Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1898 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
Oggetto
Rapporto lavoro privato -differenze retributive
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 29860-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 80/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 100/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio per fare accertare la natura subordinata, a far data dal 3.5.2005, del rapporto di lavoro svolto con la RAGIONE_SOCIALE e il diritto all’inquadramento nel quinto livello del c.c.n.l. Commercio e per ottenere la condanna della società al pagamento di differenze retributive per il superiore inquadramento, il lavoro straordinario e i rimborsi chilometrici.
1.1. Il Tribunale di Padova, con sentenza non definitiva, ha respinto la domanda di riconoscimento della natura subordinata per il periodo non regolarizzato, da maggio a settembre 2005; ha riconosciuto il diritto all’inquadramento nel quinto livello ed il diritto al rimborso per le spese di viaggio secondo le tariffe Aci, in base alla previsione di cui all’art. 5 del contratto individuale. Con la sentenza definitiva ha condannato la società al pagamento della somma di euro 22.658,56 per rimborso chilometrico e di euro 13.363,74 per differenze retributive.
1.2. La Corte d’appello di Venezia ha accolto in parte l’appello principale della società ed ha dichiarato dovuta, a titolo di rimborso chilometrico, la minor somma di euro 11.329,28. Ha respinto l’appello incidentale della lavoratrice concernente il lavoro straordinario.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con sei motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. La lavoratrice ha depositato controricorso al ricorso incidentale e successiva memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Ricorso principale di NOME COGNOME
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del sentenza ex art. 156 c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché mentre nella motivazione si accerta la debenza della metà dell’importo liquidato in primo grado a titolo di rimborso chilometrico e si conferma l’importo di ‘euro 13.000,00 comunque dovuto’, nel dispositivo si dichiara la debenza della minor somma di euro 11.329,28 senza in alcun modo confermare la sentenza appellata quanto alle statuizioni non riformate.
Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per motivazione incomprensibile e contraddittoria. La motivazione sarebbe non comprensibile nel § 5.4 e, comunque, viziata da insanabile contraddittorietà poiché la Corte di merito da un lato ha respinto il secondo motivo di appello, con cui la società censurava la sentenza di primo grado per aver riconosciuto il diritto al superiore inquadramento, e dall’altro lato ha affermato che l’importo di circa 13.000 € è comunque dovuto in quanto non oggetto di devoluzione.
2.1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per la stretta connessione logica, non sono fondati.
2.2. È stato costantemente affermato da questa Corte che il principio, vigente nel rito del lavoro, della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza, presuppone la effettiva carenza nell’uno di statuizioni rinvenibili formalmente
solo nell’altra, vale a dire una sostanziale inconciliabilità fra i due termini del raffronto, da risolversi necessariamente a favore del primo, per l’effetto di cristallizzazione del decisum che si correla alla lettura in udienza; mentre tale principio non è invocato a proposito quante volte la motivazione si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo sicché in questi casi non si pongono preclusioni di sorta all’operatività dell’altro principio per cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all’esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Cass., Sez. U., n. 1481 del 1997; Cass. n. 14935 del 2000; n. 16079 del 2003; n. 6635 del 2004; n. 14499 del 2014).
2.3. Occorre inoltre considerare che, in ipotesi di riforma parziale della sentenza di primo grado, la decisione finale deriva dalla integrazione della sentenza di primo grado nei capi non oggetto di riforma, con la pronuncia d’appello per i capi riformati.
2.4. Nel caso in esame, la sentenza non definitiva di primo grado (depositata dalla controricorrente) ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti a decorrere dal 5.9.2005, ha riconosciuto il diritto al superiore inquadramento ed ha accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa per un orario di otto ore al giorno, superiore a quello retribuito. La sentenza definitiva ha condannato la società al pagamento della somma di euro 13.363,74 ‘in relazione al IV capo della sentenza
non definitiva’ che è quello concernente l’orario di lavoro di otto ore al giorno superiore a quello retribuito.
2.5. La sentenza d’appello (§ 1.6), nel riassumere la decisione di primo grado, dà atto che con la stessa ‘all’esito della c.t.u. la debenza era quantificata in euro 22.658,56 per rimborso kilometrico ed in euro 13.363,74 per differenze retributive (non ch iaro se ex ccnl ovvero per straordinario o altra voce)’. Dopo aver rigettato il motivo di appello della società in merito al riconosciuto superiore inquadramento (§ 5.1.) ed anche l’appello incidentale della lavoratrice in punto di lavoro straordinario (§ 5), i giudici di appello, al § 5.4., hanno precisato che il c.t.u. ‘ha concluso per la debenza lorda dell’importo poi trasfuso in sentenza come componente diversa delle spettanze e sul punto non vi è devoluzione, di tal che detto importo di circa 13.000 eu ro è comunque dovuto’. Dalle complessive statuizioni di primo e secondo grado finora esaminate si evince che il credito di circa 13.000,00 era riferito all’orario di lavoro svolto e non completamente retribuito e che questo capo di decisione non era stato oggetto di devoluzione in appello ed è stato pertanto confermato.
Non vi è quindi alcuna contraddittorietà insanabile nella motivazione della sentenza.
Non è di ostacolo alla lettura adottata la circostanza che il dispositivo non rechi una espressa conferma dei capi non riformati in quanto tale esito è connaturale alla riforma parziale della sentenza di primo grado, che viene appunto emendata solo nei capi espressamente modificati, restando intatti quelli non coinvolti dalla parziale riforma e, nel caso di specie, la condanna al pagamento della somma di euro 13.363,74.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione
dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 66 del 2003 in relazione all’art. 2, n. 1 delle direttive n. 93/194/CE, n. 2000/34/CE, n. 2003/88/CE, per avere la sentenza d’appello affermato che il tempo di trasferimento da casa al posto di lavoro e viceversa, non rientra nell’orario di lavoro e quindi non rileva ai fini delle spese di viaggio, pur avendo accertato che la lavoratrice svolgesse mansioni di trasfertista incaricata, per conto della società, delle funzioni di antitaccheggio presso supermercati e negozi della grande distribuzione.
3.1. La questione è inammissibile per novità della stessa, atteso che la ricorrente non allega e non documenta di avere proposto una domanda di riconoscimento del tragitto da casa al posto di lavoro come orario di lavoro, risultando esaminata dai giudici di appello unicamente la richiesta di rimborso chilometrico.
Secondo l’indirizzo consolidato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018; n. 20694 del 2018).
Peraltro, nel ricorso (p. 13) la lavoratrice si definisce ‘trasfertista’ ma nella sentenza manca qualsiasi accertamento in tal senso e quindi anche sulla sede di lavoro e sui modi in cui era resa la prestazione. Ciò rende irrilevante la giurisprudenza richiamata in ricorso in tema di orario di lavoro.
Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’omessa motivazione nella parte in cui la sentenza ha escluso la rilevanza delle norme del contratto collettivo che disciplinano il diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 2099, 2120 c.c. e 36 Cost. in relazione agli artt. 160 c.c.n.l. Commercio e 27 c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente censura la motivazione dei giudici d’appello (‘il c.c.c.n.l., all’art. 16 0, disciplina altra diversa fattispecie e comunque non fa riferimento alle tariffe RAGIONE_SOCIALE‘) perché priva di qualsiasi supporto argomentativo. Assume che la fattispecie oggetto di causa rientri nella previsione dell’art. 160, ultimo comma, che fa riferimento a lle ‘brevi trasferte in località vicine’ e al rimborso ‘della spesa effettiva del viaggio’ ed anche nella previsione dell’art. 27 cit. del tutto ignorata dai giudici di secondo grado. Critica la indebita parificazione operata dai giudici d’appello tra obbligazioni retributive e restitutorie, sottolineando il carattere riparativo, e non retributivo, dei rimborsi spese e l’irrilevanza del fatto che le spese siano concretamente sostenute dal lavoratore in orario di lavoro poiché la funzione del rimborso non è di corrispettivo della prestazione resa ma di reintegra del patrimonio della dipendente. Assume che se la spesa è sostenuta per ragioni di servizio, e quindi se i viaggi -iniziali, intermedi o finali- costituiscono esecuzione delle mansioni comandate, il rimborso delle spese anticipate costituisce un preciso diritto del lavoratore o un correlativo obbligo per la società.
Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. in relazione all’art. 5 del contratto individuale di lavoro. La ricorrente sostiene che erroneamente la Corte
d’appello ha negato rilievo al contratto individuale e che ha male interpretato l’art. 5, leggendo in esso una previsione potestativa basata sull’uso della voce verbale ‘potrà’, mentre detto articolo prevede l’obbligo di rimborso delle spese al dipendente per ‘l’utilizzo della propria autovettura’ in ogni caso in cui avvenga ‘in nome e per conto dell’azienda’, a prescindere che si tratti di viaggi da e verso il domicilio oppure di viaggi intermedi tra un cliente e l’altro.
Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente trasformato l’ipotesi di equità integrativa in un giudizio di equità sostitutiva con indebita estensione all’ an della regola relativa al quantum . Secondo la tesi della ricorrente, la Corte di merito ha esercitato una discrezionalità non controllabile con gli strumenti logico giuridici ed ha fatto ricorso all’art. 432 c.p.c. al di fuori dei casi consentiti (‘quando non sia possibile determinare la somma dovuta’), atteso che in atti vi era la prova documentale del valore economico della pretesa e su tale corredo probatorio si era basato il c.t.u. nominato in primo grado nel calcolo degli importi dovuti (e poi riconosciuti dal tribunale).
Il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso si trattano in modo congiunto perché riguardano tutti il diritto al rimborso chilometrico e alla relativa quantificazione. Essi non sono fondati.
7.1. La sentenza impugnata reputa non rilevante la previsione dell’art. 160 c.c.n.l. Commercio perché ‘disciplina altra e diversa fattispecie’; la disposizione in parola, trascritta a p. 16 del ricorso, reca la rubrica ‘missioni e trasferimenti’ e regolame nta le ‘missioni temporanee fuori dalla propria residenza’ e le ‘brevi trasferte’.
Il termine ‘trasferta’ indica una prestazione effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa e l’indennità di trasferta mira, infatti, a compensare i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello concordato (v. Cass. n. 14380 del 2020). Nel caso in esame, la stessa ricorrente allega che nel contratto di assunzione all’art. 3 la ‘località di impiego’ era così individuata: ‘il luogo di assunzione è da considerare presso i committenti vari dove lei presterà servizio’. Ciò preclude la possibilità di considerare ‘trasferta’ i tragitti per i quali la lavoratrice invoca l’applicazione dell’art. 160 c.c.n.l. Commercio.
Per le stesse ragioni non è rilevante il riferimento all’art. 27 c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE che disciplina le ‘trasferte’, cioè ancora una volta l’invio del lavoratore per esigenze di servizio fuori dall’abituale sede di lavoro.
7.2. Sebbene sorretta da una motivazione non precisa, la decisione d’appello ha ritenuto applicabile la previsione dell’art. 5 del contratto individuale ai sensi del quale ‘L’azienda potrà, se necessita, corrisponderle inoltre: … lett. b) un rimborso a piè di lista di tutte le spese sostenute per vitto e alloggio, trasferimento o spese per utilizzo della propria autovettura in nome e per conto dell’azienda nel rispetto delle tariffe RAGIONE_SOCIALE‘.
Le censure della ricorrente sulla errata interpretazione della clausola del contratto individuale risultano infondate. Il tenore letterale della disposizione, che prevede il rimborso, tra l’altro, per ‘trasferimento o spese per utilizzo della propria autov ettura in nome e per conto dell’azienda’, non conduce a ritenere comprese anche le spese per raggiungere il posto di lavoro dal domicilio e viceversa, avendo la Corte d’appello implicitamente individuato la sede di lavoro presso il primo committente. È
quindi compatibile con il dato testuale e con la ratio della previsione la lettura che ne limita l’impatto ai soli viaggi intermedi, dal luogo di lavoro (iniziale committente) ad altre sedi, su disposizioni della datrice. Le critiche sollevate sul punto dalla ricorrente principale si limitano a prospettare una interpretazione meramente alternativa e contrappositiva, senza evidenziare specifici errori di diritto, e si rivelano pertanto non accoglibili (v. Cass. n. 18214 del 2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del 2017; n. 18375 del 2006).
7.3. Ciò posto, la Corte territoriale ha valutato la documentazione prodotta come idonea a comprovare l’effettuazione del percorso Cervarese/Padova per 15 km due volte al giorno ed ha appurato che questi 30 km giornalieri ‘rappresentano circa metà del perc orso medio per cui si chiede il rimborso spese’. Ha proceduto a quantificare il valore del rimborso per i soli tragitti intermedi della lunghezza sopra indicata e complessivamente pari alla metà del percorso medio rivendicato dalla lavoratrice e calcolato dal c.t.u. includendo i tragitti casa-lavoro e viceversa. Ha quindi fatto ricorso al criterio equitativo per la quantificazione del danno, ed esattamente del valore monetario del rimborso, dimezzando quello calcolato dal consulente d’ufficio di primo grado. L’importo riconosciuto in dispositivo a titolo di rimborso chilometrico (euro 11.329,28) corrisponde alla metà di quello riconosciuto dal tribunale (euro 22.658,56).
7.4. La ricostruzione del percorso logico giuridico della sentenza d’appello, come appena eseguita, porta a ritenere infondate le censure della lavoratrice con cui si denuncia la mancata applicazione e la errata interpretazione del contratto individuale, ferma la esclusione dei tragitti iniziali e finali per quanto già detto.
7.5. Non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 432 c.p.c. atteso che il ricorso alla valutazione equitativa è avvenuto con riferimento al quantum del rimborso e non all’ an del diritto, limitato ai soli viaggi intermedi. Il percorso motivazionale seguito dai giudici di appello è logicamente e giuridicamente controllabile, avendo essi proceduto a dimezzare la somma calcolata dal c.t.u. in quanto comprensiva anche del rimborso del tragitto casa-lavoro e posto che la durata dei viaggi cd. intermedi, alla luce della documentazione analizzata, corrispondeva a circa la metà dell’intero percorso per cui era chiesto e calcolato il rimborso.
Le considerazioni finora esposte conducono al rigetto del ricorso principale.
Ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di appello, nell’esercizio del suo potere discrezionale di selezione e valutazione degli elementi di prova, omesso di valutare risultanze decisive; in particolare, per avere disatteso l’eccezione di prescrizione senza considerare il documento decisivo, rappresentato dai LUL prodotti in giudizio fin dal primo grado, atti a dimostrare come la società abbia sempre occupato più di quindici dipendenti.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in via subordinata (per il caso in cui si ritenesse confermata in appello la statuizione di condanna al pagamento dell’importo di euro 13.363,74), il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per il riconoscimento del diritto della lavoratrice all’inquadramento nel quinto livello del c.c.n.l. Commercio in assenza di qualsiasi
accertamento sull’attività in concreto svolta, che si assume di sorvegliante, riconducibile al sesto livello.
Con il terzo motivo di ricorso si imputa alla sentenza il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di appello, nell’esercizio del suo potere discrezionale di selezione e valutazione delle prove, omesso di valutare dati istruttori decisivi con riferimento ai criteri di calcolo del rimborso chilometrico.
I motivi sono inammissibili per alcuni aspetti e infondati per altri.
11.1. In via di premessa, si chiarisce che non è configurabile il vizio di motivazione insufficiente posto che il controllo sulla motivazione è ora prospettabile in termini di violazione di legge (art. 132 n. 4 c.p.c.) e del cd. minimo costituzionale, definito dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e nella specie rispettato.
La contraddittorietà può rilevare ove derivi da affermazioni inconciliabili e nel caso in esame la sentenza d’appello, sia pure motivando in maniera non completa, rende, tuttavia, percepibile il percorso logico giuridico che sorregge la decisione.
11.2. Per il resto, le censure si rivelano inammissibili in quanto fuoriescono dal perimetro applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5, come definito dalle Sez. U. sopra citate. La Corte d’appello non ha omesso l’esame del fatto, numero di dipendenti, documentato dai LUL ma ha espressamente valutato i LUL (§ 5.1.) ed ha ritenuto che questi ‘non attestano la esistenza di più di 15 dipendenti nella u.p. (unità produttiva) e nemmeno più di 60 complessivamente’. Le censure esposte dalla società investono nella sostanza la valutazione del materiale probatorio e non sono ammissibili in questa sede di legittimità.
11.3. Allo stesso modo, il secondo motivo non attiene all’omesso esame di un fatto storico ma oppone una diversa ricostruzione e valutazione delle mansioni svolte dalla lavoratrice che la Corte d’appello, seguendo, sia pure sinteticamente il procedimento c d. trifasico, ha considerato caratterizzate da un ‘ quid pluris ‘ rispetto a quelle di sesto livello, in quanto qualificate e caratterizzate da compiti e responsabilità ulteriori comprendenti il ‘fermo di persone, denunzia, redazione verbali di fermo, atti t ipici di chi è addetto in modo attivo all’antitaccheggio’ (§ 5.1.). 11.4. Pure il terzo motivo insiste, inammissibilmente, sulla assenza ed inadeguatezza delle prove raccolte, concernenti l’uso dell’auto privata anziché mezzi di trasporto pubblici.
Per quanto esposto, anche il ricorso incidentale risulta infondato.
Per le considerazioni svolte, il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi respinti, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.
Il rigetto dei ricorsi costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025 La Presidente NOME COGNOME