Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 917 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 917 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3435/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
KAMYSHENKOW COGNOME
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12115/2023, pubblicata in data 5 agosto 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità del vettore aereo per i disagi subiti a seguito della cancellazione dei voli SU26213 e SU 1894 del 1° e del 2 agosto 2020 per la tratta Milano- Mosca -Osh, nonché dei voli di ritorno nn. SU 1895 e SU 2586 del 26 agosto 2020 e del 6 settembre 2020; formulava, altresì, domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e di condanna della convenuta al rimborso dei biglietti già pagati, in applicazione del Reg. 261/2004 CE;
a ll’esito della costituzione dell a compagnia aerea, il Giudice di pace adito accoglieva la domanda dell’attore ;
1.1. RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame, eccependo che il giudice di primo grado aveva erroneamente fatto applicazione del reg. CE 261/04, anziché della normativa emergenziale introdotta dal d.l. n. 18/2020, ed in particolare dell’art. 88bis , comma 3 (che prevede che ‹‹ il vettore o la struttura recettiva … procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall’emissione ›› );
il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello, ritenendo applicabile al caso di specie la normativa comunitaria, che non poteva essere disattesa da disposizioni interne contrastanti; ha, inoltre, rilevato che, nell’ipotesi di cancellazione del volo, il regolamento n. 261/04 consente al passeggero di scegliere, tra le varie opzioni, il rimborso del costo del biglietto e non il voucher offerto dalla compagnia aerea, non potendo essere costretto a tale ultima soluzione (cfr. art. 5 Reg.
CE n. 261/2004);
1.2. RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione;
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione dell’art. 88bis del d.l. 17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, congiuntamente o alternativamente agli artt. 3 e 8 Reg. Ce 261/04 ›› ;
a supporto della censura precisa che ‘gli artt. 3 e 8 del regolamento CE 261/2004 si riferiscono ai titolari di un contratto di trasporto aereo in essere con inadempimento contrattuale da parte del vettore aereo che abbia cancellato il volo e prevedono la scelta del passeggero tra l’esecuzione del contratto di trasporto con diverse modalità o la sua risoluzione con la restituzione del prezzo pagato’, ciò che ne escluderebbe l’ applicabilità al caso di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, come previsto dal 14° considerando del regolamento stesso;
a ggiunge che ‘l’art. 88 -bis del d.l. 17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1°, dispone che ricorre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all’art. 1463 cod. civ. per i voli aerei del periodo in considerazione; la conseguenza di tale impossibilità sopravvenuta della prestazione è prevista dai commi 11 e 12 dell’art. 88 -bis cit., per cui ‹‹ quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario››; s ostiene, quindi, che l’art. 88 -bis invocato deroga legittimamente alle previsioni dell’art. 8 del Regolamento CE 261/04, per cui il giudice d’appello avrebbe errato a sussumere la fattispecie concreta nella previsione del richiamato regolamento; e che, in ogni caso, anche se si volesse ricondurre la fattispecie in esame nel perimetro di applicazione del Regolamento CE n. 261/04, la soluzione non avrebbe potuto essere la pretesa osservanza della disciplina eurocomunitaria con disapplicazione della legge nazionale, posto che il comma 13 dell’art. 88 -bis dispone che ‹‹ Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (Ce) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 ››;
il motivo formulato pone una questione di diritto di rilievo nomofilattico che rende opportuna la trattazione in pubblica udienza e, in particolare:
se l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sia riconducibile alla nozione di ‘circostanza eccezionale’ di cui all’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004 e di cui al 14° considerando dello stesso regolamento (che escludono che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso) e se sia, di conseguenza, idonea a legittimare l’inapplicabilità dell’art. 7 del
Regolamento, nonché dell’art. 8 , paragrafo 1, dello stesso Regolamento, che riconosce al passeggero ─ diversamente dalla disposizione di cui all’art. 88 -bis d.l. 17 aprile 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 adottata a livello interno ─ il diritto di operare una scelta fra le opzioni del rimborso del biglietto aereo o dell’ imbarco su volo alternativo;
pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME