Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25646/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COLOMBO MATTEO
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCO n. 123/2021 depositata il 08/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME ha chiesto al Giudice di Pace di Lecco la condanna di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al rimborso in moneta attuale, oltre interessi, del buono postale fruttifero (BPF) appartenente alla serie «S» emesso il 3.3.1997, munito della clausola «PFR» (pari facoltà di rimborso) ed intestato, oltre che a sé stesso, a NOME COGNOME, deceduta il 17.2.2015, per l’importo di lire 1.000.000.
2.RAGIONE_SOCIALE ha contestato la pretesa deducendo l’inefficacia della clausola di pari facoltà di rimborso per effetto del decesso della cointestataria ed eccepito che il rimborso richiesto avrebbe potuto avvenire solo a fronte di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, ovvero degli eredi del cointestatario deceduto.
3.- La sentenza, con cui il Giudice di Pace adito ha accolto la domanda e condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo della somma portata dal titolo – oltre interessi nella misura in quest’ultimo indicata -, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di Lecco ha respinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado, salvo che in punto di regolazione delle spese di lite che ha compensato per entrambi i gradi di giudizio, osservando che la questione giuridica sottesa al giudizio era controversa nella giurisprudenza di merito ed in quella legittimità.
5.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi di ricorso. Parte resistente è rimasta intimata.
6.- Il Pubblico Ministero – in adesione al consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280 Cass. n. 22577-2023) per cui in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma
portata dal documento – ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 178 e 182 del d.P.R. n. 156/1973 e degli artt. 203 e 208 del d.P.R. n. 256/1989, nonché degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Secondo la ricorrente il Tribunale di Lecco ha fatto applicazione degli artt. 203 e 208 del d.P.R. 256/1989 sul presupposto erroneo che la disciplina posta dall’art. 208 predetto sia derogatoria rispetto agli artt. 184 e 187 stesso d.P.R., e, come tale, destinata a prevalere sugli stessi ed avrebbe, in tal modo, equivocato il concetto di titolo pagabile «a vista» espresso dalla norma citata, destinato solo a regolare in generale la rimborsabilità dei buoni postali fruttiferi presso l’ufficio di emissione che esige, trattandosi di documenti di legittimazione, il possesso del documento stesso. Perciò il fatto che il BPF sia rimborsabile «a vista» presso l’ufficio di emissione non avrebbe nulla a che vedere con la disciplina del rimborso di BPF intestati o cointestati a persona deceduta; non potrebbe avere natura derogatoria degli artt. 184 e 187 del d.P.R. 256/1989; l’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale sarebbe in contrasto con le norme di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi, poiché il richiamo alla collocazione dell’art. 208 nel titolo VI (che disciplina appunto i buoni postali) non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l’applicazione degli artt. 184 e 187 del d.P.R. 256/1989, contenuti nel capo VII, in presenza della norma generale di cui all’art. 203 con cui il legislatore ha voluto parificare, ove possibile, libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, carenti di una specifica disciplina in materia di successioni.
2.- Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 del d.P.R. 156/1973 e degli artt. 203, 208, 184,
187 e 16 del d.P.R. 256/1989, nonché degli artt. 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la clausola di «pari facoltà di rimborso» resta efficace anche al momento del decesso di uno degli originari intestatari; osserva la ricorrente che se « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse consentito il rimborso del buono postale fruttifero per cui è causa senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, non avrebbe tenuto una condotta conforme alla norma -ed ai criteri di correttezza e diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. – e gli aventi diritto avrebbero potuto invocare nei confronti della stessa proprio l’applicazione dell’art. 187 del d.P.R. 256/1989 a tutela delle proprie ragioni con diritto di ripetizione di pagamento» .
3.I due motivi, che, in quanto incentrati entrambi sull’interpretazione della clausola di «pari facoltà di rimborso» nell’ipotesi di decesso di uno dei contitolari dei BPF, possono essere trattati insieme, sono infondati, salvo la chiara inammissibilità dell’articolazione del secondo motivo prospettata in termini di violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. che non ha nulla che vedere con la sentenza gravata.
Sul punto vale osservare che questa Corte ha rimeditato un suo precedente orientamento e si è ormai largamente e costantemente orientata nel senso che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi sono rimborsabili «a vista» ed il credito in essi indicato non è cedibile. Tale diverso regime di circolazione impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (cfr. Cass., n. 24639/2021; Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass.,
n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023; Cass., n.15655/2024).
In particolare, da ultimo l’ordinanza n. 22577/2023 ha chiarito che: (a) « pur essendo vero che appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso» ; (b) «infatti in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’art. 1260 c.c., l’art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali» ; (c) «i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all’intestatario : e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione dei libretti di deposito, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso », non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi» ;(d) il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», il decesso di uno degli intestatari precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano; (e) non rileva la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto, giacché « in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito , colui che abbia
riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto ».
4.- Per quanto esposto, il ricorso va respinto.
Nessuna decisione va assunta sulle spese essendo controparte rimasta intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.9.2024