Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 28316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26267-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocat o NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2046 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 10 maggio 2022 (R.G.N. 188/2021). Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 26267/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/9/2025
giurisdizione Compensi dovuti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie.
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale di Tivoli, ha dichiarato che all’RAGIONE_SOCIALE non spettano l’IVA e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sui compensi liquidati per il giudizio di primo grado e ha condannato la società appellante a rifondere tre quarti RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado, compensando il residuo quarto.
Per quanto ancora rileva in sede di legittimità, la Corte territoriale ha argomentato che spettano alla parte appellata le spese generali, nella misura del 15%, «trattandosi di una componente imprescindibile RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 17076 del 13 febbraio/13 agosto 2020» (pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
Anche quando la difesa sia prestata da RAGIONE_SOCIALE dipendenti degli enti pubblici, non si può negare il rimborso RAGIONE_SOCIALEe ‘spese forfettarie’, «variabili e spesso di scarsa rilevanza, perciò difficilmente documentabili, come gli spostamenti necessari per raggiun gere l’ufficio giudiziario, i costi per le fotocopie, per l’invio di mail o per comunicazioni telefoniche inerenti al processo e sostenute al di fuori RAGIONE_SOCIALEo studio» (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata).
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, sulla base di un motivo.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a conferire procura.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247, e addebita alla sentenza d’appello d i
avere erroneamente disposto a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie, che «riflettono i costi generali RAGIONE_SOCIALE‘attività degli RAGIONE_SOCIALE del libero foro (spese per l’immobile adibito a studio, trattamento economico e previdenziale per il personale dipendente, utenze, banche dati, ecc.)» e non possono, dunque, essere riconosciute «all ‘avvocato RAGIONE_SOCIALE‘Ente pubblico in quanto lo stesso non sopporta alcun costo di gestione RAGIONE_SOCIALEo studio» (pagina 3 del ricorso per cassazione).
2. -Il ricorso interpella questa Corte su una questione suscettibile di riproporsi nel vasto contenzioso che coinvolge gli enti pubblici previdenziali e prospetta, al pari RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, argomenti che non sono stati ancora compiutamente approfonditi nella giurisprudenza di legittimità.
3. -L’art. 13, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legg e n. 247 del 2012 riconosce, oltre al compenso per la prestazione professionale e al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e dei contributi eventualmente anticipati nell ‘ interesse del cliente, «una somma per il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione RAGIONE_SOCIALEe spese vive». Tale rimborso è dovuto «sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale».
Nell’attuare le previsioni RAGIONE_SOCIALEa fonte primaria, l’art. 2, comma 2, del decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 13, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247», dispone che all’avvocato debba esser corrisposta «in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale», in aggiunta al compenso e al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese documentate per le singole prestazioni, «una somma per rimborso spese forfettarie nella misura
del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta» (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 del decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia 13 agosto 2022, che ha soppresso l’inciso ‘di regola’ posto prima di ‘nella misura’) .
Si tratta RAGIONE_SOCIALEe spese «di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicché il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento» (Cass., sez. I, 30 maggio 2018, n. 13693, punto 8.2.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Questa Corte è costante nell’affermare che il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie costituisce una componente RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza (Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6902).
-Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre chiarire come tali previsioni si raccordino alla peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘attività prestata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
4.1. -A tale riguardo, la Corte di merito ha puntualizzato che nessuna disposizione preclude il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie.
Peraltro, nell’ipotesi di un difensore dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, di tale rimborso beneficia «l’Amministrazione vittoriosa, che a sua volta sopporta i costi RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dai propri legali/dipendenti per la difesa nei giudizi RAGIONE_SOCIALEe stesse Amministrazioni» (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
In questa prospettiva , dunque, anche nell’odierna vicenda si coglie la medesima ratio che presiede al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie in favore RAGIONE_SOCIALE‘avvocato del libero foro.
Né si rivela dirimente la circostanza che, di tali spese d’importo non agevolmente determinabile, si faccia carico l’amministrazione,
allestendo le strutture più idonee e affrontando i costi connessi con l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE interna.
In tal senso si è pronunciata di recente questa Corte, con riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese dovute a un’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che si era difesa mediante i propri funzionari: «Non vi è dunque ragione per escludere le menzionate spese generali dal rimborso, pure nel caso di difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mediante propri funzionari, anche perché è tutt’altro che insostenibile che il datore di lavoro pubblico, anche in quel caso, possa sopportare costi generici ed indeterminabili in tal modo ristorati» (Cass., sez. lav., 24 giugno 2025, n. 16929, punto 7.4. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
4.2. -La parte ricorrente obietta che il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie compete soltanto agli RAGIONE_SOCIALE del libero foro, che si devono sobbarcare agli oneri di una struttura professionale.
Considerazioni di analogo tenore sono state enunciate anche dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, in sede consultiva (deliberazione 28 febbraio 2012, n. 23), seppure da una particolare angolazione prospettica.
Con riferimento alla previgente disciplina del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, e ai rapporti che intercorrono tra l’amministrazione e il professionista, i giudici contabili hanno rimarcato che il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali «presuppone un onere che solo la libera professione comporta e, cioè, quello del mantenimento di una struttura professionale che supporti l ‘ esercizio stesso RAGIONE_SOCIALE ‘ attività forense. Tale onere, nel caso degli RAGIONE_SOCIALE dipendenti pubblici, viene sopportato dalla Pubblica Amministrazione e, pertanto, in assenza di specifica normativa che lo preveda, non sembra sussistere alcun titolo per il quale tale voce possa essere riversata a favore del legale-dipendente».
5. -Su tali contrapposte prospettazioni, meritevoli di una più diffusa disamina alla stregua RAGIONE_SOCIALEa ratio del rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie, è indispensabile adottare un indirizzo univoco e
consapevole, destinato a riverberarsi su un cospicuo numero di controversie, tanto nelle fasi di merito quanto in quelle di legittimità.
In virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte, le questioni poste dalla ricorrente meritano di essere trattate in pubblica udienza, con l’apporto RAGIONE_SOCIALEa discussione e RAGIONE_SOCIALE‘ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale .
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEe questioni indicate in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 16 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME