Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 217 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
Oggetto: Compensi al difensore – Spese generali – Omessa pronuncia – Ricorso per cassazione – Inammissibilità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30300/2022 R.G. proposto da
AVV. NOME COGNOME, in qualità di procuratore di sé stessa, con studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-intimato –
Avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli, resa il 14/10/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Come si legge nell’ordinanza impugnata, l’avv. NOME COGNOME difensore di un imputato innanzi alla settima sezione penale della Corte di Cassazione, definita con pronuncia di inammissibilità del ricorso del 20 novembre 2014, spiegò opposizione ex artt. 84 e 115 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il
decreto depositato il 1 gennaio 2021, col quale la Seconda Sezione penale della Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato la propria istanza di liquidazione del compenso maturato per l’attività difensiva d’ufficio svolta davanti alla Suprema Corte in applicazione dell’art. 106 dal predetto d.P.R.
La Corte d’appello di Napoli accolse l’opposizione con provvedimento n. 4885/2022 del 14 ottobre 2022, col quale liquidò, in favore del predetto difensore, l a somma di € 550,00, oltre Iva e c.p.a. per l’attività di difesa d’ufficio penale e le relative spese sostenute, condannando il Ministero della giustizia, rimasto contumace, alle spese della procedura.
Contro la predetta ordinanza, l’avv. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, rinviando ad esso con successiva nota. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata con riguardo all’esclusione del rimborso delle spese generali, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 cod. proc. civ., 2223, secondo comma, cod. civ., e 2, D.M. n. 55 del 2014; la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ.; la nullità della decisione per assoluta mancanza di motivazione, per avere la Corte illegittimamente escluso il rimborso delle spese generali ai sensi dell’art. 2, D.M. n. 55 del 2014, rispetto alle quali nulla è detto nel provvedimento impugnato, e, in esito all’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza all’uopo presentata, avere ritenuto corretta l’entità della liquidazione
disposta, senza considerare che tali somme devono essere riconosciute anche senza la prova degli esborsi in misura predeterminata dalla legge e automaticamente spettante al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, siccome implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. peraltro, l’assenza di specifiche argomentazioni sul punto determinava la nullità per assoluta mancanza di motivazione del provvedimento.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto della ricorrente.
L’art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, rubricato « Compensi e spese», stabilisce, in particolare, che « Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta », sicché il rimborso delle spese forfetarie costituisce, come già affermato da questa Corte, una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta, al pari del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista (Cass., Sez. 6-2, 22/1/2021, n. 1421).
Nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante (in questi termini, Cass., Sez. 6-2,
22 gennaio 2021, n. 1421), con la conseguenza che detto provvedimento costituisce titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella predetta misura, potendo questa essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice (Cass., Sez. 2, 4/4/2019, n. 9385).
Orbene, posto che all’espressione “di regola” questa Corte ha attribuito il duplice significato, per un verso, del potere-dovere del giudice di determinare le spese processuali all’interno degli ordinari limiti minimo e massimo di aumento o diminuzione previsti dall’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, facendo riferimento ai parametri generali indicati in apertura della disposizione, e, per altro verso, dell’obbligo di specifica motivazione nel solo caso in cui il giudice ritenga di superare i predetti limiti ordinari di aumento e diminuzione (vedi Cass., Sez. 6-2, 22 gennaio 2021, n. 1421, cit.; Cass., Sez. 2, 5/7/2018, n. 17667), è stato affermato che con tali parole la norma abbia inteso individuare un criterio determinativo – del massimo aumento applicabile, ovvero dell’importo “normale” delle spese forfettarie da riconoscere all’avvocato – che, non necessitando di specifica motivazione, è prestabilito ed automaticamente applicabile (Cass., Sez. 6-2, 22 gennaio 2021, n. 1421, cit.).
Deriva, perciò, da questi principi che, spettando alla ricorrente, indipendentemente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, le spese forfetarie nella misura del 15%, sussiste il difetto di interesse della predetta ad ottenere una pronuncia sul punto.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, mentre nulla deve essere disposto sulle spese, non avendo la controricorrente spiegato difesa.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 9/11/2023