Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16714/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1209/2019 pubblicata il 30/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n.1209/2019 pubblicata il 30/12/2019, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto la pretesa, azionata in sede monitoria, del pagamento del rimborso previsto dall’art. 21 comma 4 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 29/07/2009 ─ recante la disciplina dei rapporti con i medici RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ─ per il periodo dal gennaio al giugno 2012 in misura pari ad ore 800.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La corte territoriale ha ritenuto che gravasse sul COGNOME l’onere di fornire la prova del numero di ore effettive di sostituzione prestate dal proprio sostituto, perché la RAGIONE_SOCIALE 3 di RAGIONE_SOCIALE dopo la notifica del decreto ingiuntivo aveva effettuato il pagamento della somma corrispondente a 412 ore di sostituzione, contestando le rimanenti 388.
Per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME, con ricorso affidato a sei motivi. La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, commi 4, 5 e 6, dell’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 38, 44 e 46 dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione
all’art.2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, commi 4, 5 e 6 dell’RAGIONE_SOCIALE, e dell’art. 39 della Costituzione, anche in relazione all’art.23 della legge n.300/1970, con riferimento all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.21 comma 4 dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 4, comma 9, della legge n.412/1991 e dell’art.47 comma 5 del d.lgs. n.165/2001, con riferimento all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 112 e 345 cod. proc. civ.
Con il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.
I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione, in quanto vertono tutti sulla medesima questione di diritto.
Il ricorrente sostiene che, anche in considerazione della natura sindacale della materia in esame, per quanto concerne il rimborso per le sostituzioni svolte ex art. 21, commi da 4 a 6, dell’A.C.N. ratione temporis applicabile è sufficiente, per il pediatra di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la presentazione della comunicazione mensile del nominativo «del sostituto che ha effettuato la sostituzione nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione» (così l’art.21 comma 6 A.C.N.).
L’interpretazione prospettata dal ricorrente non trova riscontro nell’art. 21 commi da 4 a 6 dell’A.C.N., posti a fondamento dei motivi di ricorso in esame, che al comma 6 prevede: « Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al
medico pediatra sostituito sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale, aumentato del 50% se il sostituto è specialista in RAGIONE_SOCIALEa o disciplina equipollente nella disposizione dell’A.C.N. ».
Il riferimento al pagamento « di quanto dovuto », e non a quanto richiesto dal pediatra di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è univocamente interpretabile nel senso che alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è consentito l’accertamento della debenza delle somme pretese, e dunque l’effettivo svolgimento da parte del sostituto delle ore di sostituzione per le quali il sostituito pretende il rimborso. La disposizione non prevede affatto che l’RAGIONE_SOCIALE, senza possibilità di muovere contestazione alcuna, debba provvedere al pagamento delle somme pretese; tale interpretazione, a tacer d’altro, sarebbe radicalmente in contrasto con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa ex art.97 Cost. Né può venire in considerazione la giurisprudenza di questa Corte (oggetto del quarto motivo di ricorso) in materia di permessi sindacali, per la radicale diversità tra le materie.
Il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione. I motivi sono infondati. Il ricorrente sostiene che la sentenza della corte territoriale è viziata da errori procedurali in quanto, con riferimento alla questione della prova della sostituzione, ha ritenuto la infondatezza della pretesa a seguito della mancata produzione in giudizio dele ricevute di pagamento del sostituito, questione mai sollevata in corso di causa né prevista dall’art. 21 A.C.N.
Dalla motivazione della corte territoriale risulta invece chiaramente che la RAGIONE_SOCIALE, già per mezzo della opposizione a decreto ingiuntivo, avesse contestato la debenza per le ulteriori 388 ore di sostituzione asseritamente svolte dal COGNOME (ulteriori rispetto alla 412 invece riconosciute) «per carenza di prova»; e che il primo giudice avesse accolto l’opposizione a
decreto ingiuntivo sul presupposto che gravasse sul Gull otta l’onere della prova di avere effettuato tutte le sostituzioni per le quali chiedeva il rimborso, e che tale prova non poteva essere costituita dalla comunicazione inviata dal pediatra alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «in quanto fatta oggetto di contestazione».
13. La corte territoriale non ha dunque commesso alcuna violazione processuale, esaminando nuovamente la questione della ripartizione dell’onere della prova tra le parti nei termini che già appartenevano al giudizio e concludendo per la mancanza di prova dello effettivo svolgimento delle ore di sostituzione per le quali il pediatra chiedeva il rimborso, negli stessi termini già esaminati dal giudice di prime cure: l’insufficienza, ai fini della prova dei fatti costitutivi, della comunicazione inviata dal AVV_NOTAIO COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE ex art.21 comma 6 A.C.N. In altri termini, la contestazione in merito alla effettiva sussistenza della sostituzione (e quindi del conseguente diritto al rimborso) era necessaria conseguenza dell’atto di opposizione con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva affermato di non dovere nulla in relazione a 388 ore. Poco importa se la contestazione fosse fondata sul fatto che la richiesta si riferiva alle giornate di sabato e di domenica ed ai festivi o ad altro: sicuramente dalla stessa derivava l’onere per il preteso creditore di dimostrare la sussistenza del diritto, che la Corte territoriale ha ritenuto non provato.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese perché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025