connessione dell’attività stessa con il fine pubblico sono palesemente mancanti nella fattispecie in esame», in cui sono stati contestati al COGNOME i reati di concussione e di turbata liceità degli incanti, ossia «il compimento di un’attività illecita al fine di perseguire un’utile privato e indebito e contrario al corretto, imparziale e disinteressato agire della P.A.»
Per la cassazione di detta sentenza sono insorti, in via principale, il COGNOME affidandosi ad un solo mezzo ed, in via incidentale, tardivamente, il Comune intimato con due mezzi.
Con l’unico motivo del ricorso principale il COGNOME lamenta la violazione e falsa applicazione delle richiamata norme regionali, atteso che, al contrario di quanto apoditticamente affermato dal giudice d’appello, è da intendersi sussistente il nesso di causalità tra i reati a lui ascritti e le funzioni dal medesimo disimpegnate presso il Comune di S. AVV_NOTAIO d’Alunzio nella sua veste di consigliere comunale, in quanto, in ragione della loro natura di reati propri del pubblico ufficiale, le condotte che ne erano state fonte non avrebbero potuto essere assunte se non in connessione con l’ufficio rivestito.
Come già si è notato nell’ordinanza interlocutoria di questa Corte 9096/2024, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., sul tema oggetto di controversia si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti di questa Corte.
La richiamata ordinanza ha perciò ritenuto di rimettere la trattazione del tema alla pubblica udienza.
In attesa appunto che il tema sia affrontato in quella sede, si rende opportuno rinviare la causa odierna a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 23.04.2024.
Il AVV_NOTAIO COGNOME