Quando una società si trova in difficoltà finanziarie, i soci non possono riprendersi i soldi prestati prima di aver pagato i creditori esterni. Questo principio tutela il mercato e i terzi che entrano in contatto con l’azienda. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema del rimborso finanziamento soci effettuato poco prima del fallimento di una società a responsabilità limitata. Nel caso specifico, la curatela fallimentare ha chiesto la restituzione delle somme rimborsate a due soci, coniugi tra loro, che detenevano rispettivamente il novantacinque per cento e il cinque per cento delle quote sociali.
La vicenda: la restituzione delle somme ai soci
Il tribunale e la corte d’appello hanno dichiarato inefficace il rimborso di oltre cinquecentomila euro eseguito dalla società a favore dei soci nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento. I giudici di merito hanno accertato una evidente situazione di sottocapitalizzazione (squilibrio tra i debiti e il patrimonio netto dell’azienda). In questa condizione, i prestiti dei soci vengono considerati per legge come capitale di rischio e il loro rimborso è postergato (rinviato a dopo il pagamento degli altri creditori). Di conseguenza, i soci sono stati condannati a restituire le somme ricevute in proporzione alle loro quote di partecipazione. La socia di minoranza ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la decisione.
Il conto cointestato e la presunzione di uguaglianza
La ricorrente ha sostenuto che una parte consistente della somma rimborsata, pari a cinquantamila euro, era confluita su un conto corrente bancario cointestato con il marito. Secondo la sua tesi, il coniuge utilizzava quel conto in via esclusiva. Pertanto, la socia riteneva di dover restituire solo una minima parte della somma complessiva. Inoltre, la donna ha affermato che alcuni bonifici ricevuti non erano rimborsi di finanziamenti, ma pagamenti dovuti per un rapporto di lavoro subordinato (lavoro dipendente) intrattenuto con la società.
Le motivazioni della Cassazione sul rimborso finanziamento soci
I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile (non esaminabile nel merito). La Corte ha spiegato che, nei conti correnti cointestati a due o più persone, i rapporti interni sono regolati da una presunzione di uguaglianza delle quote. Questo significa che, in mancanza di una prova contraria molto rigorosa, le somme si presumono spettanti a ciascun cointestatario in parti uguali. La socia non ha dimostrato in modo specifico l’uso esclusivo del conto da parte del marito. Di conseguenza, l’applicazione di questa regola avrebbe persino peggiorato la sua situazione finanziaria rispetto al criterio proporzionale applicato dai giudici di merito. Riguardo al presunto rapporto di lavoro, la ricorrente non ha impugnato correttamente le decisioni precedenti e non ha fornito prove documentali idonee a dimostrare la reale causale dei bonifici ricevuti.
Le conclusioni della sentenza e le conseguenze pratiche
La decisione della Cassazione conferma la linea dura contro i tentativi di svuotare le casse sociali prima del fallimento attraverso il rimborso finanziamento soci. La socia di minoranza ha perso definitivamente la causa e deve restituire l’intera somma stabilita nei precedenti gradi di giudizio, oltre a subire la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato per aver proposto un ricorso inammissibile. Questa pronuncia ribadisce che i soci non possono aggirare le regole sulla postergazione dei crediti utilizzando conti cointestati o invocando rapporti di lavoro non documentati. La tutela dei creditori sociali prevale sempre sulle dinamiche interne e familiari dei soci.
Cosa succede se un socio riceve il rimborso di un finanziamento prima del fallimento della società?
Se la società era in una situazione di grave squilibrio finanziario, il rimborso è considerato inefficace e il socio deve restituire l’intera somma ricevuta alla curatela fallimentare.
La cointestazione del conto corrente esclude l’obbligo di restituire le somme ricevute dalla società?
No, la legge presume che le somme su un conto cointestato appartengano ai correntisti in parti uguali, quindi il socio rischia di dover restituire persino più di quanto stabilito in proporzione alle sue quote.
Come si può dimostrare che un bonifico della società non era un rimborso ma uno stipendio?
È necessario fornire prove documentali precise e tempestive che dimostrino l’esistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato e la specifica causale del pagamento.