Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23418/2019 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 25/2019 pubblicata in data 17/01/2019, n.r.g. 126/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME aveva intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della struttura RAGIONE_SOCIALE, di cui era segretario.
Esponeva di aver diritto al rimborso di tutte le spese sostenute durante il rapporto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, relative in particolare agli
OGGETTO:
collaborazione coordinata e continuativa – rimborso delle spese – condizioni
spostamenti da lui effettuati nell’ambito del territorio, alla visita a Matera, a titolo di ricariche telefoniche ed acquisto di materiali nonché di quelle sostenute per consulenza legale, per il complessivo importo di euro 1.154,60, di cui chiedeva la condanna di RAGIONE_SOCIALE.
2.Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
con riguardo ai rimborsi chilometrici, gli spostamenti eseguiti nel territorio della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza non sono rimborsabili, in quanto non è previsto il rimborso; per gli spostamenti eseguiti fuori da quel territorio, sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione scritta, nella specie mancata;
in tal senso sono sia gli artt. 37 regolamento amministrativo, 60 regolamento del personale quanto alle missioni e 59 quanto ai trasferimenti casa-lavoro, sia le numerose testimonianze, che hanno altresì confermato l’esistenza di una prassi nel senso di non rimborsare le spese sostenute per gli spostamenti nel territorio della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza;
quanto alle spese telefoniche, come esattamente ritenuto dal Tribunale sarebbe stato necessario uno scontrino fiscale, da cui risultasse il numero di cellulare oggetto della ricarica, al fine di verificarne la riferibilità all’associazione; tali scontrini sono mancati;
neppure sono rimborsabili le asserite spese per forniture di beni e materiali, dal momento che dalla prova testimoniale è emerso che non vi era necessità di anticipare la spesa, dal momento che beni e materiali venivano forniti dalla sede centrale;
quanto alla spesa per la visita della città di Matera, dalle deposizioni testimoniali è emerso che era un viaggio di piacere con finalità ricreativa, organizzato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore dei propri iscritti, ma con accollo delle spese di gita a carico dei partecipanti;
quanto infine alle spese per la consulenza professionale, si è trattato di un incarico che l’appellante ha conferito nel suo esclusivo interesse, al fine di promuovere rivendicazioni nei confronti dell’organizzazione; in senso contrario non può essere invocato l’art. 5 dello statuto, che si limita a riconoscere agli iscritti la piena tutela e l’opposizione avverso atti e fatti violativi dei principi statutari, ma non garantisce il rimborso delle spese sostenute dall’iscritto addirittura contro l’organizzazione di appartenenza;
le denunziequerele sporte dall’appellante nei confronti dei vari testimoni escussi in primo grado non possono avere alcun rilievo, sicché è superflua l’ulteriore attività istruttoria richiesta dall’appellante.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , il ricorrente lamenta ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia’, nonché ‘violazione ed errata applicazione di norme di diritto’.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo è precluso il vizio di motivazione su fatto decisivo in conseguenza della c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.).
In secondo luogo la censura di ‘insufficiente e contraddittoria’ motivazione è oramai inammissibile, in quanto espunta dal motivo a critica vincolata di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134/2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Come si è già detto, tale vizio risulta nel caso di specie precluso dalla c.d. doppia conforme.
Ancora, la censura di violazione di norme di diritto è del tutto generica, in
quanto non sono indicate le norme asseritamente violate.
Peraltro, non sono ‘norme di diritto’ il regolamento amministrativo e quello del personale della controricorrente, di cui il ricorrente ha denunziato la violazione. Si tratta infatti di atti che hanno natura meramente negoziale e non normativa, espressione di autonomia privata propria dell’ente associativo, con cui vengono dettate regole per il proprio funzionamento negozialmente vincolante per gli iscritti.
Infine la censura di errata valutazione delle deposizioni testimoniali è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione di quelle risultanze istruttorie, attività interdetta in sede di legittimità.
2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 37 e 39 del regolamento amministrativo, 59 e 60 del regolamento del personale, 88 c.p.c. nonché dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Il motivo è inammissibile sia per il difetto della natura normativa del regolamento amministrativo e del regolamento del personale, come sopra detto, sia per l’inapplicabilità dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (riguardante il potere disciplinare) ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che non sono rapporti di lavoro subordinato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in