Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26892/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE; p.e.c.
NOMEEMAIL;
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), p.e.c. EMAIL;
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di NOME COGNOME, rappresentate, difese dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE; p.e.c. EMAIL
controricorrenti al ricorso principale e al ricorso incidentale-
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2080/2022 depositata in data 02/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che
NOME COGNOME, quale utente del servizio idrico integrato nel territorio di Casarza Ligure (GE), conveniva RAGIONE_SOCIALE nonché la RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, per chiedere la la restituzione e/o il rimborso RAGIONE_SOCIALEa quota parte RAGIONE_SOCIALEa tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del proprio Comune (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo;
all’esito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 237/2020, condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a parte attrice le somme di cui aveva chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite;
il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2080/2022, resa pubblica in data 2 settembre 2022, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare ad NOME COGNOME euro 2.410,72, oltre alla somma pari all’importo degli ulteriori pagamenti effettuati dal predetto nel corso del giudizio e fino al 4.1.2021, ed ha
condannato RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE quanto quest’ultima avrà pagato;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione dei detta sentenza, formulando sei motivi;
RAGIONE_SOCIALE propone, a sua volta, ricorso incidentale, basato su sei motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, resistono con controricorso al ricorso principale e a quello incidentale;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
le controricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che
Il ricorso incidentale ed il ricorso incidentale hanno lo stesso contenuto e sono basati sui seguenti motivi:
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod.civ. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006:
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 cod.civ. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché 5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 29/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 cod.civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.lgs. 152/2006.;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 cod.civ.;
in data 27 novembre 2023 la ricorrente principale, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha comunicato di voler rinunciare al giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione, in data 14 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale;
il ricorso incidentale è nel suo complesso è infondato, atteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità;
si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 24312/2014;Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023;
mette conto, dunque, ribadire che:
ii) la portata RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 355 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento RAGIONE_SOCIALEo stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza RAGIONE_SOCIALEa controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di
depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge;
iii) il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza RAGIONE_SOCIALEa controprestazione, l’imposizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota riferita a detto servizio;
iv) il pagamento non è più un tributo, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa;
v) gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d’azienda, essi gravano sulla parte subentrante;
vi) la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello – più breve – fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall’art. 2948 cod.civ., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;
9) le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono compensate; la ricorrente principale e quella incidentale sono condannate in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese a favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna la ricorrente principale e quella incidentale al pagamento, in solido, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, liquidandole in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile