SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1046 2026 – N. R.G. 00003144 2021 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., vertente
TRA
nato a Napoli il DATA_NASCITA e residente in Sant’Anastasia (NA)
alla INDIRIZZO, codice fiscale:
,
nato a Napoli il DATA_NASCITA e residente in Sant’Anastasia (NA) alla via
INDIRIZZO, codice fiscale:
nata a Napoli il DATA_NASCITA e residente in Sant’Anastasia (NA) al INDIRIZZO
7, codice fiscale:
,
ed
nata a
Sant’Anastasia (NA) il DATA_NASCITA e re
sidente in Napoli alla INDIRIZZO
COGNOME, Is. F, codice fiscale:
, tutti elettivamente domiciliati
in Sant’Anastasia (NA) alla INDIRIZZO presso e nello studio
degli AVV_NOTAIO [codice fiscale:
] e
[codice fiscale:
] dai quali sono rappresentati e
difesi in forza di
procura rilasciata su foglio separato, con indirizzo di posta elettronica
certificata:
–
Appellanti
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
CF: , PI: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma al INDIRIZZO, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO (CF ) e dall’AVV_NOTAIO c.f. C.F. ), giusta procura generale alle liti per notaio del 10 settembre 2020 repertorio n. 54368 raccolta n. 15494 , elettivamente domiciliate presso in Napoli alla INDIRIZZO -con indirizzo di posta elettronica certificata – P. P. C.F. C.F.
Appellata
CONCLUSIONI : come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell’udienza precedentemente fissata in data 25.09.2025, ai sensi dell’art 127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Con l’originario atto citazione, ritualmente notificato, gli odierni appellanti, nella qualità di eredi di chiedevano di condannare la Società , in persona del legale rappresentante pro tempore , a scorporare dalla somma di € 7.746,85, relativa al Buono Fruttifero Postale serie AB/AA -AA-000124 di £ 5.000.000, emesso dall’Ufficio Postale di Sant’Anastasia (NA) ed intestato al proprio de cuius , il minor importo della quota unitaria di € 1.291,14 da versarsi ad ognuno degli istanti, con la precisazione dell’esistenza di un ulteriore erede, deceduto il giorno 30.10.2010, nonché i contrasti con gli eredi di quest’ultimo per l’incasso della somma portata nel predetto buono. La convenuta Società si costituiva in giudizio, impugnando la domanda attorea e deducendo l’impossibilità di procedere con la divisione della quota parte spettante a ciascuno degli eredi sussistendo un dissenso tra gli stessi. Concludeva, pertanto, per l’inammissibilità dell’avversa domanda e, in ogni caso, per il suo rigetto in quanto
infondata con vittoria delle spese processuali.
La causa, di natura documentale, veniva riservata in decisione all’udienza del 29/09/2020, tenutasi secondo le modalità prescritte dall’art. 221 comma 4 della Legge 77/2020, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n 85/2021, pubblicata in data 14.01.2021, l’adito Tribunale così provvedeva: ‘ rigetta la domanda degli attori e compensa integralmente tra le parti le spese di lite ‘.
Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2021
, ed proponevano appello avverso la predetta sentenza, spiegando le seguenti conclusioni:1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 85/2021 emessa dal Tribunale Civile di Nola, Prima Sezione Civile, AVV_NOTAIO, nell’a mbito del giudizio N.R.G. 6933/2016, pubblicata il 14/01/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano : ‘ accogliere la domanda proposta con ricorso del 17 ottobre 2016 e per l’effetto ordinare a di scorporare dalla somma di € 7.746,85, all’attualità, del Buono Fruttifero Postale serie AB/AA –NUMERO_DOCUMENTO di £ 5.000.000 a favore del Signor nato a Sant’Anastasia (NA) il giorno DATA_NASCITA emesso dall’Ufficio Postale di Sant’Anastasia (NA) in data 14/07/1984 -, il minor importo della quota unitaria di € 1.291,14, da versare ad ognuno dei ricorrenti ; condannare (C.F. . Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei ricorrenti con distrazione in favore dei sottoscritti anticipatari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ‘. P. P.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , chiedendo di: ‘ 1) rigettare l’appello; 2) per l’effetto, confermare la sentenza appellata; 3) condannare l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ‘.
I motivi della decisione
L’appello è fondato e merita accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono. La questione da scrutinare riguarda la corretta individuazione della normativa da applicare al caso di specie e se è consentito prescindere, ai fini del rimborso parziale del buono postale fruttifero in questione, dalla necessità della quietanza di tutti gli eredi in caso di decesso dell’unico originario intestatario.
In particolare, si tratta di stabilire la normativa afferente i buoni fruttiferi postali sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 come pacificamente è quello di cui trattasi in questa sede.
Il primo AVV_NOTAIO ha richiamato il quadro dispositivo delineato dal D.P.R. 156/1973 (Codice Postale) e dal D.P.R. 256/1989 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del Codice Postale e delle Telecomunicazioni), che ne costituisce il relat ivo regolamento di esecuzione. A tal proposito, l’art. 187 comma 1 del D.P.R. 256/1989 recita: ‘ Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto ‘ e l’art. 203 comma 1 del citato regolamento afferma: ‘ Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI ‘. Inoltre, quanto ai buoni fruttiferi l’art. 208 comma 1 del D.P.R. 256/1989 prevede: ‘ I buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corris pondenti registrazioni operate all’atto della emissione ‘.
Sulla base del combinato disposto degli artt. 187 comma 1 e 203 comma 1 del D.P.R. 256/1989, il AVV_NOTAIO di prime cure ha rigettato la domanda degli odierni appellanti ritenendo che il rimborso del buono postale fruttifero ‘ deve essere effettuato a favore di tutti gli aventi diritto ovvero di tutti gli eredi dell’intestatario deceduto ‘.
Tali argomentazioni si poggiano fondamentalmente sull’applicazione ai buoni fruttiferi della disciplina prevista per i libretti postali (cf. art. 187 comma 1 D.P.R. 256/1989) sul presupposto che l’art. 208 del D.P.R. 256/1989 non regola ‘ l’ipotesi del decesso di un cointestatario -o dell’unico intestatario defunto’ e che questa debba essere risolta attraverso l’art. 203 comma 1 del D.P.R. 256/1989, che statuisce : ‘il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche con la clausola di pari fa coltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto ‘.
Detta soluzione non merita condivisione.
Il menzionato art. 203 relativo ai libretti di risparmio non può essere applicato automaticamente anche ai buoni fruttiferi postali, alla luce dell’inciso ‘ in quanto applicabili ‘ riportato nella norma medesima, nonché dell’esigenza di adottare un’interpretazione restrittiva della disposizione contenuta nell’art. 187 (Cass. Civ. n. 12385/2014).
Come evidenziato, l’art. 208 del D.P.R. 256/1989 impone il rimborso ‘ a vista ‘ dei buoni fruttiferi postali e detta disposizione conduce alla considerazione preminente della diversa natura e circolazione dei buoni postali rispetto ai libretti di risparmio anche nell’ipotesi di decesso dell’unico intestatario . I buoni postali fruttiferi si caratterizzano, infatti, per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce evidentemente nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale appunto il pagamento “a vista”.
In altre parole, non può trovare applicazione analogica l’art 187 comma 1 e il debitore è tenuto a pagare ‘a vista’ a chi risulta legittimato alla riscossione, senza che ciò interferisca con l’effettiva titolarità del credito come riscosso.
Ne consegue che non è necessaria la firma sull’atto di quietanza di tutti gli eredi del cuius intestatario del buono postale, dovendo trovare applicazione la disciplina generale -non derogata specificamente per i titoli di legittimazione pagabili a vista quali i buoni postali- secondo cui ciascun erede singolarmente può agire per far valere e riscuotere l’intero credito comune originariamente spettante al de cuius o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria di spettanza (v. sul punto, Sez. U., Sentenza n. 24657 del 28/11/2007), ferma la possibilità che il debitore convenuto in giudizio chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
A sostegno in parte di quanto innanzi, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità in ordine al caso di morte di un cointestatario di buoni fruttiferi postali cui sia apposta la clausola cd. ‘ con pari facoltà di rimborso ‘. La Suprema ha ritenuto di superare un precedente orientamento (v. Cass. 10 giugno 2020, n. 11137, secondo cui, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso sarebbe applicabile per analogia la disciplina prevista dall’art. 187, comma 1, del D.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale), affermando un indirizzo opposto, consolidatosi nel tempo e compendiato nella massima per cui, ‘ in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, del D.P.R. n. 256/1989 perché i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina ‘ (v. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da numerose sentenze successive: Cass. n. 40107/ 2021, Cass. n. 5426/2022, Cass. n. 4280/2022; Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 15655/2024; Cass. n. 26275/2024; da ultimo, Cass I, 02/11/2025, n.28935).
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata deve condannarsi l’appellata al pagamento della somma di euro 1.291,14, in favore di ognuno dei predetti appellanti, nella qualità
spiegata di coeredi del de cuius , a titolo di rimborso parziale del buono dedotto in giudizio nella misura proporzionale alla quota di loro spettanza, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese processuali
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la piena soccombenza dell’odierna appellata e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e con la maggiorazione per la difesa di più parti. Le spese del doppio grado vanno attribuite ai procuratori degli appellanti per dichiarazione di fattone anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello -Settima sezione civile -definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
accoglie l’appello proposto da
ed e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 1.291,14 in favore di ognuno dei predetti appellanti, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) condanna l’appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 3233,80 e, per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi e in euro 3788,60 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
e
quali procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’8.01.2026
Il Consigliere rel. ed est.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME