Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29405 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29405 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 5700/21 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catania 10 dicembre 2020 n. 2137;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2008 la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (d’ora innanzi, per brevità, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘) chiese ed ottenne dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE un decreto ingiuntivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che in seguito assumerà la denominazione di RAGIONE_SOCIALE; d’ora innanzi, per brevità, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘).
Oggetto: strutture convenzionate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimborso delle prestazioni per analisi cliniche – tariffe applicabili.
A fondamento del ricorso monitorio la LAC dedusse:
-) di avere eseguito per conto del RAGIONE_SOCIALE, nel periodo gennaio-novembre 2007, molteplici prestazioni consistite in analisi di laboratorio, ed inviato le relative distinte alla RAGIONE_SOCIALE, per un importo complessivo di euro 170.121,36;
-) che la RAGIONE_SOCIALE le aveva versato la minor somma di euro 130.138,80, in applicazione delle tariffe previste da due decreti assessoriali regionali: il decreto 1799/07, che aveva ridotto le tariffe; e il decreto 1745/07, che aveva introdotto a carico delle strutture convenzionate uno sconto obbligatorio;
-) che i suddetti decreti non potevano essere applicati: sia perché sospesi in via cautelare dal giudice amministrativo; sia perché a seguito di tale sospensione il decreto assessoriale 336/08 aveva disposto la reviviscenza delle previgenti tariffe.
La RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al suddetto decreto.
Dopo una prima sentenza declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario, riformata in appello e seguita dalla riassunzione del giudizio, con sentenza 6.3.2019 n. 245 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse l’opposizione, in base a due rationes decidendi :
l’efficacia dei decreti assessoriali di riduzione delle tariffe, sospesa in via cautelare dal giudice amministrativo di primo grado, era stata ripristinata dal giudice amministrativo di secondo grado; di conseguenza rivivevano le minori tariffe introdotte nel 2007, correttamente applicate dalla RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE non aveva dato ‘ alcuna prova circa l’esatta determinazione del proprio credito’ . La sentenza fu appellata dalla società soccombente.
Con sentenza 10.12.2020 n. 2137 la Corte d’appe llo di Catania rigettò il gravame.
Il giudice di secondo grado ritenne che:
l’appellante non aveva impugnato in modo specifico la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto né chiare, né provate, le
concrete modalità con cui la LAC aveva quantificato il credito azionato in INDIRIZZO monitoria;
in ogni caso le tariffe introdotte dal decreto assessoriale 1977 del 2007 erano applicabili a tutte le prestazioni erogate nel corso dell’anno 2007;
spettava alla RAGIONE_SOCIALE dare la prova del proprio credito, e non alla RAGIONE_SOCIALE dimostrare la correttezza dei pagamenti effettuati;
l’esclusione del credito in conto capitale escludeva altresì il diritto RAGIONE_SOCIALE LAC agli interessi;
la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in eccedenza rispetto al budget stabilito dalla normativa regionale era stata rinunciata;
il motivo con cui la ricorrente lamentava l’erroneità del computo del ticket al fine RAGIONE_SOCIALE determinazione del corrispettivo era inammissibile per genericità;
correttamente il giudice di primo grado aveva posto le spese a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla LAC con
ricorso fondato su nove motivi ed illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso anch’esso illustrato da memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e col secondo motivo la società ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabili, alle prestazioni da essa erogate tra gennaio e ottobre del 2007, le minori tariffe introdotte dal decreto assessoriale 28 settembre 2007 n. 1977. Questo decreto, infatti, prevedeva espressamente l’applicabilità delle nuove tariffe solo a decorrere dal 1° ottobre del 2007; in ogni caso la riduzione delle tariffe e la previsione di tetti di spesa non potevano applicarsi retroattivamente a prestazioni già eseguite.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, affrontando la questione RAGIONE_SOCIALE correttezza delle tariffe applicate dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto inammissibile perché privo di specificità il
relativo motivo di appello (così la sentenza impugnata, pagina 5, secondo capoverso).
Avendo la Corte d’appello dichiarato inammissibile la suddetta censura, si era spogliata RAGIONE_SOCIALE potestas iudicandi , sicché tutte le statuizioni concernenti il merito RAGIONE_SOCIALE questione devono ritenersi tamquam non essent .
Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato – anche a Sezioni Unite che quando il giudice di merito dichiari inammissibile una certa questione, egli si spoglia per ciò solo RAGIONE_SOCIALE potestas iudicandi circa il merito di essa, sicché tutte le ulteriori considerazioni o statuizioni sul merito RAGIONE_SOCIALE controversia da lui svolte debbono ritenersi tamquam non essent , e non vi è necessità per il soccombente di impugnarle (così Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3 – , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905 – 01; Sez. 1 , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U – , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019, Rv. 656074 – 01).
Col terzo motivo la società ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui è stato ritenuto aspecifico il suo primo motivo di gravame, concernente la questione di quale fosse la tariffa applicabile alle prestazioni eseguite dalla LAC nei primi dieci mesi del 2007. Nell’epigrafe del motivo è prospettato sia il vizio di violazione di legge, sia il vizio di ultrapetizione, sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo, tuttavia, ad onta di tali enunciazioni, si sostiene che il solo onere probatorio gravante sulla LAC riguardava l’esistenza del rapporto di accreditamento e l’esecuzione delle prestazioni
per le quali si chiedeva il rimborso, onere debitamente assolto.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, a p. 5, secondo capoverso, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ha formulato un giudizio così riassumibile:
-) il giudice di primo grado ha ritenuto oscuri i criteri con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva determinato il proprio credito;
-) questa statuizione non era stata efficacemente contrastata dalla società appellante.
La società qui ricorrente dichiara di volere impugnare tale statuizione, ma di fatto la contrasta disquisendo su come debba ripartirsi l’onere RAGIONE_SOCIALE prova.
Disquisizi one inutile, dal momento che la Corte d’appello ha respinto il primo motivo d’appello non tanto e non solo per mancanza di prova dell’esistenza del credito, ma per averlo ritenuto ‘ non specifico ‘ (e quindi – deve desumersi – inammissibile ex art. 342 c.p.c.) nella parte rivolta contro il giudizio con cui il Tribunale aveva ritenuto non chiaramente esposte ‘ le concrete modalità di determinazione’ del credito vantato dalla LAC.
2.2. Resta solo da aggiungere come la società ricorrente non sia nel vero, allorché afferma che la misura del suo credito non fu contestata (p. 24
del ricorso).
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, nel proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo eccepì espressamente che ‘ le distinte mensili riepilogative non costituiscono prova idonea a giustificare l’emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di atti non contenenti dati attendibili e somme certe ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle prestazioni da parte del RAGIONE_SOCIALE‘ (così la citazione in opposizione, p. 7).
Col quarto motivo la LAC prospetta una censura che può essere così riassunta:
-) nel 2007 il competente assessore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottò due decreti con cui venivano ridotti sia le tariffe dovute alle strutture accreditate, sia i tetti di spesa rimborsabili;
-) questi decreti erano stati sospesi in via cautelare dal giudice amministrativo; per effetto di tale decisione il decreto assessoriale 336 del 2008 aveva disposto la sospensione dell’efficacia delle nuove tariffe;
-) allorché, all’esito del giudizio amministrativo, i ricorsi avverso i decreti di riduzione delle tariffe vennero rigettati, il decreto assessoriale 173 del 2013 da un lato ripristinò l’efficacia delle tariffe ridotte, dall’altro impose alle RAGIONE_SOCIALE di recuperare le eccedenze eventualmente erogate medio tempore ;
-) nel caso di specie, allorché la RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo, dovevano ritenersi in vigore le vecchie e maggiori tariffe, con la conseguenza che il decreto stesso non poteva essere revocato.
4.1. Va pr emesso che il giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale di ‘ aspecificità dell’appello sulle concrete modalità di determinazione del credito ‘, che come detto non è stato validamente censurato in questa sede, assorbe e rende irrilevanti tutte le questioni poste dalla LAC con i motivi di ricorso dal quarto all’ottavo.
Nondimeno, ad abundantiam rileva questo Collegio che il quarto motivo di ricorso è comunque infondato, alla luce dei princìpi già ripetutamente affermati da questa Corte, e cioè:
il decreto con cui l’Assessore RAGIONE_SOCIALE sospese l’efficacia dei precedenti decreti di riduzione delle tariffe (decreto assessoriale 336/08) produsse effetti solo provvisori, in attesa delle decisioni definitive del giudice amministrativo circa la legittimità dei suddetti decreti di riduzione delle tariffe;
pertanto, quando il RAGIONE_SOCIALE rigettò le impugnazioni proposte contro i suddetti decreti, l’Assessore regionale col decreto 170/13 non fece altro che prendere atto del venir meno RAGIONE_SOCIALE causa che aveva suggerito la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di decurtazione delle tariffe, e legittimamente dispose la revoca RAGIONE_SOCIALE sospensione.
L’efficacia delle più cospicue tariffe invocata dalla RAGIONE_SOCIALE, pertanto, ‘ cadde, risorse e giacque’ nel volgere di cinque anni: fu eliminata dal D.A. 1977/027; risorse col decreto 336/08; venne meno definitivamente col D.A. 170/13 (così già, in identica fattispecie, Sez. 1, Ordinanza n. 7465 del 19.3.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6482 del 6.3.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6481 del 6.3.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6474 del 6.3.2020).
4.2. Non ha pregio, per contro, l’allegazione di parte ricorrente, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dapprima pagare le prestazioni eseguite in regime di accreditamento a tariffa maggiorata, e solo dopo procedere al recupero dell’eccedenza: allegazione evidentemente infondata sul piano
del diritto civile, in virtù del millenario principio dolo petis, quod mox restiturus es .
Col quinto e col sesto motivo la società ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia.
Nella illustrazione del motivo sostiene una tesi così riassumibile:
col decreto ingiuntivo era stato chiesto il pagamento delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato dalla normativa regionale;
il giudice di primo grado aveva declinato sul punto la propria giurisdizione;
la pronuncia declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione era stata impugnata, ma la Corte d’appello l’ha erroneamente ritenuta assorbita.
5.1. Il motivo è inammissibile: con esso infatti è impugnata una statuizione che vanamente si cercherebbe nella sentenza impugnata. La società ricorrente, infatti, a p. 28 del ricorso sostiene l’erroneità in punto di diritto di un passo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che vien trascritto. Tuttavia il brano RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello trascritto a p. 28 del ricorso non corrisponde al testo delle pp. 6-7 RAGIONE_SOCIALE sentenza, da cui si
assume essere stato estratto.
In secondo luogo, ma è quel che più rileva , la questione del diritto RAGIONE_SOCIALE LAC al rimborso delle prestazioni rese in eccesso rispetto ai tetti di spesa è stata ritenuta dalla Corte d’appello rinunciata, e non assorbita (p. 7, secondo capoverso, terzo rigo, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata): e tale statuizione non viene censurata nella presente sede.
Col settimo motivo la LAC censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame inteso ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE ASP al pagamento degli interessi di mora.
Nell’illustrazione del motivo è sviluppata un’argomentazione così riassumibile:
-) la Corte d’appello ha rigettato la domanda di interessi sul presupposto che, non essendo risultato dovuto il capitale, nemmeno gli interessi potevano essere pretesi;
-) questa statuizione sarebbe ‘errata ed illogica’, perché la domanda di pagamento degli interessi formulata dalla LAC ‘ non era limitata al credito ingiunto, quanto piuttosto alla corresponsione degli interessi maturati su tutti gli importi liquidati dalla ASP per le prestazioni erogate nel periodo ‘ gennaio -novembre 2007.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per decreto ingiuntivo, che fu l’atto introduttivo del presente giudizio, si conclude con la espressa richiesta di condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di ‘ euro 39.982,56, oltre alle ritenute di legge, nonché interessi legali dalle singole scadenze contrattuali al soddisfo ‘. Ed in tal senso provvide il tribunale nel decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza l’unica questione che è ritualmente entrata nel thema decidendum del presente giudizio fu il pagamento degli interessi di mora sulla eccedenza richiesta col decreto ingiuntivo. Per contro, non è mai ritualmente entrata nel thema decidendum del presente giudizio la questione RAGIONE_SOCIALE spettanza o meno degli interessi sugli importi già pagati dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ottavo motivo di ricorso la LAC sviluppa una argomentazione così riassumibile:
-) la RAGIONE_SOCIALE aveva determinato il tetto RAGIONE_SOCIALE spesa rimborsabile alla LAC sommando al valore delle prestazioni da questa erogate l’importo del ticket pagato dagli assistiti;
-) questa valutazione fu erronea, dal momento che il tetto di spesa, secondo la normativa regionale, doveva essere calcolato al netto del ticket ;
-) pertanto ‘ una parte del credito ingiunto, piuttosto che riguardare le differenze tariffarie, riguarda il mancato pagamento del ticket ‘.
Premessi questi fatti, il motivo si conclude con l’affermazione per cui ‘ non può che non risultare evidente l’errore di calcolo e di valutazione in cui è incorsa l’RAGIONE_SOCIALE per ritenere il t icket (…) come parte del tetto massimo annuo RAGIONE_SOCIALE struttura ‘.
7.1. Anche questo motivo è inammissibile per più ragioni.
La prima e più evidente ragione è che, una volta ritenuta dal giudice di merito indimostrata l’esistenza del credito, con statuizion e che per effetto di quanto sin qui esposto è destinata a passare in giudicato, diventa irrilevante stabilire se la ASP avesse davvero commesso errori di calcolo nella quantificazione dei compensi dovuti alla LAC.
La seconda ragione è che l’ottavo motivo di ricorso trascura completamente il contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, e formula una censura che non si correla ad essa.
La Corte d’appello, infatti, ritenne che il motivo d’appello inteso a criticare il modo in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva conteggiato i ticket pagati dagli assistiti era ‘ inammissibile per la sua totale genericità’ . Pronunciò, quindi, una decisione in rito di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
La società ricorrente, incurante di tale statuizione, con l’ottavo motivo di ricorso torna a sostenere che vi fu un errore di calcolo nel conteggio dei compensi: una critica, quindi, incoerente con il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello: questa ha rigettato il gravame per inammissibilità, il ricorso impugna tale statuizione invocandone la scorrettezza nel merito.
Col nono motivo la società ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite, invece che compensarle almeno in parte.
8.1. Il motivo è manifestamente inammissibile dal momento che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, né è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di non compensare le spese di lite.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile