Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7596/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL; -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME;
-intimato-
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2442/2022 depositata il 27/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.
con la sentenza n. n. 297/2019, il Giudice di Pace condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite;
il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2442/2022. depositata il 27/10/2022 , ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari;
RAGIONE_SOCIALE COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
Considerato in diritto che
I motivi di ricorso sono così rubricati:
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.;
in data 29 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell’ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di
ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione;
le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente COGNOME, liquidandole in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile