Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10393 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33338/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME SCANCARELLO;
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 809/2019, depositata in data 11/07/2019, R.G.N. 857/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale, accogliendo la domanda di un gruppo di dipendenti con mansioni di Operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi, presso impianti ferroviari in Milano, il datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE era stato condannato a pagare a ciascuno di essi l’im porto di € 5 settimanali dalle date di assunzione, determinato in via equitativa, a titolo di ristoro delle spese di lavaggio del vestiario aziendale autonomamente sostenute dagli interessati;
avverso tale sentenza la società (ora denominata RAGIONE_SOCIALE come da intestazione in epigrafe) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe; altri lavoratori, invece, pure indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensiva;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso, la società censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., contestando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’eccezione di mancata messa in mora da parte dei lavoratori, i quali non avevano richiesto il lavaggio o la sostituzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I. -nella specie giacconi invernali o gilet) o comunque non avevano ricevuto risposta negativa;
con il secondo motivo, denuncia (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.lgs. n. 81/2008, e degli artt. 1175, 1182, 1183, 1219, 1375 c.c., assumendo che sino al 2017 lo strumento di mantenimento in efficienza dei D.P.I. adottato in azienda era la loro sostituzione, e che i lavoratori non avevano richiesto espressamente di lavare o sostituire i D.P.I.;
con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che esisteva già una procedura per il mantenimento in efficienza dei D.P.I. consistente nella sostituzione di quelli che non fossero in buono stato;
con il quarto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.), in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., censurando la quantificazione del risarcimento del danno con applicazione del parametro della retribuzione pari a un’ora di lavoro straordinario, tenuto conto che in sede conciliativa era stato applicato il parametro di € 10 mensili;
con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.), in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia il costo medio complessivo per il lavaggio a 40° calcolato da RAGIONE_SOCIALE in misura minore;
con il sesto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.), in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata confermato la pronuncia di primo grado anche nella parte in cui ha fatto decorrere il diritto al risarcimento dalla data di assunzione di ciascun lavoratore, anziché dalla successiva data di apertura degli impianti cui erano addetti;
il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta compiutamente con la ratio decidendi del capo di sentenza impugnato;
infatti la Corte di merito, oltre ad aver riscontrato profili di inammissibilità per mancata eccezione della mora debendi in primo grado, procedendo poi a valutare comunque gli aspetti di merito della questione, ha rilevato la mancanza di allegazioni in ordine al fatto che effettivamente esistesse un apposito servizio deputato al lavaggio degli indumenti, nonché la mancanza di fonti documentali da cui poter scorgere concrete indicazioni sull’esistenza di detto servizio prima della sua rappresentazione generica, tramite messaggio di posta elettronica indirizzato ai prestatori il 20/12/2017, ossia alcuni mesi dopo la sentenza di primo grado; ha altresì richiamato la norma regolatrice specifica di cui all’art. 77, quarto comma, d. lgs. n. 81/2008, che pone a carico del datore di lavoro il mantenimento in efficienza dei D.P.I. e l’assicurazione delle condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; da tale dato normativo si ricava che il relativo onere della prova incombe sul datore di lavoro stesso e non può essere rovesciato sui lavoratori che avrebbero dovuto richiedere detto mantenimento in efficienza in base ad un generico obbligo di collaborazione non regolamentato;
il secondo motivo non è fondato;
infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16749/2019 e successive conformi), in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non deve essere
intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.; con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore di lavoro (Cass. n. 18674/2015, n. 8042/2022);
questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D. Lgs. n. 626 del 1994, come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l’integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi, oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie; consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni (cfr. Cass. n. 11139/1998, n. 22929/2005, n. 14712/2006, n. 22049/2006, n. 18573/2007, n. 11071/2008, n. 11729/2009, n. 23314/2010, n. 16495 del 2014, n. 8585 del 2015);
il terzo ed il quinto motivo sono inammissibili;
la Corte d’appello di Milano ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; v. anche Cass. n. 8320/2022), tenendo conto che ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018; cfr. anche Cass. n. 37382/2022);
il quarto motivo non è fondato;
il giudice di merito ha dato conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito in tema di liquidazione del danno, specificando che, non essendo intervenuta conciliazione, non era congruo l’utilizzo del medesimo parametro di quantificazione utilizzato, appunto, in sede conciliativa, sicché la censura si riduce in un’insoddisfazione per tale motivazione, ma certo non dimostra la lamentata mancanza della stessa;
neppure risulta fondato il sesto motivo;
non si ravvisa, infatti, alcuna violazione di norme di legge né una omessa pronuncia, dovendosi piuttosto ritenere sussistente una motivazione implicita (confermativa di quanto già ritenuto dal
Tribunale), desumibile dal rilievo che la sentenza impugnata ha fatto riferimento, per la liquidazione del danno per avere i lavoratori provveduto autonomamente al lavaggio dei D.P.I., al loro inquadramento quali operai addetti a mansioni polivalenti di condotta e manovra nei raccordi presso gli impianti ferroviari, e tanto indipendentemente dal singolo impianto al quale erano stati addetti nel corso del rapporto di lavoro; pertanto, il riferimento a due specifici impianti ferroviari in Milano appare di natura descrittiva al momento del ricorso, non emergendo alcun elemento da cui desumere, ai fini che qui interessano, lo svolgimento di mansioni differenti presso altri impianti ferroviari in precedenza;
il ricorso deve, pertanto, essere conclusivamente respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza, liquidazione delle stesse come da dispositivo, distrazione in favore del procuratore dei lavoratori controricorrenti, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario, e dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2 febbraio 2023.