Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 199 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15319/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti-
nonché sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; -ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–
controricorrente all’incidentale –
nonché nei confronti
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO n. 799/2020, depositata il 24/03/2020.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 3/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento
dei motivi NUMERO_CARTA21-22 in parte, rigettati i restanti, del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
-Il RAGIONE_SOCIALE di Rho, in data 11 luglio 2000, emise un provvedimento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche soltanto: RAGIONE_SOCIALE) con la quale ordinava alla RAGIONE_SOCIALE di effettuare interventi di messa in sicurezza e bonifica RAGIONE_SOCIALEa ‘ ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, sul presupposto che l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area, accertato nel 1999, fosse cagionato da attività industriale riconducibile alla stessa RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento del luglio 2000 venne impugnato da RAGIONE_SOCIALE dinanzi al T.A.R. per la RAGIONE_SOCIALE e nelle more del giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Rho -con comunicazione del 18 ottobre 2011 -intimò alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche soltanto: RAGIONE_SOCIALE) non più di provvedere all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di bonifica, bensì il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai costi sostenuti dal medesimo RAGIONE_SOCIALE per interventi di messa in sicurezza e bonifica RAGIONE_SOCIALEa ‘ ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
1.1. –RAGIONE_SOCIALE convenne, quindi, in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE di Rho chiedendo che fosse accertato: l’inesistenza, l’improponibilità, l’inammissibilità, la nullità e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, di cui alla comunicazione del 18 ottobre 2011 o ‘RAGIONE_SOCIALEa sua possibile qualificazione come atto di messa in mora’; il difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE di Rho; l’insussistenza di ogni diritto di credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE.
1.1.1. – In particolare, la RAGIONE_SOCIALE attrice allegò che: a ) nel dicembre 1982 l’RAGIONE_SOCIALE aveva venduto la ” ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b ) negli anni 1985-1986 la RAGIONE_SOCIALE aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE
s.r.l.) la parte RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta ” ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” situata a nord del fiume Olona; c ) il 9.5.1991 il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avevano stipulato la convenzione avente ad oggetto il “piano di lottizzazione” RAGIONE_SOCIALEe predette aree; d ) nel 1992 RAGIONE_SOCIALE aveva costruito la “struttura d’incapsulamento” di una vasca rinvenuta in loco contenente liquami chimici; e ) negli anni successivi il terreno in questione, lottizzato da RAGIONE_SOCIALE, era stato oggetto di riedificazione da parte di numerose aziende; f ) nel 1999 la Provincia di RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato un inquinamento, la cui causa era stata individuata nella ‘mancata tenuta’ RAGIONE_SOCIALEa ‘struttura di incapsulamento’; g ) il RAGIONE_SOCIALE di Rho, nel luglio 2000, aveva, quindi, ordinato a RAGIONE_SOCIALE interventi di messa in sicurezza e bonifica RAGIONE_SOCIALEa ‘ ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, provvedimento che era stato fatto oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
1.1.2. – Sicché, in forza di tali allegazioni, RAGIONE_SOCIALE: a ) eccepì, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto soggetto non responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e, dunque, non tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme richieste dal RAGIONE_SOCIALE) e la prescrizione quinquennale del credito preteso dal RAGIONE_SOCIALE medesimo, decorrente dal fatto RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento; b ) nel merito: b.1 ) contestò la validità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di rivalsa azionata dal RAGIONE_SOCIALE con la comunicazione del 18 ottobre 2011, in quanto la stessa presupponeva, per legge (d.lgs. n. 22/1997 e d.lgs. n. 152/2006), l’esistenza di un valido ‘ordine’ ex art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che, invece, era stato annullato dal T.A.R. con la sentenza n. 1808/2011; b.2 ) sostenne che ‘non le poteva essere ascritta alcuna condotta commissiva o omissiva che avesse potuto causare il fatto di inquinamento’, essendo essa RAGIONE_SOCIALE soggetto diverso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ e non avendo ‘mai esercitato alcuna attività in loco e non essendo mai stata titolare di alcuna proprietà’; b.3 ) dedusse che l’obbligo di intervento, già
gravante sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e trasmesso ‘in successione’ nel patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe potuto sorgere poiché un tale obbligo era stato introdotto nel 1997 dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 (e ribadito dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006), quale disciplina che non poteva trovare applicazione retroattiva a fatti di inquinamento risalenti ad epoca anteriore all’anno 1980; b4 ) sostenne, comunque, che l’ordinanza del luglio 2000 era stata dichiarata illegittima e che non vi era prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di essa RAGIONE_SOCIALE attrice nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, né che questo fosse ad essa ascrivibile per dolo o colpa; b5 ) contestò, infine, che fosse dimostrato l’esborso indicato dal RAGIONE_SOCIALE nella comunicazione del 18 ottobre 2011.
1.2. – Il RAGIONE_SOCIALE di Rho, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande e, in via riconvenzionale, domandò di accertare l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di rifondere ad esso RAGIONE_SOCIALE tutte le spese sostenute, nonché quelle da sostenersi, per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale RAGIONE_SOCIALEe aree inquinate.
1.3. – Per il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande spiegate da parte attrice e l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate dal RAGIONE_SOCIALE, intervenne in giudizio la Regione RAGIONE_SOCIALE.
1.4. – Il giudizio venne sospeso in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento di appello avverso la sentenza del T.A.R. per la RAGIONE_SOCIALE n. 1808/2011, che aveva accolto l’articolata impugnazione di RAGIONE_SOCIALE unicamente in relazione al provvedimento RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000 e soltanto per la mancanza di avviso di avvio del procedimento.
Il 23 giugno 2014 intervenne la sentenza del Consiglio di Stato n. 3165, con la quale fu rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e accolto l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di Rho in ordine all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000 disposto dal primo giudice.
1.5. – Proseguito il giudizio e istruita la causa con C.T.U., il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò tutte le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE e la condannò al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE di Rho: a ) RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 9.817.445,95, oltre interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sino al soddisfo; b ) RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 222.500,00 da corrispondere ogni giorno 5 del mese, ‘a far data dall’ 8.2.2013 (data di messa in esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto) sino alla bonifica definitiva (dichiarata come indicato in motivazione)’; c ) RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE di Rho e RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE.
– Avverso tale decisione proponeva appello RAGIONE_SOCIALE sulla base di quindici motivi.
Si costituivano in sede di gravame sia la Regione RAGIONE_SOCIALE, che il RAGIONE_SOCIALE di Rho, quest’ultimo proponendo, altresì, appello incidentale.
2.1. -La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza resa pubblica il 24 marzo 2020, rigettava entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza impugnata.
2.1.1. – A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (e per ciò che ancora rileva in questa sede) la Corte territoriale, quanto all’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, osservava che:
a ) i motivi di gravame che censuravano, rispettivamente, il difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 311, del d.lgs. n. 152/2016, nonché la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa condanna anche al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’ che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa opere di bonifica erano inammissibili in quanto recanti ‘eccezione nuova … ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 2, c.p.c.’ e, in ogni caso, infondati, in quanto l’azione proposta dal RAGIONE_SOCIALE era un’azione di rivalsa ‘per gli oneri che … ha sostenuto e sarà costretto a sostenere per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale che, per legge, [RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto e dovrebbe eseguire a proprie cura e
spese, quale responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’ e per tale azione ‘non è prevista alcuna limitazione alle sole spese sostenute (comma 3 art. 253 d.lgs. 152/2006), posto che il comune ne dovrà necessariamente sostenere in futuro’;
b ) erano infondati i motivi di gravame con cui, rispettivamente, si ribadiva l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEe domande attoree e si eccepiva la novità in appello di allegazioni, domande e produzioni documentali, nonché dei ‘temi’ introdotti dal giudice istruttore e trattati dal C.T.U.: b.1 ) quanto alla prima eccezione: la causa petendi non era indeterminata, avendo il RAGIONE_SOCIALE preteso da RAGIONE_SOCIALE la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute e sostenende per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino RAGIONE_SOCIALE‘aera ‘ ex RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘ inquinata da RAGIONE_SOCIALE ‘nell’esercizio di attività industriale a suo tempo svolta’ in detta area, interventi che RAGIONE_SOCIALE era tenuta ‘quale responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, in forza RAGIONE_SOCIALEa legge e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza … RAGIONE_SOCIALE‘11.07.2000’; il petitum -non indicato puntualmente in comparsa di costituzione per non essere le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino non ancora ‘integralmente concluse e pagate dal RAGIONE_SOCIALE‘ era stato, poi, precisato con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., avendo il RAGIONE_SOCIALE indicata la spesa sostenuta sino al 14 giugno 2012 in euro 2.145.611,87, come risultante ‘dalle fatture e dai mandati di pagamento prodotti’; b.2 ) quanto alla seconda eccezione, non vi era stata alcuna modifica RAGIONE_SOCIALEe domande formulate con la comparsa di costituzione in giudizio e precisate con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., né dei fatti allegati originariamente [ossia: «la situazione di inquinamento causata dalle ‘attività’ industriali ‘poste in essere’ sino al 30.09.1979 ‘nell’area’ denominata ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalle danti causa di RAGIONE_SOCIALE», come accertato in sede di giudizio dinanzi ai giudici amministrativi; ‘la condotta omissiva RAGIONE_SOCIALEe danti causa RAGIONE_SOCIALE‘appellante e RAGIONE_SOCIALE‘appellante stessa in relazione agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale RAGIONE_SOCIALE‘area posti a suo carico dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, dapprima, e dall’art. 242 del d.lgs. n. 156/2006, poi’; ‘le attività che il RAGIONE_SOCIALE è stato costretto a svolgere, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante inadempiente agli obblighi di legge, …, quali risultano i documenti prodotti in giudizio da quelli acquisiti al CTU’], né dei ‘ dicta ‘ del C.T.U., che, quanto ‘alla causa e alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’, era giunto ‘a conclusioni conformi con quanto in proposito statuito dal TAR RAGIONE_SOCIALE e dal Consiglio di stato con le sentenze n. 1808/2011 e n. 3165/2014′;
c ) era infondato il motivo di appello che lamentava la violazione del giudicato amministrativo [«che avrebbe individuato la causa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento nella ‘sopravvenuta inidoneità del dispositivo di incapsulamento’ ‘a trattenere le sostanze inquinanti’ (prodotte dalla lavorazione industriale) contenute nella ‘vasca ubicata in loco ‘, dispositivo di incapsulamento che è stato realizzato non dall’appellante, ma da altri soggetti»] avendo sia la sentenza del TAR RAGIONE_SOCIALE, che quella del Consiglio di Stato individuato (in forza del ‘nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata … applicando la regola probatoria del ‘più probabile che non’) quale causa del fatto inquinante le attività industriali realizzate, ‘per decenni’, nell’area ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ dalla RAGIONE_SOCIALE e, quindi, le ‘sostanze prodotte nell’insediamento industriale … e versate nel suolo’, non anche la sopravvenuta mancata tenuta RAGIONE_SOCIALEe sostanze inquinanti da parte del dispositivo di incapsulamento, il quale ‘non faceva che trattenere sostanze inquinanti già prodotte’ e la cui esistenza (nel 1992), così come il suo eventuale malfunzionamento erano circostanze «del tutto irrilevanti ‘ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEe cause di inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘», giacché ‘al massimo avrebbe potuto impedire la diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione nel terreno, ma non poteva certamente intervenire
sulla causa RAGIONE_SOCIALEa contaminazione stessa ed ancor meno essere esso stesso a causa RAGIONE_SOCIALEa contaminazione (relazione CTU pag. 24)’;
d ) era infondato il motivo che deduceva il difetto di legittimazione passiva relativa al rapporto giuridico sostanziale, in quanto -come anche ritenuto con sentenza definitiva n. 3165/2014 del Consiglio di Stato – «nel 1976 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era ‘titolare RAGIONE_SOCIALE‘insediamento produttivo costituito da impianti chimici in esercizio dal 1907 sotto il nome di RAGIONE_SOCIALE, sito in Rho, INDIRIZZO (nell’area, dunque, in cui si sono rinvenuti i materiali inquinanti a seguito RAGIONE_SOCIALEe indagini esperite nel 1999)» e anche il CTU aveva accertato che ‘le cause RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area ex RAGIONE_SOCIALE siano da far risalire all’attività industriale esercitata nell’insediamento dall’inizio al secolo scorso e sino a tutto il 1979, data ufficiale di cessazione RAGIONE_SOCIALEa produzione’;
e ) era infondato il motivo che censurava il rigetto del credito azionato dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto esso aveva ad oggetto non l’illecito concernente la causazione del danno ambientale (ossia, il diritto di credito originato dal fatto illecito permanente, soggetto al termine prescrizionale di cinque anni), bensì la richiesta di rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese avanzata dal RAGIONE_SOCIALE ex art. 17, comma 2, d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni, ossia il diritto di rivalsa soggetto al termine prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalle date ‘in cui sono stati effettuati, da parte del RAGIONE_SOCIALE, i pagamenti RAGIONE_SOCIALEe attività preordinate alla messa in sicurezza ed alla bonifica RAGIONE_SOCIALE‘area inquinata’, là dove, comunque, l’eccezione di prescrizione sarebbe risultata infondata anche in riferimento al termine quinquennale da fatto illecito, essendo questo, nella specie, di carattere permanente ‘in ragione RAGIONE_SOCIALEa situazione di inquinamento … suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica’;
f ) era infondato e, comunque, inammissibile (‘per difetto di rilevanza’) il motivo che denunciava la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa CTU, giacché, per un verso, l’accertamento tecnico era percipiente, ben potendo il consulente tecnico acquisire i dati, i documenti e gli elementi necessari e/o utili per rispondere ai quesiti, mentre, per altro verso, «il Tribunale non ha tenuto conto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, dei ‘documenti acquisti nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali, direttamente dal CTU o messi a disposizione dal RAGIONE_SOCIALE‘»;
g ) era infondato il motivo di appello che deduceva l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione a ciascuno dei thema decidenda , per essere stata riproposta la questione relativa all’incidenza causale RAGIONE_SOCIALE‘incapsulamento nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, incidenza già esclusa in sede di esame di precedenti censure, essendo la ‘(f)onte RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento … costituita dalle sostanze prodotte negli insediamenti industriali di RAGIONE_SOCIALE e versate nel suolo’, non potendo la ‘eventuale esecuzione non adeguata RAGIONE_SOCIALE‘incapsulamento’ escludere ‘la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE in ordine all’inquinamento verificatosi prima RAGIONE_SOCIALEa fine degli anni 70′ e ciò anche tenuto conto del principio per cui ‘le cause concorrenti sono ciascuna, e tutte, condizione RAGIONE_SOCIALE‘evento’;
h ) era infondato il motivo che lamentava la carenza di allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico in capo al soggetto responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato il principio ‘chi inquina paga’, di matrice comunitaria, alla luce del quale la responsabilità ambientale si configura come responsabilità oggettiva, non richiedente pertanto la prova RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo;
i ) era infondato il motivo di gravame che censurava la mancata pronuncia sull’eccezione di ‘insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento essenziale RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge o di provvedimenti amministrativi’, essendo RAGIONE_SOCIALE rimasta inadempiente rispetto all’ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000, che intimava ad essa RAGIONE_SOCIALE di
provvedere agli interventi ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/1007 (ordinanza il cui annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1808/2011 del TAR era stato riformato dalla sentenza n. 3465/2014 del Consiglio di Stato), a seguito del quale il RAGIONE_SOCIALE di Rho, con comunicazione del 18 ottobre 2011, aveva fatto valere il diritto di rivalsa per essersi sostituito negli interventi dovuti dal responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento;
l ) il motivo con cui si censurava il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe ‘somme richieste dal RAGIONE_SOCIALE in via riconvenzionale’ era inammissibile in relazione alla deduzione (integrante eccezione nuova ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c.) sulla ‘insussistenza ontologica del danno’ e infondato nel resto, in quanto il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento era comunque tenuto (al di là RAGIONE_SOCIALEa posizione del proprietario del sito inquinato) a tenere indenne l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEe spese sopportate per la bonifica ‘e conseguenti al fatto obiettivo RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’, non potendo, in base alla ‘logica puramente indennitaria che preside all’azione di rivalsa nei confronti del responsabile’, operare l’art. 1227 c.c. e, comunque, essendo RAGIONE_SOCIALE ‘l’unico responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento per cui è causa, per cui il diritto di rivalsa del comune non può essere escluso per alcuna RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute e sostenende … dal medesimo per l’esecuzione d’ufficio degli obblighi legislativi non adempiuti dal responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’, là dove, poi, quanto alla ‘effettività’ RAGIONE_SOCIALEe spese, quelle sostenute, necessarie e congrue (secondo la CTU, in base alla documentazione prodotta e sino al 2017), ammontavano ad euro 3.817.445,95, mentre per le ‘spese di bonifica ancora da sostenere’ la relativa liquidazione era da effettuarsi in base a ‘valutazione equitativa’, che appariva ‘allo stato l’unica percorribile’.
2.1.2. -Quanto all’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di Rho, il giudice di secondo grado osservava che:
a ) il motivo di gravame che lamentava la mancata considerazione, da parte del primo giudice, dei documenti acquisiti o prodotti nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali era in parte infondato (in relazione ai documenti tardivamente prodotti dal RAGIONE_SOCIALE, perché preesistenti al termine di cui all’art. 183 c.p.c.) e in parte inammissibile (quanto ai documenti successivi a detto termine -segnatamente, il ‘Progetto di bonifica del capannone 9 A’ e il ‘verbale RAGIONE_SOCIALEa conferenza dei servizi del 4.11.2013′ -, perché lo stesso CTU non li aveva considerati ‘rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate’);
b ) era infondato anche il motivo di appello che lamentava l’esclusione, tra le spese oggetto di rimborso, di quelle sostenute per l”allacciamento del pozzo Pb2 all’impianto provvisorio di trattamento acque’, giacché (come anche risultante dalla CTU) si trattava di ‘opera non necessaria’ (effettuata nel 2008, un anno dopo l’impianto provvisorio di trattamento RAGIONE_SOCIALEe acque, e disattivata nel 2009 ‘per inefficienza idraulica’);
c ) era infondato, infine, il motivo di gravame che censurava la quantificazione RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’, sia in relazione all’impianto di trattamento RAGIONE_SOCIALEe acque (spesa correttamente determinata dal Tribunale nella somma -minore rispetto a quella di euro 450.000,00 pretesa dal RAGIONE_SOCIALE -‘pari ad euro 225.000,00 più i.v.a.’, in quanto ‘costo … riferito ad un dato certo, relativo le spese dei quattro anni precedenti, anziché a proiezioni ipotetiche’), sia in relazione alle ‘opere di bonifica definitiva’ (avendo il primo giudice ritenuto a tal riguardo ‘certa l’esistenza di un danno’ che correttamente aveva stimato in via equitativa in euro 6.000.000,00, là dove era tardiva la produzione documentale del ‘Progetto Operativo di Bonifica’ redatto nel luglio 2014 sulla cui base il RAGIONE_SOCIALE assumeva possibile una diversa quantificazione di dette spese).
– Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidando le sorti RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione a ventisei motivi.
3.1. -Hanno resistito con controricorso sia la Regione RAGIONE_SOCIALE, che il RAGIONE_SOCIALE di Rho; quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale in base a due articolati motivi, al quale ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
3.2. -Tutte le parti hanno depositato memoria.
– Con ordinanza interlocutoria n. 6274 del 2 marzo 2023, la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata rinviata ad udienza pubblica in ragione RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza di talune questioni di diritto in materia ambientale.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica fissata per la discussione ha depositato ulteriore memoria il RAGIONE_SOCIALE di Rho.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE
Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 preleggi, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di una erronea interpretazione del giudicato amministrativo.
Il giudice di appello, violando le regole di esegesi RAGIONE_SOCIALEe norme di legge, avrebbe errato nell’interpretare le sentenze amministrative (n. 1808/2011 del T.A.R. per la RAGIONE_SOCIALE e n. 3165/2014 del Consiglio di Stato, RAGIONE_SOCIALEe quali in ricorso sono riportati ampi stralci) nel senso che esse avrebbero individuato la causa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento nelle ‘sostanze prodotte nell’insediamento industriale … e versate nel suolo’ e, dunque, «in una condotta di ‘scarico/sversamento’ sul suolo di acque reflue da parte di RAGIONE_SOCIALE nel periodo anteriore al 1979», mentre con dette sentenze è stato accertato che ‘l’inquinamento 1999’ era dipeso dalla ‘mancata tenuta’ del ‘dispositivo d’incapsulamento’ costruito
nel 1992 (da RAGIONE_SOCIALE) e cioè dal ‘percolamento derivante dalla predetta vasca’ dovuto al relativo degrado.
Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale fatto erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di inferenza presuntiva, sulla base RAGIONE_SOCIALEe quali ha ritenuto che l’inquinamento 1999 sia stato causato da una condotta di ‘scarico/sversamento’ nel suolo di acque reflue da parte di RAGIONE_SOCIALE, mentre, in forza di una corretta applicazione di dette regole alla luce degli indizi presenti agli atti (sui quali il ricorso argomenta diffusamente, indicandone undici), il giudice di appello sarebbe dovuto giungere alla conclusione che la causa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento accertato nel 1999 era la mancata tenuta del dispositivo di incapsulamento RAGIONE_SOCIALEa vasca, costruito nel 1992 da RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale -nell’afferRAGIONE_SOCIALE che ‘il dispositivo di incapsulamento non faceva che trattenere sostanze inquinanti già prodotte’ -erroneamente considerato la mancata tenuta del dispositivo di incapsulamento come causa concorrente nella serie causale degli eventi produttivi del danno -e, dunque, non elidente la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE in base al ‘principio RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza RAGIONE_SOCIALEe cause’ -, mentre trattavasi di causa sopravvenuta, da sola sufficiente, a determinare l”inquinamento 1999′.
Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato, in sede di ricostruzione del nesso di causalità materiale tra il fatto e l’evento di danno, il principio penalistico di equivalenza
RAGIONE_SOCIALEe cause e non anche il diverso criterio civilistico del ‘più probabile che non’.
Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c., per essersi la Corte territoriale erroneamente conformata all’accertamento di responsabilità effettuato dai giudici amministrativi, i quali «hanno affermato ‘una responsabilità’ di RAGIONE_SOCIALE non sulla base del ‘rapporto di causalità’, ma sulla base del ‘rapporto di imputabilità». E cioè sulla base di un «’giudizio di valore RAGIONE_SOCIALEa condotta’ ‘sotto il profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico’», essendosi, quindi, il giudice di appello adeguato a tale accertamento che -alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1573/2019) -‘non può fare stato in questo giudizio civile’.
Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 17 d.lgs. 22/1997 e dei principi giurisprudenziali in materia di ‘responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’, per avere la Corte territoriale errato nel fondare la propria decisione in punto di responsabilità per l’inquinamento sulla base del giudicato costituito dalle sentenze amministrative (n. 1808/2011 del T.A.R. per la RAGIONE_SOCIALE e n. 3165/2014 del Consiglio di Stato), ignorando la regola, enunciata da Cass. n. 1573/2019 (e ribadita da Cass. n. 32142/2019) in materia ambientale, per cui il giudicato amministrativo, per detti fini, non fa stato nel giudizio civile.
Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale (con un ‘una prima decisione’) dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di appello reputando, erroneamente, che integrasse ‘ec c ezione nuova’ la censura che denunciava l’assenza di titolarità del lato attivo del rapporto giuridico sostanziale da parte del
RAGIONE_SOCIALE, essendo questa di spettanza del RAGIONE_SOCIALE , così come previsto dall’art. 311 del d.lgs. 152/06 in tema di azione di risarcimento del danno ambientale.
Con l’ottavo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale (con una ‘seconda e subordinata decisione’) riqualificato la domanda del RAGIONE_SOCIALE come ‘azione di rivalsa’, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato la pretesa avanzata dal RAGIONE_SOCIALE di Rho come risarcitoria.
Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, pur sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda del RAGIONE_SOCIALE come ‘ azione di rivalsa’, erroneamente dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo d’appello, reputando, erroneamente, trattarsi di ‘eccezione nuova’ la censura relativa alla statuizione del primo giudice che riconosceva in favore del RAGIONE_SOCIALE anche le ‘ spese future ‘ .
– Con il decimo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 242, 244, 250, 252bis e 253 del d.lgs. 152/2006 per avere la Corte territoriale, sul presupposto che la pretesa del RAGIONE_SOCIALE fosse qualificabile come ‘azione di rivalsa’ , erroneamente ritenuto che gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa predetta azione non riguardassero le sole spese ‘sostenute’ dal RAGIONE_SOCIALE di Rho a seguito RAGIONE_SOCIALEe ‘procedure’ e degli ‘interventi di cui all’articolo 242’, ma si estendessero anche alle ‘spese future’, relative alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa bonifica definitiva, fatte oggetto di liquidazione equitativa nonostante le ‘procedure’ e gli ‘interventi’ anzidetti non
sarebbero stati ancora realizzati, essendo mancata la conclusione RAGIONE_SOCIALEa ‘articolata procedura’ all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale il progetto di bonifica avrebbe dovuto ‘essere assentito dalla competente autorità amministrativa’.
11. Con l’undicesimo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 1, 2, 9, 13, 25, 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 319/1976 e 2, lett. bb ), del d.lgs. 152/1999, per avere la Corte territoriale radicato la propria decisione sulla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE nella normativa del d.lgs. 22/1997 e del d.lgs. 152/2006 e non anche nella cd. legge Merli.
La Corte territoriale avrebbe, infatti, errato a non applicare la legge n. 319/1976 una volta accertato che la causa RAGIONE_SOCIALE”inquinamento 1999′ consisteva in una ‘condotta di scarico/sversamento RAGIONE_SOCIALEe acque reflue sul suolo in periodo anteriore al settembre 1979′, con la conseguenza che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina di detta legge, avrebbe dovuto escludere la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE sia per l’inquinamento ambientale, sia per il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di bonifica.
12. Con il dodicesimo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia di danno ambientale, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 17 del d.lgs. 22/1997 , poiché, essendo la addebitata ‘condotta ambientalmente illecita’ anteriore al 1979, avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa vigente all’epoca e, dunque, neppure la legge n. 349/1986, ma l’art. 2043 c.c.
13. Con il tredicesimo mezzo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2043 c.c. e 17 del d.lgs. n. 22/1997 ‘circa l’elemento soggettivo’, per avere la Corte territoriale erroneamente
considerato irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di RAGIONE_SOCIALE , la prova RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo , che si rendeva necessaria in ragione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione, ratione temporis , RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. ai fatti di causa.
14. – Con il quattordicesimo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2043 c.c. e art. 17, d.lgs. 22/1997, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di ripristino ambientale a carico di RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza comunale in data 11 luglio 2000, mancando di considerare, però, che dopo l’annullamento da parte del TAR RAGIONE_SOCIALE (con la sentenza n. 1808/2011) di tale provvedimento e, quindi, la conferma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare del medesimo TAR (del 22 agosto 2000) che poneva in via d’urgenza il predetto obbligo in capo allo stesso RAGIONE_SOCIALE – la domanda in sede civile proposta dall’ente pubblico, per la condanna di essa RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di bonifica in luogo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di provvedervi, aveva comportato l’implicita revoca del provvedimento RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000.
Il giudice di appello, pertanto, avrebbe dovuto accertare il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di bonifica in capo ad RAGIONE_SOCIALE contenuto nel provvedimento implicitamente revocato -, con conseguente esonero RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. per insussistenza RAGIONE_SOCIALE”elemento essenziale RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge o di provvedimenti amministrativi’.
15. – Con il quindicesimo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 194, 195, 198 c.p.c., 87 e 90 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nel conferRAGIONE_SOCIALE la sentenza di primo grado che aveva fondato la propria decisione su una C.T.U. basata su documenti prodotti dal RAGIONE_SOCIALE nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali in violazione del termine
di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. , reputando illegittimamente – sulla scorta di una erronea interpretazione dei principi espressi da Cass. n. 12921/2015 e, comunque, andando di contrario avviso rispetto alla più recente Cass. n. 31886/2019 -che, trattandosi di C.T.U. ‘percipiente’, il consulente tecnico potesse ‘acquisire tutti i dati tecnici, documenti di riscontro ed elementi necessari e/o utili per rispondere ai quesiti medesimi’.
16. – Con il sedicesimo mezzo è prospettato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ‘ error in judicando de modo procedendi in relazione all’art. 342 c.p.c.’ , per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che ‘RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto interesse a sollevare l’eccezione di inammissibilità dei documenti tardivamente e irritualmente depositati dal RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto ‘ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione’ dei ‘documenti acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali, direttamente dal CTU o messi a disposizione del RAGIONE_SOCIALE‘ e cioè -come evidenziato a p. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado -‘piano RAGIONE_SOCIALEa Caratterizzazione del maggio 2006 e relativi allegati, lettera del RAGIONE_SOCIALE di Rho del 25.5.2017, Progetto di bonifica del capannone 9 A, programma convegno CNA 1993 e verbale RAGIONE_SOCIALEa conferenza dei servizi del 4.11.2013 degli stessi’ .
Il giudice di appello non si sarebbe, infatti, avveduto che il primo giudice, contrariamente a quanto dal medesimo affermato, aveva utilizzato ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal 2012 al 2017 la ‘lettera del RAGIONE_SOCIALE di Rho del 25.5.2017′ e ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’, quantificate in euro 6.000.000,00, in particolare il ‘Progetto Operativo di Bonifica -Messa in Sicurezza Operativa –RAGIONE_SOCIALE 1 -Area Capannone 9A’, ossia proprio i documenti che aveva dichiarato ‘inutilizzabili’.
17. Con il diciassettesimo mezzo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione
degli artt. 1227, 1175, 1375 c.c. e 253 del d.lgs. 152/2006, per aver la Corte territoriale errato nel non applicare al caso di specie la previsione di cui al primo o al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c. sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa natura restitutoria del diritto di rivalsa vantato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, dal RAGIONE_SOCIALE di Rho nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, così da considerare essa RAGIONE_SOCIALE l’unico responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e condannarla alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute e sostenende dal RAGIONE_SOCIALE medesimo per l’esecuzione del ripristino ambientale.
Il giudice di appello, invece, avrebbe dovuto applicare al caso di specie la previsione di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c. in considerazione RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del RAGIONE_SOCIALE alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento derivante, nell’ipotesi di inesistenza del ‘dispositivo di incapsulamento’, dalla condotta omissiva rispetto ai fenomeni di inquinamento degli anni 1981, 1991 e 1999 e, nell’ipotesi di esistenza di detto dispositivo, dalla condotta commissiva di rilascio RAGIONE_SOCIALEe concessioni edilizie per la lottizzazione e l’imponente edificazione di capannoni nel sito inquinato.
Inoltre, il medesimo giudice avrebbe dovuto applicare al caso di specie anche la previsione di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c., in quanto, sempre con riferimento alle due condotte di cui sopra, il RAGIONE_SOCIALE «avrebbe potuto evitare il danno, in tutto o in parte, ‘usando l’ordinaria diligenza’ in occasione dei tre fenomeni d’inquinamento rilevati nel 1981, 1991 e 1999».
18. Con il diciottesimo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ‘violazione di legge costituzionalmente rilevante, integrante l’ error in procedendo , che determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata’, ex art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale adottato una motivazione apparente in punto di prova sulla ‘ congruità RAGIONE_SOCIALEe spese asseritamente sostenute dal RAGIONE_SOCIALE per l’attività di bonifica’ , nonostante si trattasse di ‘ elemento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva del credito
azionato dal RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE ‘, affermando che ‘la congruità sarebbe stata verificata dal CTU’, là dove, invece, tale verifica come emergerebbe dagli atti processuali – sarebbe assente.
19. – Con il diciannovesimo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 311 del d.lgs. 152/2006 e dei principi giurisprudenziali in materia (recati da Cass. n. 8662/2017 e Cass. n. 14935/2016), per avere la Corte territoriale erroneamente proceduto alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’ che avrebbe dovuto sostenere il RAGIONE_SOCIALE per il ripristino ambientale attraverso lo strumento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del danno in via equitativa di cui all’art. 122 6 c.c.
La ricorrente principale sostiene che il giudice di appello avrebbe, dunque, deciso nel senso non RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivalsa ex art. 253 d.lgs. n. 152/2006, ma RAGIONE_SOCIALEa natura risarcitoria RAGIONE_SOCIALE‘azione proposta dal RAGIONE_SOCIALE e, tuttavia, proprio secondo tale prospettazione -dovendo applicarsi in riferimento alla quantificazione del danno ambientale la vigente normativa, ossia l’art. 311 del d.lgs. 152/2006, come modificato dalle novelle del 2009 e del 2013 -lo stesso giudice avrebbe dovuto individuare le ‘misure di riparazione primaria, complementare e compensativa’ del danno ambientale e non provvedere al risarcimento per equivalente, ‘visto che la soluzione valutazione equitativa è per legge esclusa’.
20. Con il ventesimo mezzo è dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., error in judicando de modo procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sul motivo di gravame che denunciava l’errore del Tribunale nell’aver operato una duplicazione risarcitoria a carico di RAGIONE_SOCIALE per le spese di gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di trattamento , pari alla somma annuale di euro 222.500,00, oltre i.v.a., per il periodo 2013-2017, essendo detto importo già ricompreso nella
liquidazione relativa alle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE nel periodo ‘primavera 2012 primavera 2017’ per euro 1.709.179,13 (iva inclusa), al cui ammontare ‘contribuiscono anche le spese di gestione per l’impianto di trattamento’ per un importo di euro 869.763,48.
21. – Con il ventunesimo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., per aver la Corte territoriale illegittimamente condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 225.000,00, più iva, ‘sino alla bonifica definitiva’, in forza di pronuncia generica che ‘non consente dunque di individuare l’importo effettivo RAGIONE_SOCIALEa condanna, neppure ricavabile dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza’ , essendo imposto un obbligo dipendente dalla volontà ‘di terzi soggetti’, nonché ‘indeterminato ed illimitato nel tempo’, in assenza di un ‘limite temporale all’attività che si finalizza nella bonifica’ .
22. – Con il ventiduesimo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244, 250bis e 253 del d.lgs. 152/2006, per avere la Corte territoriale -nel decidere sul quattordicesimo motivo di appello che censurava la sentenza del Tribunale «nella parte in cui ha riconosciuto come dovute dall’appellante le ‘somme richieste dal RAGIONE_SOCIALE convenuto’ in via riconvenzionale» -erroneamente condannato RAGIONE_SOCIALE per due distinte e alternative ragioni: a ) ove abbia ritenuto di natura risarcitoria l’azione del RAGIONE_SOCIALE, essendo contraddittoria la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione come di rivalsa e, comunque, illegittima la liquidazione del risarcimento del danno ambientale effettuata ‘per equivalente’; b ) ove abbia ritenuto essere detta azione di rivalsa, essendo illegittima la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme anticipate dal RAGIONE_SOCIALE ex art. 253 d.lgs. 152/2006 in carenza RAGIONE_SOCIALEa ‘fattispecie costitutiva di tale azione’ , mancando, nel caso di specie, il
presupposto in presenza del quale la legge consente di agire in sede di rivalsa e cioè -come precisato da Cass. n. 1573/2019 che il progetto di bonifica segua ‘le procedure previste dalla legge, dovendo essere lo stesso assentito dalla competente autorità amministrativa all’esito di un’articolata procedura’.
23. – Con il ventitreesimo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2395 c.c., per avere la Corte territoriale dopo aver qualificato come di rivalsa l’azione vantata dal RAGIONE_SOCIALE, nonostante la qualificazione effettuata dal Tribunale come risarcitoria -illegittimamente ritenuto che il dies a quo RAGIONE_SOCIALE‘inizio di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione coincidesse con il ‘momento in cui sono stati effettuati, da parte del comune, i pagamenti RAGIONE_SOCIALEe attività preordinate alla messa in sicurezza ed alla bonifica RAGIONE_SOCIALE‘area inquinata’.
Se così fosse -sostiene la ricorrente principale – il termine di prescrizione sarebbe trasformato in un termine «’meramente potestativo’, il cui decorso sarebbe condizionato vuoi dalla volontà RAGIONE_SOCIALEo stesso soggetto interessato a procrastinarne gli effetti, vuoi dalla inefficienza RAGIONE_SOCIALEa sua organizzazione, con un irragionevole ed indeterminato prolungamento del vincolo obbligatorio in capo al soggetto debitore».
24. – Con il ventiquattresimo mezzo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2395 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ricollegato l’operatività di tale ultima norma alla ‘diminuzione patrimoniale’ subita dal RAGIONE_SOCIALE e ‘alla pretesa impossibilità di far valere prima il diritto’ da parte del RAGIONE_SOCIALE medesimo, così determinando un ‘vincolo obbligatorio (che) durerebbe ad libitum del creditore’.
NOME deduce, pertanto, che l’unico ‘atto di messa in mora’ compiuto dal RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti coinciderebbe con la nota
comunale prot. n. 47801 del 21.10.2011 e sarebbe inefficace in quanto posto in essere e comunicato dopo il compimento del termine prescrizionale dei dieci anni, il cui momento iniziale di decorrenza andrebbe individuato: a ) o alla data del 22.8.2000, in cui il TAR per la RAGIONE_SOCIALE sospese l’efficacia del provvedimento 11.7.2000 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, correlativamente, pose l’obbligo di bonifica a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, avvertendolo del suo diritto al recupero dei ‘relativi oneri’, con la conseguenza che il RAGIONE_SOCIALE già in questa data ‘avrebbe dovuto far valere tale diritto’; b ) o, comunque, alla data del 15.10.2001, in cui si svolse la riunione tra RAGIONE_SOCIALE, Regione RAGIONE_SOCIALE, Provincia RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed altri Enti RAGIONE_SOCIALE e all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale il RAGIONE_SOCIALE ebbe «contezza del ‘progetto definitivo’ di bonifica elaborato da RAGIONE_SOCIALE».
25. – Con il venticinquesimo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.lgs. 22/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 250 del d.lgs. 152/2006, per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione avanzata da RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che, anche qualora l’azione del RAGIONE_SOCIALE fosse azione di risarcimento del danno ambientale, la prescrizione del relativo credito non si sarebbe compiuta, essendo tale illecito qualificabile permanente.
Il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal suddetto illecito inizierebbe a decorrere solo dalla cessazione RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito stesso e cioè dall’ultimazione degli interventi di ripristino ambientale, in quanto l’obbligo di bonifica a cui fa riferimento la Corte territoriale sarebbe giuridicamente inesistente a carico di RAGIONE_SOCIALE e ciò in quanto il RAGIONE_SOCIALE, con la comparsa di costituzione e risposta del 24.4.2012, chiedeva che RAGIONE_SOCIALE fosse condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme equivalenti alle spese sostenute e da sostenere per l’attività di bonifica, così da porre in essere un
‘ contrarius actus rispetto al provvedimento 11.7.2000’, ossia all’ordine di bonifica che, dunque, era da ritenersi implicitamente revocato, venendo meno ogni relativo obbligo.
26. – Con il ventiseiesimo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2395 c.c. per avere la Corte territoriale pur accedendo alla tesi RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un obbligo di bonifica a carico di RAGIONE_SOCIALE erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del fatto che la stessa RAGIONE_SOCIALE non aveva più la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘area dal 1981 o, comunque, in via del tutto subordinata, dal febbraio 2000, con conseguente compimento del termine prescrizionale quinquennale già al momento RAGIONE_SOCIALEa lettera di messa in mora del 18.10.2011.
Ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE di Rho
27. -Con il primo motivo -articolato in riferimento al rigetto del primo motivo di appello incidentale vertente sulla ‘questione relativa ai documenti acquisiti dal CTU nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali’ – è denunciata: a ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 183, comma sesto, c.p.c.; b ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente o comunque in violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; c ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Quanto alla censura sub a ), si deduce che la documentazione allegata alla ‘lettera del 25.5.2017’, concernente ‘le fatture e i mandati di pagamento relativi alle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE successivamente alla scadenza dei … termini perentori’, di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c., ‘non poteva essere ritenuta tardiva’.
Quanto alla censura sub b ), che investe la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di ritenere corretta quella del Tribunale di non considerare utilizzabili i ‘documenti preesistenti alla scadenza dei termini’ in quanto ‘il RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto l’onere di produr(li) tempestivamente’, si lamenta l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che non darebbe ‘conto RAGIONE_SOCIALEe doglianze svolte dall’appellante’ e, quindi, RAGIONE_SOCIALEe ragioni del relativo rigetto.
Quanto alla censura sub c ), che aggredisce la decisione del giudice di secondo grado di non tenere conto dei documenti formatisi successivamente alla maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni istruttorie in quanto dallo stesso C.T.U. considerati non ‘rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate’, si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché: a ) alcuni documenti (fatture e mandati di pagamento) ‘sono stati in realtà utilizzati dal CTU’; b ) i restanti documenti, non utilizzati dal CTU, riguardano la ‘quantificazione RAGIONE_SOCIALEe future spese necessarie per la bonifica’, essendo, quindi, errato l’assunto sia RAGIONE_SOCIALEa ‘non necessità RAGIONE_SOCIALEa bonifica nel caso di specie’ (espresso dal C.T.U.), sia quello (dei giudici di merito) RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di una ‘quantificazione esatta’ RAGIONE_SOCIALEe predette spese.
28. – Con il secondo motivo -articolato riferimento al rigetto del terzo motivo di appello incidentale vertente sulle ‘spese future’ – è prospettata: a ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.; b ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 113, 114 c.p.c. e 1226 c.c.; c ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 183, comma sesto, c.p.c.
Quanto alla censura sub a ), che attiene alle spese di gestione e di manutenzione RAGIONE_SOCIALE”impianto di trattamento RAGIONE_SOCIALEe acque’, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe ‘affrontato e risolto’ la questione relativa al fatto che le spese liquidate dal Tribunale sono solo quelle ‘ordinarie’ e che l’importo ‘potrà, in futuro, essere
maggiore (come stimato dal CT del RAGIONE_SOCIALE) in conseguenza degli incrementi esponenziali degli oneri manutentivi (anche ordinari) e degli oneri di manutenzione straordinaria conseguenti al protrarsi nel tempo del funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto’.
Quanto alla censura sub b ), relativa alle spese RAGIONE_SOCIALEe ‘opere di bonifica definitive’, si deduce che la Corte territoriale, nel conferRAGIONE_SOCIALE la liquidazione ‘con valutazione equitativa’ di dette spese, non si sarebbe pronunciata sulle doglianze mosse dal RAGIONE_SOCIALE, in sede di gravame, a tale statuizione, essendo, del resto, quella equitativa, una valutazione non ammissibile nella logica indennitaria RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivalsa e che, comunque, non potrebbe trovare giustificazione nell’asserita ‘impossibilità di determinare le spese future’.
Quanto alla censura sub c ), ancora concernente le spese per le ‘opere di bonifica definitive’, si lamenta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione di ritenere non inutilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione di dette spese il ‘Progetto Operativo di Bonifica Messa In Sicurezza Operativa –RAGIONE_SOCIALE 1 -Area Capannone 9 A’, quale documento redatto nel 2014 e, quindi, formatosi successivamente al maturarsi RAGIONE_SOCIALEe preclusioni istruttorie, ma ritenuto oggetto di ‘tardivo deposito’ poiché il RAGIONE_SOCIALE ‘avrebbe potuto commissionarlo più tempestivamente’.
La decisione sui ricorsi Esame del ricorso principale
L’esame dei motivi di ricorso principale seguirà l’ordine di priorità logica che il Collegio ha reputato di individuare.
29. -Vanno inizialmente scrutinati i motivi settimo, ottavo e nono, attenendo essi alla questione RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata dal RAGIONE_SOCIALE di Rho nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – se di rivalsa ai sensi degli artt. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e 242-253 del d.lgs. n. 152/2006 ovvero di risarcimento del danno
ambientale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 -, quale profilo che orienta il thema decidendum RAGIONE_SOCIALE‘intera controversia.
29.1. – I motivi settimo e nono concentrano le doglianze unicamente sotto il profilo, processuale, RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità, asseritamente erronea, adottata dalla Corte territoriale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. per ‘novità’ RAGIONE_SOCIALEe ‘eccezioni’ proposte con i primi due motivi di appello.
Essi, come tali, sono inammissibili per difetto di interesse, poiché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità nei termini anzidetti, ha comunque esaminato e deciso nel merito le doglianze proposte dall’appellante principale ritenendole infondate [cfr. pp. 12 e 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e sintesi al § 2.1.1. lett. a ) dei ‘Fatti di causa’], adottando, quindi, RAGIONE_SOCIALEe rationes decidendi , autonome e da sole idonee a sorreggere la decisione, non fatte oggetto di impugnazione con i motivi di ricorso in esame (ma impugnate con ulteriori motivi di ricorso principale, là dove -come si vedrà – le censure si rivolgono, sotto più profili, contro la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione esercitata dal RAGIONE_SOCIALE di Rho e contro il riconoscimento in favore RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa rivalsa anche per le ‘spese future’).
A tal riguardo, va precisato che le anzidette decisioni sul fondo RAGIONE_SOCIALEe censure (come detto, statuizioni che sono state impugnate con distinti motivi di ricorso principale, nel prosieguo fatti oggetto di scrutinio) trovano piena corrispondenza nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, così da potersi ritenere – anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa argomentata motivazione assunta a sostegno RAGIONE_SOCIALEa infondatezza dei motivi di gravame, rispetto a quella, lapidaria, sull’inammissibilità che la Corte territoriale, con il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, non abbia inteso spogliarsi RAGIONE_SOCIALEa propria potestas iudicandi , ma, piuttosto, abbia voluto rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento dei motivi di appello con una ragione alternativa ad abundantiam , che,
tuttavia, è rimasta fuori dal perimetro RAGIONE_SOCIALEa decisione finale di ‘rigetto’ nel merito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. n. 30354/2017; Cass. n. 7995/2022; Cass. n. 28364/2022).
29.2. L’ ottavo motivo è infondato.
È principio consolidato che la modificazione, da parte del giudice di appello, RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa domanda operata dal primo giudice è illegittima – per violazione del giudicato interno formatosi in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa impugnazione sul punto RAGIONE_SOCIALEa parte interessata -solo se detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione RAGIONE_SOCIALE‘indagine di merito (Cass. n. 12943/2012; Cass. n. 18427/2013; Cass. n. 14077/2018; Cass. n. 10745/2019; Cass., S.U., n. 16084/2021; Cass. n. 27943/2022); né, peraltro, è dato apprezzare la formazione di detto giudicato sia nel caso in cui l’appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato motivi di censura incompatibili con essa (Cass. n. 9048/2018; Cass. n. 2612/2021; Cass., S.U., n. 16084/2021), sia nell’ipotesi che la qualificazione giuridica del rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Cass. n. 4455/2017; Cass. n. 12159/2023).
29.2.1. – Nella specie, la qualificazione giuridica, effettuata dalla Corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE‘azione proposta dal RAGIONE_SOCIALE di Rho in termini di azione rivalsa ex art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e 242-253 del d.lgs. n. 152/2006, per le spese relative ad interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (di seguito anche solo: interventi di ‘mis.b.ra.’), rispetto a quella di risarcimento del danno ambientale che si assume aver operato il primo giudice [azione risarcitoria di cui alla disciplina recata dagli artt. 298bis -318 del d.lgs. n. 152/2006 – e già ricondotta, diacronicamente, agli artt. 2043 c.c. e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 349/1986 -, intestata (art. 311) al RAGIONE_SOCIALE] azioni (di rivalsa e risarcitoria) che rinvengono la rispettiva base
legale in ambiti di disciplina che, pur palesando, sul piano RAGIONE_SOCIALEa armonizzazione di sistema, qualche ‘incertezza propria di un’indubbia proliferazione di interventi, tecnici e di prescrizione amministrativa’, sono pur sempre caratterizzati da ‘elementi tipizzanti e distintivi’ (cfr. Cass., S.U., n. 3077/2023 al § 30) -, non ha comportato alcun condizionamento sull’impostazione e la definizione RAGIONE_SOCIALE‘indagine di merito, essendo a tal fine rimasti immodificati i fatti originariamente dedotti dalle parti, potendo, quindi, il giudice di appello liberamente qualificarli, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe domande e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni dalle stesse parti proposte.
E che i fatti di causa siano rimasti immutati in primo e secondo grado è circostanza che la ricorrente principale neppure contesta con il motivo in esame e che, in ogni caso, si evince dalla stessa sentenza di appello, là dove questa ribadisce l’identità del bene RAGIONE_SOCIALEa vita ( causa petendi e petitum ) oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa del RAGIONE_SOCIALE di vedersi rimborsate, in base alla disciplina recata dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e, quindi, da quella di cui agli artt. 242253 del d.lgs. n. 152/2006 (nella quale la prima è stata trasfusa e resa più articolata), le spese sopportate in luogo del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento. Pretesa, questa, già avanzata stragiudizialmente con la nota del 18 ottobre 2011 (cfr. ‘DOC XXVII’ atti depositati da RAGIONE_SOCIALE), avverso la quale è originata l’azione civile di RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nonché ribadita con le domande riconvenzionali proposte dallo stesso RAGIONE_SOCIALE di Rho in quello stesso giudizio civile, su cui si sono pronunciati entrambi i giudici di merito, non essendovi alcuna novità, tra primo e secondo grado, circa il thema decidedum perimetrato dalle allegazioni, in fatto e diritto, RAGIONE_SOCIALEe parti [pp. 10 (ove si sintetizzano le allegazioni di RAGIONE_SOCIALE veicolate con l’atto di citazione cfr. anche sintesi ai §§ 1.1.1. e 1.1.2. dei ‘Fatti di causa’ -) e 14/16 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e sintesi al § 2.1.1. lett. b ) dei ‘Fatti di causa’].
29.2.2. – Inoltre, ragione ulteriore di infondatezza del motivo si rinviene nella circostanza -evidenziata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente (p. 30 del controricorso) e risultante dagli atti [cfr. p. 27 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e sintesi al § 2.1.1. lett. b ) dei ‘Fatti di causa’, nonché p. 57 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione in appello: cfr. anche ‘DOC XXXIII’ atti depositati da RAGIONE_SOCIALE] – per cui con l’appello incidentale era stata denunciata la liquidazione in via equitativa RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’ operata dal Tribunale, deducendosi l’erroneità di tale statuizione rispetto alla ‘logica puramente indennitaria che presiede l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’; con ciò essendo stato formulato un motivo di censura incompatibile con la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione in termini di risarcimento del danno da illecito.
29.2.3. – Infine, varrà osservare che, per un verso, era stata la stessa RAGIONE_SOCIALE a devolvere in appello (con il secondo motivo) la questione RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione del RAGIONE_SOCIALE come azione di rivalsa per l”ipotesi’ che tale fosse stata la qualificazione data dallo stesso Tribunale [cfr. p. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e sintesi al § 2.1.1. lett. b ) dei ‘Fatti di causa’, nonché pp. 17/19 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello RAGIONE_SOCIALE: cfr. ‘DOC XXXII’ atti depositati da RAGIONE_SOCIALE] – e che, per altro verso, la stessa ricorrente principale non ha dedotto, con il motivo in esame, che sull’anzidetta questione si sia svolta controversia in primo grado per avervi le parti discusso. Circostanza, questa, di cui, del resto, la stessa sentenza del Tribunale non dà evidenza, là dove, poi, è la stessa ricorrente principale a sostenere che la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione come risarcitoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, sarebbe frutto non di una espressa presa di posizione del primo giudice sul punto, ma di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa relativa pronuncia, tanto dovendosi desumere dal rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno ambientale (pp. 10/11 sentenza del Tribunale: cfr. ‘DOC XXIX’ atti depositati
da RAGIONE_SOCIALE) e dalla liquidazione equitativa del ‘danno’ (pp. 23/23 sentenza del Tribunale). E questo senza, però, tener conto del fatto, particolarmente significativo a conforto semmai di un diverso orientamento qualificatorio da parte del primo giudice, rappresentato dal rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e che il Tribunale ha respinto in forza del richiamato dictum di cui all’ordinanza n. 20350/2018 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili di questa Corte che, nel dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento preventivo proposto da RAGIONE_SOCIALE nel corso del presente controversia, avevano individuato il petitum sostanziale RAGIONE_SOCIALEa causa nella ‘debenza o meno da parte di RAGIONE_SOCIALE del rimborso al RAGIONE_SOCIALE di Rho RAGIONE_SOCIALEe spese per l’attività di messa in sicurezza e bonifica RAGIONE_SOCIALE‘area oggetto, secondo il disposto di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17 … e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471’ (pp. 4/5 sentenza del tribunale).
30. -Vanno, quindi, esaminati i motivi ventitreesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo e ventiseiesimo, in tema di eccezione (preliminare di merito) di prescrizione sollevata da RAGIONE_SOCIALE in ordine al diritto di credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE di Rho.
30.1. -Per inquadrare la natura giuridica di detto diritto -ossia, come accertato dalla Corte di appello (in forza di qualificazione giuridica non più sindacabile all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio che precede), il diritto di rivalsa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 (e del regolamento attuativo di cui al d.m. n. 471/1999) e degli artt. 242-253 del d.lgs. n. 152/2006, per le spese di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito ‘ ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, di cui si è fatto carico il RAGIONE_SOCIALE di Rho in luogo del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento (RAGIONE_SOCIALE e, quindi, RAGIONE_SOCIALE) occorre chiarire sin d’ora quale sia (per quanto qui rileva) la complessiva portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che lo ha
originato; ricognizione che, peraltro, tornerà utile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esame degli ulteriori motivi di ricorso e alla quale potrà farsi rinvio.
30.1.1. – A tal fine giova premettere -quali incontestate circostanze di fatto, oggetto di accertamento in sede di merito -che nel novembre 1999 (febbraio 2000) la Provincia di RAGIONE_SOCIALE rilevò la contaminazione del sito ‘ ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e che sulla scorta di tale accertamento il RAGIONE_SOCIALE di Rho, in data 11 luglio 2000 (cfr. ‘DOC II’ atti depositati da RAGIONE_SOCIALE), emise un provvedimento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.m. n. 471/1999, ordinava alla RAGIONE_SOCIALE di effettuare interventi di ‘mis.b.ra.’ RAGIONE_SOCIALEa parte nord RAGIONE_SOCIALEa ‘ ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, sul presupposto che RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘anzidetta area fosse responsabile RAGIONE_SOCIALE, in quanto cagionato da attività industriale riconducibile alla stessa RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000 venne impugnata da RAGIONE_SOCIALE dinanzi al T.A.R. per la RAGIONE_SOCIALE (giudizio cui vennero riuniti altri ricorsi per l’impugnazione, anche tramite motivi aggiunti, di ulteriori provvedimenti conseguenziali, relativi al progetto, prima preliminare e poi definitivo-esecutivo, per la realizzazione di barriera idraulica a sud RAGIONE_SOCIALE‘area ‘ ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘: cfr. p. 9 sentenza TAR RAGIONE_SOCIALE n. 1808/2011, in ‘DOC I’ atti depositati da RAGIONE_SOCIALE), che, con ordinanza cautelare (n. 2724/2000), ne sospendeva l’effetto in ‘difetto di ogni definitivo accertamento in ordine alle cause ed alla responsabilità del rilevato inquinamento’, rimettendo al RAGIONE_SOCIALE ‘di attivarsi direttamente per far fronte ad ogni rischio ambientale, fermo il recupero dei relativi oneri nei confronti degli eventuali soggetti responsabili’ (cfr. pp. 8/9 sentenza n. 1808/2011 TAR RAGIONE_SOCIALE).
Nelle more del giudizio dinanzi al T.A.R. (poi definito con la citata sentenza n. 1808/2011, che annullava l’ordinanza comunale RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000; sentenza, quindi, riformata dal Consiglio di
Stato con sentenza n. 3564/2014 -cfr. ‘DOC III’ atti depositati da RAGIONE_SOCIALE -, di rigetto dei ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE) il RAGIONE_SOCIALE di Rho -con comunicazione del 18 ottobre 2011 -intimò alla RAGIONE_SOCIALE non più di provvedere all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di bonifica, bensì il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai costi sostenuti dal medesimo RAGIONE_SOCIALE per interventi di ‘mis.b.ra.’ RAGIONE_SOCIALEa ‘ ex area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Di qui, pertanto, l’insorta controversia civile tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, decisa, in grado di appello, dalla sentenza impugnata in questa sede.
30.1.2. -Ciò rammentato in fatto, occorre evidenziare in diritto che, in base all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, gli interventi, e le relative spese, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale RAGIONE_SOCIALEe aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento sono a carico di chi ‘cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) [ossia: ‘i limiti di accettabilità RAGIONE_SOCIALEa contaminazione dei suoli, RAGIONE_SOCIALEe acque superficiali e RAGIONE_SOCIALEe acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti’], ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi’ (comma 2).
A tal riguardo [comma 2, lettere a )-c )], il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento è tenuto ad attivarsi tempestivamente sia per notiziare le amministrazioni territorialmente competenti (RAGIONE_SOCIALE, Provincia e Regione) di detta situazione (di inquinamento o pericolo di esso), sia al fine di procedere agli interventi di messa in sicurezza necessari per non aggravare la situazione di inquinamento o di relativo pericolo e contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale, nonché (entro 30 giorni dall’evento) per presentare al RAGIONE_SOCIALE un progetto di bonifica RAGIONE_SOCIALEe aree inquinate (soggetto ad approvazione del RAGIONE_SOCIALE, che autorizza, quindi, la realizzazione degli interventi previsti entro
novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo: comma 4).
Il superamento dei limiti previsti per i livelli di inquinamento in determinati siti può, tuttavia, essere oggetto di individuazione diretta da parte di ‘soggetti e … organi pubblici … nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe proprie funzioni istituzionali’, i quali ne danno comunicazione al RAGIONE_SOCIALE, alla Provincia e alla Regione; sicché il RAGIONE_SOCIALE, in base a tale comunicazione, ‘diffida il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2’ (comma 3).
Ove non provveda il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento o questo non sia individuabile, ‘gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente’ o, se non provvede il RAGIONE_SOCIALE, dalla Regione (comma 9).
Dispongono, quindi, i commi 10 e 11 che:
a ) ‘(g)li interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 18, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 febbraio 1985, n. 47′;
b ) ‘(l)e spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale RAGIONE_SOCIALEe aree inquinate nonché per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare’.
Come accennato, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, la relativa disciplina è stata trasfusa, e resa più
articolata sotto il profilo procedimentale, negli artt. 242-253 del d.lgs. n. 152/2006.
In estrema sintesi:
-gli obblighi a carico del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento sono regolamentati dall’art. 242 (prevedendo l’art. 242 -bis una procedura semplificata per le operazioni di bonifica);
-il potere di accertamento rimesso alle pubbliche amministrazioni in ordine alla contaminazione dei siti, il potere di diffida del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento a provvedere agli interventi necessari di salvaguardia e bonifica necessarie e l’attivazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa P.A. (in caso di inerzia del responsabile o di mancata individuazione del medesimo o, ancora, di carente attivazione del proprietario del sito e di altri soggetti interessati) trovano evidenza negli artt. 244 e 250;
le garanzie (onere reale sui siti contaminati e privilegio speciale immobiliare sulle spese sostenute) per gli interventi operati d’ufficio dalla P.A. e per le spese al tal fine sopportate, nonché l’azione di ripetizione nei confronti del proprietario del sito incolpevole RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento ove sia impossibile individuare il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento ovvero esercitare o esercitare fruttuosamente la rivalsa nei confronti di quest’ultimo e, infine, l’azione di rivalsa, ‘per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito’, esercitabile dal proprietario non responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, nei confronti del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, sono disciplinate dall’art. 253.
30.1.3. -La giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, in particolare: Cass. n. 1573/2019 e Cass. n. 32142/2019) ha già avuto modo di soffermarsi sugli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di rivalsa disciplinata dalla normativa innanzi illustrata (art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e, quindi, artt. 239-253 del d.lgs. n. 152/2006), sebbene in ipotesi -di bonifica spontanea di sito inquinato da parte
del proprietario incolpevole, con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento per le spese sostenute – non del tutto sovrapponibile a quella in esame.
Tuttavia, i principi enunciati dai richiamati precedenti palesano una vocazione più generale e, ove attinenti a profili coincidenti tra le due fattispecie, possono trovare applicazione anche nel caso di specie, con le precisazioni che seguono.
Va, anzitutto, ribadito che il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione (di rimborso) prevista dalla legge è il ‘responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’ in forza del principio, di matrice comunitaria, ‘chi inquina paga’ – e tale qualifica (come precisato dalla richiamata Cass. n. 1573/2019, da cui sono tratte anche le ulteriori citazioni) ‘attiene non al giudizio di valore RAGIONE_SOCIALEa condotta sotto il profilo soggettivo del requisito psicologico (dolo o colpa), ma al giudizio eziologico relativo al profilo oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘avere meramente dato causa all’inquinamento’ e, dunque, in ragione del mero evento RAGIONE_SOCIALEa contaminazione del sito.
In tal senso depone la stessa la ‘logica indennitaria che presiede al sistema normativo in esame’, per cui il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento ‘è tenuto a tenere indenne l’amministrazione’ (o, in diversa ipotesi, il proprietario del sito) ‘RAGIONE_SOCIALEe spese sopportate per la bonifica e conseguenti al fatto obiettivo RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’; il ripristino ambientale, infatti, è eseguito in forza ‘RAGIONE_SOCIALE‘evento di inquinamento’ e, quindi, ‘la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe spese viene esercitata sul presupposto del mero evento, senza connotazioni soggettive di valore quanto alla condotta del responsabile’.
La fattispecie legale dà luogo, pertanto, ad ‘una responsabilità per pura causalità non riconducibile neanche alla responsabilità civile di tipo oggettivo’ (la quale, in ogni caso, postula «una forma di imputazione soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso di natura ‘posizionale’, dipendente cioè dalla particolare collocazione del soggetto reso responsabile rispetto alla causa del
danno, tale da renderlo come il soggetto che meglio di chiunque altro può prevenire tale pregiudizio»).
Sicché, ‘(a)i fini RAGIONE_SOCIALEa disciplina in esame la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento non corrisponde a responsabilità per danno ma a responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘evento, cui la legge collega un complesso di effetti giuridici’.
Dunque, la ‘logica puramente indennitaria che presiede all’azione di rivalsa nei confronti del responsabile, esercitata dall’autorità amministrativa …, sottrae la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa rivalsa all’illecito aquiliano’ e le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono tali in ‘adempimento di funzione pubblica’, così da doversi ‘esclud(ere) che la rivalsa possa acquistare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa reintegrazione di una perdita patrimoniale determinata da un illecito’.
La ripetizione RAGIONE_SOCIALEe spese, quindi, è conseguenza così di una ‘obbligazione di fonte legislativa’, i cui presupposti di fatto, per ciò che concerne segnatamente la posizione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione – e, dunque, per il caso che qui rileva -, sono costituiti (in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza eurounitaria: Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, 4 marzo 2015, in C -534/13, §§ 49-51) dall’accertamento di una situazione di inquinamento, dalla mancata attivazione, (spontanea o) a seguito di ‘diffida’, del soggetto ‘responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’ (cui, pertanto, l’inquinamento stesso sia solo oggettivamente riconducibile) a ‘provvedere ai sensi del comma 2’ (RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e, quindi, successivamente, in base agli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152/2006) -ossia ‘a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale RAGIONE_SOCIALEe aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento’ e, infine, dalla realizzazione ‘d’ufficio’, in via sostitutiva, di detti interventi (con sopportazione dei relativi costi)
da parte del RAGIONE_SOCIALE (o, in carenza, RAGIONE_SOCIALEa Regione) ove il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento non vi provveda.
L’obbligazione del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che abbia realizzato (per l’appunto, sostenendone i costi) gli interventi di bonifica cui era tenuto detto responsabile, è, pertanto, una ‘obbligazione ex lege, di contenuto indennitario e non risarcitorio, soggetta quindi all’ordinario termine di prescrizione decennale ed alle regole RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito’, con esclusione anche RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., perché trattasi di disciplina normativa che, come detto, ‘contempla un’obbligazione di carattere non risarcitorio derivante pertanto non da fatto illecito, ma da un altro fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento giuridico (cfr. art. 1173 cod. civ.)’.
Ne consegue che la pubblica amministrazione (RAGIONE_SOCIALE ovvero Regione), la quale, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘obbligato responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, abbia provveduto ‘d’ufficio’ agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ha diritto al ‘rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese necessarie all’espletamento di una pubblica funzione’ alla stregua di un peculiare meccanismo di sussidiarietà verticale attraverso il quale, a garanzia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di un bene di interesse super-individuale e dotato di rilevanza costituzionale, è sempre assicurato il ripristino ambientale da cui ‘l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEo statuto disciplinare proprio RAGIONE_SOCIALE‘illecito civile, tanto in ordine alla prova RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di responsabilità quanto con riferimento alla prescrizione ed alla solidarietà’ (Cass. n. 32142/2019).
A tal riguardo, è opportuno ribadire che il diritto di rivalsa del RAGIONE_SOCIALE era già chiaramente insito nella disciplina di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 (che, del resto, ai commi da 9 a 11, faceva riferimento ad anticipazione di somme per gli interventi e
contemplava gli istituti di garanzia creditoria RAGIONE_SOCIALE‘onere reale e del privilegio speciale immobiliare), avendo, poi, trovato espressa indicazione in quella recata dal d.lgs. n. 152/2006, là dove esplicitamente, all’art. 253, comma 3, si consente la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti del proprietario del sito incolpevole RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento solo in forza di provvedimento motivato RAGIONE_SOCIALEa P.A. che, tra l’altro, giustifichi proprio che nei confronti del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento si verifichi ‘l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa … ovvero la loro infruttuosità’.
30.2. -Ciò premesso, i motivi ventitreesimo e ventiquattresimo, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Alla luce di quanto evidenziato, la Corte territoriale ha correttamente applicato al caso di specie il termine prescrizionale ordinario, decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (non avendo la legge fissato, per la fattispecie in esame, un diverso termine) e, del pari, correttamente, individuato il dies a quo del predetto termine in date non anteriori a quelle in cui il RAGIONE_SOCIALE ha effettuato i pagamenti per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe attività preordinate alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale RAGIONE_SOCIALE‘area inquinata (e sino a che a tanto non si sia definitivamente provveduto).
Ciò, per l’appunto, in coerenza con la complessiva fattispecie legale che, secondo una logica indennitaria (e non risarcitoria), viene a delineare in capo al responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento un obbligo ex lege di rimborso in favore del RAGIONE_SOCIALE, il quale abbia provveduto ‘d’ufficio’, in via sostitutiva, adempiendo ad una pubblica funzione, con diritto di rivalsa, dunque, per la perdita patrimoniale consistita negli esborsi a tal fine effettuati, che sarebbero dovuti gravare sullo stesso anzidetto responsabile, tenuto, per legge, a dover provvedere, a proprie spese, agli interventi di ‘mis.b.ra.’.
Sicché, per le ragioni anzidette, va attribuito rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis , al momento RAGIONE_SOCIALE‘esborso sostenuto dall’amministrazione in via sostitutiva del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, dovendo ritenersi, quindi, che l’esercizio del diritto di rivalsa non possa essere fatto valere prima del ‘pagamento’ ossia, RAGIONE_SOCIALEa spesa effettivamente sostenuta per gli interventi di ‘mis.b.ra.’ e, quindi, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., l’inizio RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine decennale di prescrizione debba individuarsi nel predetto momento (cfr., inoltre, in termini più generali sulle azioni di rivalsa RAGIONE_SOCIALE”erogante’, per la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., dal momento del pagamento: tra le altre, Cass. n. 4363/1997; Cass. n. 6769/2001; Cass. n. 13600/2019; Cass. n. 16797/2019; Cass. n. 37709/2021).
30.3. -I motivi venticinquesimo e ventiseiesimo, congiuntamente scrutinati, sono inammissibili.
Con essi è censurata l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, ad abundantiam , ha ritenuto comunque non maturata anche la prescrizione quinquennale del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE di Rho; ratio che, tuttavia, è assorbita dalla statuizione resa dalla Corte territoriale sulla (non maturazione RAGIONE_SOCIALEa) prescrizione decennale -quale fattispecie prescrizionale applicabile nel caso di specie -oggetto di conferma all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio dei motivi (23° e 24°) che precedono.
31. -Vanno ora esaminati i motivi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, con i quali si denunciano errores iuris circa la disciplina normativa applicata ai fatti di causa.
31.1. -L’ undicesimo motivo è inammissibile, prima ancora che infondato (alla luce RAGIONE_SOCIALEo scrutinio che seguirà sui motivi 12° e 13°).
Varrà, infatti, rammentare che la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile salvo che non
comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso e, dunque, indagini ed accertamenti fattuali riservati al giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (tra le molte: Cass. n. 5809/1999; Cass. n. 17041/2013; Cass. n. 14477/2018; Cass. n. 25863/2018).
L’accertamento in sede di merito è stato nel senso di ricondurre nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 22/1997 e, quindi, del d.lgs. n. 152/2006 il fatto RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area ‘ ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, individuato nelle ‘sostanze prodotte nell’insediamento industriale … e versate nel suolo’, là dove la ricorrente principale assume, solo in questa sede -e, comunque, non dà contezza alcuna con il motivo di ricorso in esame di aver veicolato la medesima questione dinanzi ai giudici di merito, ciò che, del resto, neppure risulta dalla impugnata sentenza -, trattarsi di ‘condotta di scarico/sversamento di acque reflue sul suolo’ soggetta alla legge n. 319/1976, ciò che implica un’indagine sui presupposti fattuali che consentono l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa diversa normativa, là dove, peraltro, non trova neppure puntuale coincidenza l’allegazione di parte con l’accertamento giudiziale.
Il motivo è, comunque, infondato in ragione RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni che seguono.
31.2. -I motivi dodicesimo e tredicesimo – e con essi anche l’ undicesimo – sono infondati.
E lo sono alla luce del principio – che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità secondo cui ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, ora trasfuso (anche) nell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, l’inquinatore (per quanto rileva in questa sede) è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato non già in virtù di un’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEe citate disposizioni, bensì in ragione RAGIONE_SOCIALEa situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la
bonifica, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale (Cass. n. 32142/2019).
In particolare, con la citata Cass. n. 32142/2019, si è precisato che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa del 1997, e, quindi, del 2006, è correlata al presupposto RAGIONE_SOCIALEa ‘responsabilità per gli effetti perduranti RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento che abbisognano RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEe misure di rimozione’, per cui ‘la ricorrenza di una situazione di inquinamento perdurante al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa imponente specifici obblighi di bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale, imporrebbe un obbligo di intervento, in quanto l’evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, ove le cause RAGIONE_SOCIALEa compromissione ambientale non vengano rimosse’.
Non si tratta, pertanto, di una ‘applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione degli obblighi di facere derivanti dall’inquinamento ambientale’, ma RAGIONE_SOCIALEa ‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso suscettibili di essere interrotti solo con la bonifica’.
E’, dunque, corretta la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di fare applicazione -non già RAGIONE_SOCIALEa legge n. 319/1976 e/o RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. (e, dunque, non essendo tenuto il giudice di appello neppure a dover verificare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico che l’illecito aquiliano richiede come costitutivo) -, bensì RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 17, d.lgs. 22/1997 e, quindi, al d.lgs. 152/2006, essendo la condotta posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE (riferibile, poi, ad RAGIONE_SOCIALE) individuabile non (sol)tanto nell’attività industriale inquinante -quella di ‘sostanze prodotte nell’insediamento industriale … e versate nel suolo’ -, realizzata sino (e, dunque, prima) del 1979, ma anche (e segnatamente) negli effetti di tale attività, ossia nella situazione di perdurante inquinamento
accertata nel 1999 che richiedeva, ai sensi di legge – in forza RAGIONE_SOCIALEa quale interveniva la diffida del RAGIONE_SOCIALE di Rho nel luglio 2000 -, l’attivazione del soggetto responsabile per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato. Attivazione che è mancata, avendo fatto seguito l’intervento ‘d’ufficio’ RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE e, quindi, l’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione medesima, in base alla normativa applicata in giudizio, RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivalsa (ancorata ai presupposti oggettivi evidenziati al § 30.1.3., che precede) per i relativi costi.
31.3. -Il quattordicesimo motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
La questione RAGIONE_SOCIALEa asserita revoca implicita, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del provvedimento RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000 a seguito RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria di rivalsa (facente seguito alla nota del 18 ottobre 2011 con cui veniva richiesto il pagamento ad RAGIONE_SOCIALE degli esborsi effettuati per l’attività di bonifica del sito inquinato) non risulta che sia stata posta in sede di giudizio di merito dall’attuale ricorrente principale, la quale dà contezza soltanto del motivo di appello (tredicesimo) con il quale lamentava un’omessa pronuncia del primo giudice sulla «insussistenza RAGIONE_SOCIALE”elemento essenziale RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge o di provvedimenti amministrativi’» quanto all”illecito ambientale’, in ragione RAGIONE_SOCIALEa dedotta inapplicabilità, al caso di specie, dei ‘valori -soglia di contaminazione’ (cfr. p. 79 del ricorso); né, del resto, RAGIONE_SOCIALEa specifica questione veicolata con il presente motivo di censura si rinviene traccia nella sentenza impugnata (cfr. pp. 23 e 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello in risposta al 13° motivi di gravame).
Di qui, pertanto, l’inammissibilità del motivo, che pone solo in questa sede, per la prima volta, una questione, implicante anche accertamenti di fatto, non trattata nella fase di merito (tra le altre: Cass. n. 2140/2006; Cass. n. 25319/2017).
Peraltro, il motivo è, comunque, infondato, giacché la proposta doglianza (e semmai fosse davvero ravvisabile una revoca implicita del provvedimento di ‘diffida’ di RAGIONE_SOCIALE a provvedere all’attività di bonifica, tenuto conto, tra l’altro, che il giudizio dinanzi al G.A. è stato coltivato dal RAGIONE_SOCIALE anche dopo l’azione in sede civile, sino a dar luogo ad un giudicato favorevole per lo stesso RAGIONE_SOCIALE) si colloca nella medesima prospettiva che sostanzia i motivi dall’undicesimo al tredicesimo, ossia quella che, come visto, è risultata non priva di consistenza – che intende negare rilevanza, nella specie, alla disciplina di cui al d.gs. n. 22/1997 e al d.lgs. n. 152/2006, ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c. in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una fattispecie di danno ambientale.
Né, del resto, può sottacersi la considerazione secondo cui non è dato far discendere il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di bonifica dalla ‘implicita revoca del provvedimento’ da parte del RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui quest’ultimo ha agito per la rivalsa RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di ‘mis.b.ra.’, giacché detto obbligo non è venuto meno, ma si è convertito nel diverso obbligo di corrispondere all’Ente le spese che abbia dovuto sostenere in via sostitutiva.
-Occorre procedere, ora, allo scrutinio dei motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, concernenti le cause RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e la relativa responsabilità.
32.1. -I motivi primo, quinto e sesto -da scrutinarsi congiuntamente perché propongono censure tra loro connesse in tema di incidenza sul presente giudizio del giudicato amministrativo -sono infondati.
32.1.1. -E’ principio risalente e consolidato (cfr. Cass., S.U., n. 1636/1964; Cass. n. 15393/2014; Cass. n. 15082/2023) che il giudicato amministrativo, anche se si forma sull’atto e non sul rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, compresa la risoluzione RAGIONE_SOCIALEe questioni che costituiscono
la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico RAGIONE_SOCIALEa pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso, ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previsti dall’art. 2909 c.c.
Dunque, il giudicato amministrativo intervenuto inter partes sull’impugnativa di determinati provvedimenti amministrativi ben può essere utilmente invocato anche in altro giudizio, civile, in relazione ai suoi presupposti fattuali e/o logico-giuridici.
32.1.2. – E tanto non trova eccezione nella fattispecie in esame, rispetto alla quale non opera il diverso principio (del valore meramente probatorio del giudicato amministrativo in ordine all’individuazione del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, il cui accertamento è rimesso al giudice ordinario investito RAGIONE_SOCIALEa controversia) enunciato da Cass. n. 1573/209 e ribadito da Cass. 32142/2019, giacché pertinente -come in precedenza accennato -a fattispecie differente da quella in esame, poiché riguardante il diritto di rivalsa esercitato dal proprietario (incolpevole) del sito inquinato nei confronti del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento per le spese sostenute per la bonifica spontaneamente realizzata. Dunque, in controversia tra privati, RAGIONE_SOCIALEa quale non è (e non lo era nelle cause decise dai precedenti innanzi citati) parte la pubblica amministrazione che ha emesso i provvedimenti amministrativi relativi alla procedura di legge (di cui ai più volte richiamati artt. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e 239-253 del d.lgs n. 152/2006) volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa contaminazione del sito e all’individuazione del relativo responsabile.
Nel caso in esame, la causa, come già evidenziato (cfr. § 29 e relativi sotto§§, che precedono), ha come oggetto il diritto di rivalsa per il recupero RAGIONE_SOCIALEe spese di ripristino ambientale esercitato, nei confronti del soggetto responsabile
RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento (RAGIONE_SOCIALE), dalla stessa amministrazione pubblica (RAGIONE_SOCIALE di Rho) i cui provvedimenti amministrativi (e, segnatamente, quello di ‘diffida’ del responsabile a provvedere agli interventi di ‘mis.b.ra.’ a seguito di accertamento RAGIONE_SOCIALEa contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area ‘ ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) sono stati impugnati dinanzi al giudice amministrativo dal soggetto, per l’appunto, (individuato come) responsabile; giudizio che è stato definito con sentenza (n. 3465/2014 del Consiglio di Stato), passata in giudicato, di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Sicché, il giudicato amministrativo così formatosi fa stato anche nel presente giudizio civile in relazione a (taluni) presupposti fattuali e logicogiuridici RAGIONE_SOCIALE‘azione rivalsa esercitata dal RAGIONE_SOCIALE di Rho e, segnatamente (come in precedenza evidenziato: § 30.1.3.), all’accertamento del superamento dei limiti previsti per i livelli di inquinamento nell’area ‘ ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e all’accertamento del soggetto ‘responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’ del sito, RAGIONE_SOCIALE, come tale già individuato dal provvedimento di ‘diffida’ a ‘provvedere alla bonifica del sito inquinato’, emesso dall’amministrazione comunale (nel luglio 2000) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
32.1.3. -Ciò premesso, varrà ancora rammentare che, essendo il giudicato assimilabile agli ‘elementi normativi’, esso è da interpretarsi alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘esegesi RAGIONE_SOCIALEe norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, nella ricerca del significato oggettivo RAGIONE_SOCIALEa regola o del comando di cui il provvedimento è portatore, con conseguente sindacabilità sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge degli eventuali errori interpretativi; ne deriva che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed
accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 24664/2007; Cass., S.U., n. 11501/2008; Cass. n. 15339/2018; Cass. n. 30838/2018).
32.1.4. -Dunque, sulla scorta di quanto risultante dalle sentenze del giudice amministrativo innanzi citate e, segnatamente, di quella del Consiglio di Stato n. 3564/2014, che ha definito il giudizio di impugnativa introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE contro (anche) il RAGIONE_SOCIALE di Rho per l’annullamento (tra gli altri, ma anzitutto) del provvedimento di diffida a provvedere agli interventi di ‘mis.b.ra.’ RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2000, emerge con effetto di giudicato inter partes -che la causa RAGIONE_SOCIALEa contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area ‘ex RAGIONE_SOCIALE‘, riscontrata nel 1999 (dalla relazione tecnica RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE del 16 novembre 1999 e dal verbale del 1 febbraio 2000 del gruppo di lavoro istituito presso la stessa) per livelli superiori a quelli consentiti, è da ricondursi (in forza RAGIONE_SOCIALE‘accertato nesso di causa materiale in base alla regola di giudizio del ‘più probabile che non’ e, alla luce del principio ‘chi inquina paga’, di un impianto probatorio indiziario coerente con le indicazioni di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE 9 marzo 2010, in C378/08) alle attività industriali di natura RAGIONE_SOCIALE poste in essere nell’area dalla RAGIONE_SOCIALE fino agli anni settanta. Di qui, la conseguente individuazione di RAGIONE_SOCIALE (e, quindi, di RAGIONE_SOCIALE) quale soggetto, oggettivamente, responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, tenuto, quindi, agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale in forza RAGIONE_SOCIALEa disciplina recata dal d.lgs. n. 22/1997 e dal relativo regolamento ministeriale n. 471/1999, applicabili ratione temporis ‘onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica’ (così sentenza n. 3465/2014).
Erra, quindi, la ricorrente principale a sostenere che il giudicato amministrativo abbia rinvenuto la causa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area ‘ ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nell’inidoneità del dispositivo di incapsulamento RAGIONE_SOCIALEa vasca, risalente al 1992, a contenere le sostanze inquinanti, così da doversi escludere la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE perché la relativa attività industriale, in detta aera, era cessata alla fine degli anni settanta, giacché, sebbene anche a detto fenomeno inquinante abbiano fatto riferimento entrambe le sentenze dei giudici amministrativi, nondimeno le stesse hanno comunque rivenuto la causa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, e la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, nell’attività industriale dalla stessa RAGIONE_SOCIALE svolta per molti anni in quel sito (cfr. già pp. 15/16 RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1808/2011).
In particolare, poi, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3465/2014, che ha definito il giudizio con effetti di giudicato inter partes , è chiara nel porre in evidenza che ‘la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente come soggetto da ritenere, ai fini che occupano, responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento riscontrato [nel 1999] e dunque da gravare RAGIONE_SOCIALEe misure ripristinatorie cui questa azione amministrativa è nell’interesse generale orientata’ non era correlata ad una accertata situazione di contaminazione RAGIONE_SOCIALEe acque dovuta alla sola inidoneità del dispositivo di incapsulamento RAGIONE_SOCIALEa vasca a contenere le sostanze inquinanti, ma anche dalla ‘circostanza che l’attività RAGIONE_SOCIALE‘industria RAGIONE_SOCIALE per lungo tempo svolta dalle RAGIONE_SOCIALE del gruppo su tale area si è protratta fino agli anni settanta’ [§ V), RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3465/2014].
La Corte territoriale, quindi, ha espressamente riconosciuto gli effetti del giudicato amministrativo inter partes e ad essi si è conformata, reputando, infatti, accertata la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area ‘ ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ a causa RAGIONE_SOCIALE‘attività industriale dalla stessa RAGIONE_SOCIALE svolta per molti anni sino alla fine degli anni settanta (cfr. p. 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di
appello, dove è esplicito il riferimento al giudicato sostanziale rappresentato dalle ‘statuizioni contenute nelle richiamate sentenze del Giudice amministrativo’).
In forza di siffatto accertamento, unitamente all’incontestata mancata attivazione di RAGIONE_SOCIALE a procedere agli interventi di ripristino ambientale nonostante la ‘diffida’ del RAGIONE_SOCIALE di Rho, il giudice di secondo grado, quindi, ha correttamente ritenuto integrati i presupposti del diritto di rivalsa del RAGIONE_SOCIALE medesimo per le spese sostenute, in via sostitutiva, per detti interventi.
Né, peraltro, una volta definito nei suddetti termini l’accertamento con effetti di giudicato inter partes recato dalla sentenza n. 3465/2014 del Consiglio di Stato, siccome recepito dalla Corte territoriale, si collocano in contrastante rilievo gli esiti RAGIONE_SOCIALEa C.T.U. espletata nel corso del giudizio civile, i quali, del resto, sono risultati conformi a detto accertamento (cfr. pp. 18/19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
32.2. -I motivi secondo, terzo e quarto -da esaminarsi congiuntamente -sono inammissibili.
Con essi vengono veicolate censure che criticano, sotto vari profili (prova presuntiva; equivalenza di cause; regola di giudizio del ‘più probabile che non’), l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alle cause RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e alla riconduzione di esse all’attività industriale di RAGIONE_SOCIALE e, dunque, sulla sussistenza del relativo nesso causale in forza del quale si fonda la responsabilità per l’inquinamento RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, tuttavia, di doglianze che adducono ragioni che prescindono dall’accertamento, con effetti di giudicato inter partes , derivante dalla sentenza n. 3465/2014 del Consiglio di Stato e che si pongono in contrasto con esso, così da non poter scalfire la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, la quale, pertanto, non risulta neppure aggredita come tale.
33. -Vanno, infine, esaminati i motivi decimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo e ventiduesimo, i quali denunciano, per aspetti diversi, il riconoscimento in favore del RAGIONE_SOCIALE di Rho RAGIONE_SOCIALEe ‘spese’ oggetto RAGIONE_SOCIALE‘azionata pretesa di rivalsa.
33.1. -Giova esaminare, anzitutto, il motivo diciassettesimo, che censura la mancata commisurazione RAGIONE_SOCIALEa condanna di essa RAGIONE_SOCIALE rispetto all’incidenza del concorso colposo del RAGIONE_SOCIALE di Rho, ai sensi del primo o del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c.
Il motivo non può trovare accoglimento in tutta la sua articolazione.
33.1.1. -Quanto alla doglianza che evoca la violazione del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c., va considerato, anzitutto, che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale (sulle ‘norme RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 c.c.’) si fonda su due diverse ed autonome rationes decidendi [cfr. p. 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e sintesi al § 2.1.1. l ) dei ‘Fatti di causa’], l’una concernente l’inapplicabilità di detta norma nel caso di azione di rivalsa ai sensi del dl.gs. n. 152/2006 e l’altra per essere RAGIONE_SOCIALE, comunque, ‘l’unico responsabile per l’inquinamento per cui è causa’.
Tale ultima ratio decidendi -pertinente specificamente al profilo del concorso colposo del ‘danneggiato’ nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento di danno (profilo RAGIONE_SOCIALEa causalità materiale) – non è stata fatta oggetto di idonea impugnazione, sicché, essendo essa da sola in grado di sorreggere la decisione e stante la sua intervenuta definitività, rende inammissibile l’ulteriore corno RAGIONE_SOCIALEa censura in esame.
Va, infatti, rilevato che la doglianza si pone in contrasto con il giudicato amministrativo formatosi, inter partes ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c., sulla responsabilità, esclusiva, di RAGIONE_SOCIALE per l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area ‘ ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e ciò non solo in ragione del principio per cui il giudicato stesso copre il dedotto e il
deducibile (tra le molte: Cass. n. 33021/2022), ma anche (e prima ancora) perché -come risulta dalla sentenza n. 3465/2014 del Consiglio di Stato (cfr. § V) , la questione RAGIONE_SOCIALEa ‘responsabilità di terzi’ era stata effettivamente dedotta in quel giudizio dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e superata dalla decisione di appello che ha ritenuto, alla luce degli ‘esiti RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria compiuta’, che ‘i plurimi, gravi, precisi e concordanti elementi’ sulla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE erano tali che per essere confutati la ricorrente avrebbe dovuto ‘precisare, e con sufficiente specificazione, quale fosse stata diversamente da quanto opinato dalle amministrazioni -la reale, diversa dinamica degli avvenimenti e a quale diverso soggetto dovesse addebitarsi la condotta causativa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento’.
In ogni caso, deve, altresì, osservarsi che le critiche, ben lungi dal proporsi come volte a denunciare un error iudicando -ossia la regola giuridica applicata dalla Corte territoriale (che, del resto, non risulta, di per sé, violata, poiché il dedotto concorso colposo nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘evento è stato negato proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di una responsabilità esclusiva del soggetto inquinatore) -, aggrediscono, inammissibilmente, la quaestio facti , riservata all’accertamento del giudice del merito, insindacabile in questa se non nei limiti del vizio di cui al vigente n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., non affatto prospettato dalla ricorrente principale.
33.1.2. -Quanto alla doglianza che concerne la dedotta violazione del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c., essa è, nei termini in cui è prospettata con il motivo in esame, infondata.
La citata disposizione, a differenza dal primo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1227 c.c., è norma sulla causalità giuridica e ha come oggetto il comportamento, successivo all’evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l’entità (tra le altre: Cass. n. 1165/2020); sicché, fermo restando l’imputabilità del fatto sul
piano materiale al solo debitore, sono da considerare non risarcibili i danni-conseguenza che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Ciò posto, è corretta la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che ha ritenuto, in questo caso, che non potesse ravvisarsi violazione RAGIONE_SOCIALEa norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c. in ragione RAGIONE_SOCIALEa ‘logica puramente indennitaria che presiede all’azione di rivalsa nei confronti del responsabile, esercitata dall’autorità amministrativa’, la quale porta ad escludere ‘che la rivalsa possa acquistare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa reintegrazione di una perdita patrimoniale determinata da un illecito’ (cfr. Cass. n. 1573/2019, richiamata al § 30.1.3.), giacché il secondo comma del citato art. 1227 c.c. attiene, propriamente, ad una fattispecie risarcitoria da illecito (contrattuale e/o extracontrattuale), incidendo sull’entità dei danni -conseguenza prodotti dall’illecito stesso.
Diverso è il caso RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivalsa, ex d.lgs. n. 152/2006, dove l’obbligazione indennitaria ex lege del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento è di rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla pubblica amministrazione in via sostitutiva, ponendosi, dunque, un problema (non di entità del danno-conseguenza, ma semmai) di effettività, necessarietà e congruità degli esborsi effettuati per il ripristino ambientale (che la ricorrente principale ha fatto oggetto di altro motivo di impugnazione).
33.2. -Va, quindi, scrutinato il motivo decimo, che censura il riconoscimento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’ per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa bonifica definitiva del sito.
Esso è fondato nei termini di seguito precisati.
33.2.1. -L’azione di rivalsa in favore RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione territorialmente competente (RAGIONE_SOCIALE o Regione) disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006, ma già presente, come detto in precedenza (§§ 30.1.2. e 30.1.3.), nel sistema di cui al d.lgs. n. 22/1997, ove -come nel caso di specie (e, dunque, per quanto
rileva in questa sede) -la stessa P.A. abbia provveduto d’ufficio, in luogo del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, in base alle previste procedure operative ed amministrative (art. 17, commi 2-8, d.lgs. n. 22/197; d.m. n. 471/1999; artt. 242-244, 250 d.lgs. n. 152/2006), riguarda, infatti, le ‘spese sostenute’ ai predetti fini e, quindi, gli esborsi effettivi.
Lo si è già messo in evidenza in sede di scrutinio RAGIONE_SOCIALEe censure sulla prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione fatta valere in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE di Rho (cfr. § 30.2., che precede), ribadendosi e precisandosi (sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo di cui a Cass. n. 1573/2019) che la fattispecie legale esprime una logica indennitaria (e non risarcitoria) che pone in capo al responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento un obbligo ex lege di rimborso in favore del RAGIONE_SOCIALE che abbia provveduto ‘d’ufficio’, secondo le procedure di legge, ai necessari interventi di ripristino ambientale, così da consentire la reintegrazione RAGIONE_SOCIALEa perdita patrimoniale consistita negli esborsi a tal fine effettuati, con conseguente individuazione, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis nel momento del ‘pagamento’.
Qui giova ulteriormente precisare quanto segue.
Anzitutto, e significativamente, è proprio la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge che alle ‘spese sostenute’, per gli anzidetti interventi RAGIONE_SOCIALEa p.a. in via sostitutiva (e che ‘risultassero necessari’, come dispone l’art. 244, comma 4, del d.lgs. n. 152/2002), fa riferimento: in primo luogo, al comma 11 del citato art. 17 e al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, così da rendere il relativo credito assistito da privilegio speciale immobiliare sulle aree inquinate ( ex art. 2748, secondo comma, c.c.).
Ed ancora alle ‘spese sostenute’ si riferisce il comma 4 del citato art. 253 in relazione, questa volta, all’azione di rivalsa esercitabile dal proprietario del sito incolpevole RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento nei confronti del responsabile nel (solo) caso in cui il proprietario
stesso provveda spontaneamente alla bonifica, potendo egli rivalersi anche RAGIONE_SOCIALE”eventuale maggior danno’, che, però, non va inteso come ‘danno ingiusto’ e, dunque, come voce di natura risarcitoria derivante da illecito, bensì ‘come voce ulteriore di spesa che sia da porre in relazione causale diretta ed immediata con la bonifica spontanea’ (così la citata Cass. n. 1573/2019).
I testuali riferimenti alle ‘spese sostenute’ sono, del resto, coerenti con l’assetto complessivo che la stessa anzidetta disciplina legale delinea, evidenziando che l’azione di rivalsa (o secondo il comma 3 del citato art. 253 le più ‘azioni di rivalsa’) che può esercitare l’autorità competente nei confronti del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento attengono ad una ‘ripetizione RAGIONE_SOCIALEe spese’ (così, del resto, qualificata anche l’azione che la pubblica amministrazione può autonomamente esercitare nei confronti del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento per le ‘spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica’ dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale: art. 252bis RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 152/2006), che, là dove non sia possibile o resti infruttuosa proprio nei confronti del soggetto responsabile (ciò che la p.a. deve giustificare in base ad apposito provvedimento motivato), è azione che diviene esercitabile nei confronti del proprietario del sito incolpevole RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, il quale è, per l’appunto, tenuto a ‘rimborsare … le spese degli interventi adottati dall’autorità competente’ (sebbene, proprio perché non si tratta del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, ‘nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione degli interventi medesimi’).
E una siffatta perimetrazione RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivalsa risulta in linea con quanto già posto in risalto circa l’interpretazione che questa Corte ha dato RAGIONE_SOCIALEa disciplina in esame (la più volte citata Cass. n. 1573/2019), ritenendo, per l’appunto, che l’obbligazione del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento ha natura indennitaria ex lege e
ha ad oggetto il ‘rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute’ (nel caso di specie) dall’autorità competente che, adempiendo ad una pubblica funzione, ha provveduto in via sostitutiva agli interventi di ‘mis.b.ra.’.
32.2.2. -E’, dunque, errata in diritto la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale là dove ha ritenuto che l’azione di rivalsa esercitata dal RAGIONE_SOCIALE di Rho avesse ad oggetto non solo le spese ‘sostenute’, per gli interventi realizzati, ma anche quelle che ‘dovrà necessariamente sostenere in futuro’, affermando (p. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello) che una tale ‘limitazione’ non è contemplata dalla legge (art. 253, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) e riconoscendo, quindi, allo stesso RAGIONE_SOCIALE anche le ‘spese future’, non ancora sostenute, ossia le ‘spese di bonifica ancora da sostenere’ (p. 25 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello); il che, beninteso, non impedisce alla p.a. l’esercizio di ulteriori azioni di rivalsa per gli esborsi che verrà ad effettuare per gli interventi necessari di bonifica che saranno realizzati.
33. -Il motivo quindicesimo è inammissibile.
Esso è privo di specificità – quale requisito strutturale del ricorso per cassazione che l’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. impone a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura -, non avendo la ricorrente principale indicato quali siano i documenti di cui assume l’acquisizione in sede di c.t.u. oltre i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. (omettendone, quindi, anche la localizzazione processuale ai sensi del n. 6 del citato art. 366 c.p.c.).
Inoltre (e in via di per sé assorbente), la doglianza è, comunque, inammissibile, giacché con essa non è impugnata l’ulteriore e autonoma ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, da sola idonea a sorreggere la decisione, che attiene alla mancata utilizzazione da parte del consulente tecnico dei documenti acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali e, comunque, all’essere tali documenti ‘non … dirimenti ai fini RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate
dall’ausiliario del Giudice’ [p. 20 sentenza di appello e sintesi § 2.1.1., lett. f ) dei ‘Fatti di causa’].
34. -Il motivo sedicesimo (che denuncia, con una duplice doglianza, quella ratio decidendi non fatta oggetto di impugnazione con il quindicesimo motivo) è, per una parte, inammissibile e, comunque, infondato e, per altra parte, assorbito dallo scrutinio che precede sul decimo motivo.
34.1. -Quanto alla censura che investe la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe ‘spese sostenute’ dal 2012 al 2017, documentate da fatture e mandati di pagamento prodotti con la ‘lettera del RAGIONE_SOCIALE di Rho del 25.5.2017′, essa non intercetta l’ulteriore ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, proprio in riferimento a dette spese, ha ritenuto che la documentazione probatoria di riferimento, prodotta dal RAGIONE_SOCIALE (in corso di C.T.U.) dopo la maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni istruttorie, fosse stata acquisita ritualmente in quanto si trattava di ‘documenti … venuti ad esistenza successivamente’ (cfr. p. 25 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello). E sulla circostanza che i documenti prodotti con la ‘lettera del 25.5.2017’ siano stati comunque utilizzati dal Tribunale per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE di Rho nel periodo 2012-2017 non vi è contestazione tra le parti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), avendone dato atto lo stesso RAGIONE_SOCIALE con il controricorso/ricorso incidentale (cfr. p. 49). Del resto, l’anzidetta circostanza si evince, altresì, dalla stessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, la quale, là dove ha ritenuto (non già inammissibile la produzione, ma) irrilevanti taluni documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie, non fa menzione RAGIONE_SOCIALEa ‘lettera del 25.5.2017’, ma solo del ‘Progetto di bonifica del capannone 9 A’ e del ‘verbale RAGIONE_SOCIALEa conferenza dei servizi del 4.11.2013′ [cfr. p. 26 sentenza di appello e sintesi al § 2.1.2., lett. a) dei ‘Fatti di causa’].
In ogni caso, la doglianza, ove si intendesse estensibile anche all’ulteriore anzidetta ratio decidendi , risulta infondata, essendo
corretta la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di reputare ammissibile la produzione in giudizio, e già in primo grado, dei documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie e prima del passaggio RAGIONE_SOCIALEa causa in decisione, poiché una siffatta produzione sarebbe possibile anche in grado di appello, essendo detti documenti da annoverarsi fra i nuovi mezzi di prova, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma terzo, c.p.c. (Cass. n. 18962/2011; Cass. n. 7977/2022).
34.2. -Quanto alla censura che si rivolge alla produzione documentale relativa alle ‘spese future’, il relativo esame è, comunque, assorbito dall’accoglimento del decimo motivo, non essendo pertinente all’azione di rivalsa nella specie esercitata dal RAGIONE_SOCIALE di Rho la liquidazione di spese non ancora sostenute e, dunque, l’utilizzo, in ogni caso, di documentazione a sostegno di una siffatta liquidazione.
35. -Il motivo diciottesimo -che denuncia motivazione apparente in ordine alla ‘congruità’ RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Rho -è infondato.
35.1. – Occorre premettere, in punto di diritto (tra le molte: Cass., S.U., n. 22232/2016; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 4898/2023; Cass. n. 23123/2023), che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra le molte, Cass., S.U., n. 22232/2016).
Va, altresì, precisato che, nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012,
l’anomalia motivazionale (tra cui, per l’appunto, la ‘motivazione apparente’), che viene a configurare una violazione di legge e consente, pertanto, il sindacato di questa Corte, attiene all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé e deve risultare dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione stessa (Cass., S.U., n. 8053/2014).
35.2. – Ciò posto, la motivazione adottata dal giudice di appello è tale da palesare, in modo affatto intelligibile, il ragionamento che sorregge il giudizio di congruità RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE di Rho per gli effettuati interventi di ‘mis.b.ra.’, operato con riferimento alle recepite considerazioni del consulente tecnico d’ufficio tenuto conto degli ‘interventi necessari per porre rimedio all’inquinamento causato dalla RAGIONE_SOCIALE attrice’ e ‘all’inerzia del soggetto inquinan(t)e – odierna attrice ‘, dando altresì rilievo al fatto che ‘la pubblica amministrazione ha dovuto approntare una serie di misure la cui minor convenienza economica – per alcuni capitoli di spesa – non può giustificare una riduzione degli esborsi comunque documentatamente sostenuti’ (pp. 24 e 25 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
Per contro, le censure di parte ricorrente fanno leva, invece, proprio su elementi esterni a quelli presi in considerazione dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado – richiamando altri passaggi RAGIONE_SOCIALEa stessa C.T.U., di cui sono trascritti degli stralci, peraltro, decontestualizzati -, così da mostrarsi costruite, piuttosto, come doglianze che sono orientate a criticare la sufficienza e la logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, alla stregua del vizio motivazionale di cui alla previgente (e inapplicabile ratione temporis ) formulazione del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c.
36. -Il motivo diciannovesimo -che denuncia l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’, ancora da sostenere, alla luce di quanto previsto dall’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 è,
comunque (giacché la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione del RAGIONE_SOCIALE di Rho è in termini, non più sindacabili all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio RAGIONE_SOCIALE‘ottavo motivo – cfr. § 29.2 e relativi sotto§§ -, di azione di rivalsa), assorbito dall’accoglimento del decimo motivo.
37. -I motivi ventesimo e ventunesimo -da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi – sono fondati.
Con essi è denunciata, rispettivamente, la duplicazione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, in favore del RAGIONE_SOCIALE di Rho, RAGIONE_SOCIALEe spese relative al costo di gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di trattamento RAGIONE_SOCIALEe acque emunte per euro 225.000,00, annui (oltre i.v.a.) per il periodo 2013-2017, siccome già ricomprese nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese ‘sostenute’ dal RAGIONE_SOCIALE nel periodo ‘primavera 2012 -primavera 2017’ (20° motivo) e la liquidazione, sempre in favore di detto RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese relative al costo di gestione di detto impianto di trattamento per euro 225.000,00, annui (oltre i.v.a.), oltre il periodo 20132017 e ‘sino alla bonifica definitiva’ (21° motivo).
Le censure sono scrutinabili, nella sostanza di quanto desumibile dall’articolazione dei rispettivi motivi (tra le molte: Cass., S.U., 17931/2013; Cass. n. 12690/2018), come deducenti degli errores in iudicando , avendo la decisione adottata nei predetti termini dal Tribunale trovato conferma nel grado di appello.
37.1. L’errore nella duplicazione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di trattamento per il periodo 2013 -2017 risulta dal fatto che il primo giudice, per un verso, ha determinato l’importo complessivo RAGIONE_SOCIALEe ‘spese sostenute’ dal RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2012-2107 tenuto conto anche di quelle di ‘Gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di trattamento: euro 869.763,48’ (p. 20 sentenza del Tribunale) e, per altro verso, ha liquidato, nella voce ‘spese future’, il costo di manutenzione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di trattamento RAGIONE_SOCIALEe acque per un importo di ‘euro 225.000,00 più i.v.a. per ogni anno, a far data dall’8.2.2013 (data di messa in
esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto) sino alla bonifica definitiva’ (p. 22 sentenza del Tribunale).
Dunque, con una duplicazione di costi, addebitati ad RAGIONE_SOCIALE, per il periodo 2013-2017.
Del resto, lo stesso RAGIONE_SOCIALE di Rho, con il controricorso (cfr. pp. 40 e 41), ha riconosciuto esser la censura in esame fondata.
37.2. -Quanto, poi, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di gestione del predetto impianto per il periodo successivo al 2017 e ‘sino alla bonifica definitiva’, il motivo è fondato in ragione di quanto già evidenziato in sede di scrutinio del decimo motivo, venendo in questione ‘spese future’ e non già quelle sostenute dal RAGIONE_SOCIALE e ripetibili con l’esercitata azione di rivalsa.
38. -Deve essere scrutinato, infine, il motivo ventiduesimo.
Esso è fondato per quanto di ragione, ossia solo in riferimento al profilo di censura sintetizzato sub b ) del § 22, che precede.
38.1. – Infatti, quanto al profilo di doglianza sub a ) § 22, che precede, esso è infondato, giacché la qualificazione giuridica data dal giudice di appello all’azione intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE in termini di ‘rivalsa’ è ormai cristallizzata all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALE‘ottavo motivo di ricorso principale.
38.2. – Quanto al profilo di doglianza sub b ) § 22, che precede, esso è fondato alla luce, e nei termini, di quanto già evidenziato in sede di scrutinio del decimo motivo, ponendo anche la censura in esame la questione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’ per gli interventi di ‘mis.b.ra.’ non ancora realizzati in base alle procedure di legge e non già soltanto di quelle sostenute a tal fine e, quindi, ripetibili con l’esercitata azione di rivalsa.
Esame del ricorso incidentale.
39. -Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
39.1. -La censura sub a ) è (prima ancora che infondata) inammissibile, perché intrinsecamente contraddittoria, in quanto -come già rilevato in precedenza (cfr. supra § 34.1.) – è lo stesso RAGIONE_SOCIALE di Rho ad aver affermato con il controricorso/ricorso incidentale che la documentazione allegata alla ‘lettera del 25.5.2017’ è stata utilizzata dal Tribunale per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese ‘sostenute’ dall’amministrazione comunale e tale circostanza si evince, come detto, anche dalla (p. 26 RAGIONE_SOCIALEa) sentenza di appello.
39.2. -La censura sub b ) è, anzitutto, infondata, in quanto la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, che dà conto RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità di una produzione di documenti ‘preesistenti alla scadenza dei termini’ dopo la maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni istruttorie, non è affatto apparente, essendo pienamente intelligibile la ratio , in diritto, RAGIONE_SOCIALEa adottata decisione.
Inoltre, pur essendo assorbente il rilievo che precede, va, comunque, osservato che, sebbene nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa doglianza non siano indicati i documenti, preesistenti alla maturazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dei quali il RAGIONE_SOCIALE lamenta la mancata acquisizione, si evince dallo stesso ricorso incidentale (p. 48) trattarsi del ‘piano di caratterizzazione’, risalente al maggio 2006; e tanto si desume dalla stessa sentenza di appello (p. 26 e sintesi al § 2.12., lett. a) dei ‘Fatti di causa’), che, sia pure indirettamente, ma in modo inequivoco, al predetto ‘piano’ fa riferimento nel pronunciarsi sui documenti ‘preesistenti’, poiché il ‘Progetto di bonifica del capannone 9 A’ e il ‘verbale RAGIONE_SOCIALEa conferenza dei servizi del 4.11.2013′ li considera tra i documenti ‘prodotti ( recte : formati) successivamente’, mentre come detto -la documentazione allegata alla ‘lettera del 25.5.2017’ è stata utilizzata ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese ‘sostenute’.
Ciò premesso, allorquando il RAGIONE_SOCIALE, con l’appello incidentale, ha denunciato la mancata utilizzazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del ‘piano di caratterizzazione’, del 2006, la censura
aveva di mira l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALE‘ ex RAGIONE_SOCIALE, come si evince dallo stesso ricorso incidentale là dove si dà contezza del primo motivo di appello (p. 48).
L’esito del ricorso principale -essendosi sull’anzidetta questione formato il giudicato -rende inammissibile la doglianza per sopravvenuto difetto di interesse.
39.3. -La censura sub c ), là dove si riferisce a fatture e mandati di pagamento, è inammissibile (prima ancora che infondata) per le stesse ragioni esposte al § 39.1., che precede.
Il profilo di doglianza che attiene, invece, alla ‘quantificazione RAGIONE_SOCIALEe future spese necessarie’ è infondato per le ragioni che sorreggono l’accoglimento dei motivi del ricorso principale (in particolare: decimo, ventesimo, ventunesimo e ventiduesimo) in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese ‘future’, non ancora sostenute dal RAGIONE_SOCIALE di Rho, per i necessari interventi di ‘mis.b.ra.’.
Dunque, va soltanto corretta negli anzidetti termini, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma quarto, c.p.c., la motivazione adottata dalla Corte territoriale siccome ispirata da una erronea soluzione in diritto, giacché la statuizione sulla non utilizzabilità dei documenti è frutto pur sempre di una valutazione inerente al perimetro RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, sebbene equitativa, RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’.
40. -Il secondo motivo è infondato in tutta la sua articolazione.
Premesso che le doglianze di omessa pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., si palesano, di per sé, infondate, avendo la Corte territoriale comunque pronunciato sul terzo motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di Rho sia sulla dedotta questione RAGIONE_SOCIALEe spese per l”impianto di trattamento RAGIONE_SOCIALEe acque’, sia su quella RAGIONE_SOCIALEe spese per le ‘opere di bonifica definitiva’ [cfr. sintesi al § 2.1.2., lett. c ) dei ‘Fatti di causa’ e p. 27 sentenza di appello], in ogni caso, e in via assorbente, trattandosi di censure vertenti sulla
liquidazione RAGIONE_SOCIALEe ‘spese future’, le stesse come già evidenziato (nel § 39.3., che precede) – sono infondate per le ragioni che sorreggono l’accoglimento dei motivi del ricorso principale (in particolare: decimo, ventesimo, ventunesimo e ventiduesimo) in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese ‘future’, non ancora sostenute dal RAGIONE_SOCIALE di Rho, per i necessari interventi di ‘mis.b.ra.’.
Anche in questo caso, quindi, va soltanto corretta negli anzidetti termini, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma quarto, c.p.c., la motivazione di rigetto del terzo motivo di appello incidentale adottata dalla Corte territoriale siccome ispirata, comunque, da una erronea soluzione in iure , muovendo, infatti, dalla premessa del diritto di rivalsa del RAGIONE_SOCIALE di Rho anche per le ‘spese future’.
Conclusioni.
41. -Vanno, quindi, accolti, nei termini di cui in motivazione, i motivi decimo, ventesimo, ventunesimo e ventiduesimo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarati assorbiti il motivo sedicesimo, in parte, e diciannovesimo; per il resto il ricorso principale va rigettato.
Deve, altresì, essere rigettato il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE di Rho.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e la causa rinviata alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie, nei termini di cui in motivazione, il decimo, il ventesimo, il ventunesimo e il ventiduesimo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, dichiara assorbiti il sedicesimo, in parte, e diciannovesimo motivo e rigetta nel resto lo stesso ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE di Rho;
cassa la sentenza in relazione agli accolti motivi del ricorso principale e rinvia la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza