Rimborso Spese Condominio: L’Urgenza Giustifica i Lavori Senza Delibera
La gestione delle parti comuni in un edificio può spesso generare conflitti, specialmente quando si rendono necessari lavori imprevisti. Una questione cruciale riguarda il rimborso spese condominio per interventi eseguiti da un singolo condomino senza una preventiva autorizzazione assembleare. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del concetto di “urgenza”, un requisito fondamentale per poter ottenere la restituzione delle somme anticipate.
Questo provvedimento analizza il caso di un condomino che, a seguito di un terremoto, ha provveduto a proprie spese al rifacimento di tetto e muro portante, chiedendo poi agli altri proprietari la loro quota.
I Fatti del Caso: Lavori Post-Terremoto e la Richiesta di Rimborso
La vicenda ha origine dai danni subiti da un fabbricato a seguito di un evento sismico. L’usufruttuaria di un’unità immobiliare, constatata la situazione di pericolo, decideva di agire autonomamente, commissionando lavori di rifacimento del tetto e di un muro portante interno per una spesa totale di circa 7.000 euro. Successivamente, chiedeva agli altri comproprietari il rimborso della loro quota.
Questi ultimi si opponevano alla richiesta, contestando principalmente tre aspetti:
1. La mancanza di urgenza e indifferibilità dei lavori.
2. L’unilateralità della decisione, presa senza consultare l’assemblea.
3. La presunta non conformità degli interventi alla normativa antisismica.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello davano ragione all’usufruttuaria, confermando il suo diritto al rimborso. I comproprietari soccombenti decidevano quindi di ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Corte sul Rimborso Spese Condominio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Il punto centrale della controversia era l’interpretazione dell’articolo 1134 del Codice Civile, che regola le spese fatte dal singolo condomino. Secondo tale norma, il condomino che ha sostenuto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, a meno che non si tratti di spesa urgente.
La Corte ha ribadito che la valutazione sulla sussistenza o meno del carattere di urgenza è un apprezzamento di fatto che spetta al giudice di merito e non può essere riesaminato in sede di legittimità, a patto che la motivazione sia logica e coerente. In questo caso, i giudici di merito avevano correttamente accertato l’esistenza di un pericolo di crollo, seppur non immediato, e di una condizione delle strutture che non garantiva la sicurezza e l’abitabilità degli ambienti.
L’Urgenza e il Fattore Tempo
Un aspetto interessante sollevato dai ricorrenti era il notevole divario temporale (29 mesi) tra il terremoto e l’esecuzione dei lavori. Secondo loro, questo lasso di tempo dimostrava l’assenza di urgenza. La Cassazione ha respinto questa argomentazione, spiegando che il ritardo non esclude di per sé l’urgenza. Tale ritardo, infatti, potrebbe dipendere da fattori esterni alla natura dell’intervento, come la ricerca di finanziamenti o la disponibilità economica del condomino che agisce. L’urgenza va valutata in relazione alla necessità di evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi, non in base a un mero calcolo cronologico.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. Il concetto di “urgenza effettiva”, richiesto dall’art. 1134 c.c., si identifica con la necessità di eseguire l’intervento in modo indifferibile per scongiurare un danno imminente o potenziale. La motivazione del giudice di merito, che aveva riconosciuto questa necessità basandosi sulle perizie tecniche (c.t.u.) e sulle testimonianze, è stata ritenuta adeguata e non censurabile.
I giudici hanno specificato che il tentativo dei ricorrenti di rimettere in discussione l’urgenza basandosi sul ritardo nell’esecuzione dei lavori si traduceva, in realtà, in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di Cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato perché mirava a un nuovo esame del merito della vicenda, mascherato da una denuncia di violazione di legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per la vita condominiale. Un condomino può agire in autonomia per la salvaguardia delle parti comuni e ottenere il rimborso delle spese sostenute, ma solo se dimostra che l’intervento era urgente. L’urgenza non è un concetto astratto, ma una condizione concreta di necessità per prevenire danni. La decisione evidenzia che il tempo trascorso dall’evento che ha causato il danno non è, da solo, un elemento decisivo per negare l’urgenza, poiché altri fattori pratici possono influenzare la tempistica dell’intervento. Per i condomini, resta fondamentale documentare accuratamente la situazione di pericolo e la necessità indifferibile dei lavori per poter validamente richiedere il rimborso delle spese anticipate.
Un condomino può eseguire lavori su parti comuni senza l’autorizzazione dell’assemblea e chiedere il rimborso?
Sì, ma solo a condizione che si tratti di una spesa urgente, ovvero di un intervento necessario da eseguire senza ritardo per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé stessi o a terzi, come stabilito dall’art. 1134 del Codice Civile.
Il tempo trascorso da un evento dannoso (es. un terremoto) esclude automaticamente l’urgenza dei lavori?
No. Secondo la Corte, il tempo trascorso tra l’evento dannoso e l’esecuzione dei lavori non esclude di per sé l’urgenza. Il ritardo potrebbe dipendere da fattori esterni, come la disponibilità economica o la tempistica di eventuali finanziamenti, e non incide sulla natura indifferibile dell’intervento per prevenire un danno.
Cosa si intende per “urgenza” ai fini del rimborso spese condominio?
Per “urgenza” si intende la necessità di eseguire un intervento in modo indifferibile per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi. La valutazione di tale requisito è un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito, basato su elementi concreti come il pericolo di crollo o la compromissione della sicurezza e abitabilità dell’edificio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20138 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
COGNOME NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 377/2019 depositata il 14/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il fabbricato in condominio tra le parti subiva danni a seguito di un terremoto. L’usufruttuaria di un’unità immobiliare faceva quindi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18799/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché
eseguire lavori di rifacimento del tetto e del muro portante interno e agiva per il rimborso pro quota delle spese, pari a € 7.087,50. Gli altri comproprietari contestavano il carattere urgente e indifferibile dei lavori, la loro unilateralità e la non conformità alla normativa antisismica.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello confermava la decisione.
Ricorrono in cassazione i convenuti con un unico motivo illustrato da memoria. Resiste l’attrice con controricorso.
L’altro comproprietario convenuto NOME COGNOME è rimasto invece intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese affrontate da un condomino per lavori su parti comuni in difetto dei requisiti di urgenza e indifferibilità richiesti dall’art. 1134 c.c., e senza che fosse stata provata l’inerzia degli altri partecipanti alla comunione. Deducevano in particolare che i lavori erano stati eseguiti a distanza di 29 mesi dal sisma e che le testimonianze raccolte non confermavano la necessità di interventi urgenti.
Il motivo è rigettato.
Alla stregua di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 27106/2021, 14326/2017, 4634/2001) in tema di rimborso ex art. 1134 c.c., le spese sostenute autonomamente da un singolo condomino sono rimborsabili solo se rivestono carattere di urgenza effettiva, intesa come necessità di eseguire l’intervento in modo indifferibile per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi. La motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno dell’urgenza è valutazione di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
Orbene, la Corte territoriale ha accertato che esisteva un pericolo di crollo (sebbene non immediato) e una condizione delle strutture danneggiate tale da non garantire la sicurezza nella abitabilità degli ambienti. In ciò la Corte ha valutato adeguatamente le criticità segnalate dal c.t.u. e confermate anche dai tecnici di parte. Si sottrae fondamentalmente a censura in questa sede anche la valutazione che priva del carattere di decisività in senso negativo il divario temporale tra il sisma e l’esecuzione dei lavori. Infatti la sentenza osserva plausibilmente che il tempo trascorso dal sisma non esclude di per sé l’urgenza, giacché tale ritardo poteva dipendere da fattori estranei alla natura urgente dell’intervento, come la disponibilità economica o la tempistica del finanziamento.
In definitiva , l’apparente denuncia di errori di diritto veicola in realtà una richiesta di rivalutazione di risultanze istruttorie (v. tra le tante Cass. 3340/2019 sul vizio di violazione di norme di diritto).
Il ricorso è dunque rigettato con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025.
Il Presidente
COGNOME