Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20138 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
SMNOMENE NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 377/2019 depositata il 14/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il fabbricato in condominio tra le parti subiva danni a seguito di un terremoto. L’usufruttuaria di un’unità immobiliare faceva quindi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18799/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
NOME, difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché
eseguire lavori di rifacimento del tetto e del muro portante interno e agiva per il rimborso pro quota delle spese, pari a € 7.087,50. Gli altri comproprietari contestavano il carattere urgente e indifferibile dei lavori, la loro unilateralità e la non conformità alla normativa antisismica.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello confermava la decisione.
Ricorrono in cassazione i convenuti con un unico motivo illustrato da memoria. Resiste l’attrice con controricorso.
L’altro comproprietario convenuto NOME COGNOME è rimasto invece intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese affrontate da un condomino per lavori su parti comuni in difetto dei requisiti di urgenza e indifferibilità richiesti dall’art. 1134 c.c., e senza che fosse stata provata l’inerzia degli altri partecipanti alla comunione. Deducevano in particolare che i lavori erano stati eseguiti a distanza di 29 mesi dal sisma e che le testimonianze raccolte non confermavano la necessità di interventi urgenti.
Il motivo è rigettato.
Alla stregua di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 27106/2021, 14326/2017, 4634/2001) in tema di rimborso ex art. 1134 c.c., le spese sostenute autonomamente da un singolo condomino sono rimborsabili solo se rivestono carattere di urgenza effettiva, intesa come necessità di eseguire l’intervento in modo indifferibile per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi. La motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno dell’urgenza è valutazione di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
Orbene, la Corte territoriale ha accertato che esisteva un pericolo di crollo (sebbene non immediato) e una condizione delle strutture danneggiate tale da non garantire la sicurezza nella abitabilità degli ambienti. In ciò la Corte ha valutato adeguatamente le criticità segnalate dal c.t.u. e confermate anche dai tecnici di parte. Si sottrae fondamentalmente a censura in questa sede anche la valutazione che priva del carattere di decisività in senso negativo il divario temporale tra il sisma e l’esecuzione dei lavori. Infatti la sentenza osserva plausibilmente che il tempo trascorso dal sisma non esclude di per sé l’urgenza, giacché tale ritardo poteva dipendere da fattori estranei alla natura urgente dell’intervento, come la disponibilità economica o la tempistica del finanziamento.
In definitiva , l’apparente denuncia di errori di diritto veicola in realtà una richiesta di rivalutazione di risultanze istruttorie (v. tra le tante Cass. 3340/2019 sul vizio di violazione di norme di diritto).
Il ricorso è dunque rigettato con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME