Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29844 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29844 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32536/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7149/2020 depositata il 13/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 7149/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 13 maggio 2020.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Tribunale di Monza con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 14 novembre 2015, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nei confronti dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (‘accertato il rapporto di mandato tra le parti’), condannò quest’ultimo al pagamento in favore dell’attrice ‘della somma di € 26.029,00 oltre IVA e CPA, con gli interessi legali dal 6.11.2012 e al pagamento delle spese di causa’, quale ‘saldo delle prestazioni professionali oggetto di giudizio’. Tali prestazioni erano state rese nell’ambito di un rapporto di collaborazione professionale intercorso fra i due avvocati e consistevano in attività di domiciliazione e assistenza in quasi cento contenziosi da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME. La domanda dell’AVV_NOTAIO COGNOME aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 41.191,06, di cui € 31.682,00 per compensi determinati alla stregua delle tariffe di cui al D.M. 127/2004.
Non è controverso tra le parti l’avvenuto pagamento da parte del COGNOME della somma di ‘€ 26.029,00 oltre IVA e CPA, con gli interessi legali dal 6.11.2012′ e delle spese di causa liquidate nell’ ordinanza del 14 novembre 2015.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha tuttavia intimato precetto per il pagamento delle spese generali al 12.5% ex D.M. n. 127 del 2004 da calcolare sull’importo del compenso liquidato nell’ ordinanza del 14 novembre 2015 e l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME si è opposto a tale precetto. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace di Roma e il Tribunale ha poi respinto l’appello del COGNOME. Il giudice di appello ha rilevato che l’ordinanza del Tribunale di Monza, nel riconoscere il credito professionale dall’AVV_NOTAIO COGNOME nei confronti dell’AVV_NOTAIO COGNOME per la somma di € 26.029,00 non aveva fatto ‘alcun riferimento alle spese generali’. Tuttavia, ad avviso del Tribunale di Roma, troverebbe applicazione il principio secondo cui ove nel dispositivo di una sentenza sia contenuta la condanna alle spese senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali, il vincitore sarebbe legittimato non di meno ad azionare il titolo in sede esecutiva, purché la somma dovuta per tale voce di tariffa possa calcolarsi agevolmente e perciò presenti i necessari requisiti di liquidità e di certezza che devono caratterizzare il credito oggetto di un titolo esecutivo. Essendo dalla motivazione del Tribunale di Monza ricavabile che i compensi riconosciuti in dispositivo come dovuti all’AVV_NOTAIO fossero solo inerenti ai diritti per l’attività di domiciliazione, la pretesa esecutiva per le spese generali nella misura del 12,5% troverebbe fondamento implicito nella condanna statuita dal giudice della cognizione.
4. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., osservando come la stessa sentenza impugnata esponga che l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva richiesto al Tribunale di Monza il pagamento dei propri crediti professionali ‘ senza recare alcun esplicito riferimento alle spese generali’, Mancando la domanda, il Tribunale di Monza non aveva
perciò liquidato ex officio le spese generali, né le stesse possono intendersi ‘implicitamente riconosciute dal giudicato esterno inter partes’.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., ripercorre gli stessi argomenti del primo motivo e evidenzia che il diritto del difensore al rimborso delle spese generali, ove il riconoscimento del compenso per la prestazione professionale sia chiesto in via ordinaria in un autonomo giudizio, è subordinato alla proposizione di una specifica domanda, qui mancante.
La controricorrente replica che nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era invece contenuta esplicita domanda volta al conseguimento delle spese forfettarie e che comunque il rimborso delle spese generali spetta all’AVV_NOTAIO per legge, senza che ne occorra espressa menzione in sentenza.
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati.
6.1. E’ stata accertata dal Tribunale di Monza con efficacia di giudicato l’esistenza di un rapporto di mandato tra l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e quest’ultimo è stato condannato, a titolo di corrispettivo per la collaborazione prestatagli in numerosi giudizi, al pagamento in favore dell’attrice ‘della somma di € 26.029,00 oltre IVA e CPA, con gli interessi legali dal 6.11.2012 e al pagamento delle spese di causa’, quali diritti spettanti per l’attività di domiciliazione prestata, somme che sono dovute dal cliente all’AVV_NOTAIO esclusivamente domiciliatario.
Il dispositivo dell’ordinanza ex art. 702 -ter c.p.c. del 14 novembre 2015 del Tribunale di Monza non conteneva alcuna espressa previsione relativa al cosiddetto rimborso forfettario a titolo di spese generali e pertanto l’AVV_NOTAIO non poteva azionare in sede
esecutiva il titolo comprensivo della somma determinabile per tale voce di tariffa, ma avrebbe dovuto proporre appello per l’omessa pronuncia sull’espressa domanda ad essa inerente.
6.2. Invero, l’art. 14 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, nella specie ratione temporis applicabile, dispone che all’AVV_NOTAIO è ‘dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente’. Il cosiddetto rimborso forfetario, in quanto, cioè, costituisce una componente delle spese giudiziali regolate secondo soccombenza, la cui misura è predeterminata dalla legge, spetta automaticamente alla parte vittoriosa, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, sicché neppure occorre che ne sia fatta espressa menzione nel dispositivo della sentenza. perché possa ritenersi sussistente in relazione ad esso il titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (tra le tante, Cass. n. 17046 del 2015).
Ove, invece, il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali sia invocato da un AVV_NOTAIO nei confronti di altro AVV_NOTAIO, come nella specie, a titolo di compenso per il rapporto di collaborazione professionale consistente nell’offerta di prestazioni di domiciliazione, lo stesso postula la proposizione di apposita domanda e, in caso di omessa pronuncia, la formulazione di gravame sul punto, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c. (arg. da Cass. n. 24081 del 2010; n. 17212 del 2015).
7. Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. In ciò rimane assorbita anche la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. proposta dal ricorrente. Pure le domande di restituzione spiegate dal ricorrente devono essere rivolte al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione