Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15515 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
NOME , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.2321/2020 depositata il 18.12.2020, notificata il 28.1.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: buoni Postali fruttiferi
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione, regolarmente notificato, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Firenze, NOME, proponendo gravame avverso la sentenza n. 454/2018 emessa in data 18/04/2018 con la quale il Tribunale di Siena aveva respinto l’opposizione dell’ odierna appellante al decreto ingiuntivo n. 863/2017 emesso in favore dell’appellata per il pagamento della somma lorda di € 13.664,23, quale rimborso di buoni fruttiferi postali serie Q/P 000.061 di £ 1.000.000, emesso il 6.6.1987 e serie Q/P 000.037 di £ 1.000.000, emesso il 7.10.1986 entrambi a favore di COGNOME NOME e NOME.
2. ─ Il Tribunale adito aveva rilevato che la condotta tenuta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva subordinato il rimborso dei buoni alla presentazione di quietanza congiunta a firma della cointestataria sopravvissuta (COGNOME NOME) e degli eredi della parte defunta (COGNOME NOME), fosse illegittima in quanto i titoli contenevano la clausola di “pari facoltà di rimborso” e, in applicazione dell’art. 208 DPR 256/1989, doveva ritenersi che i buoni postali dovessero considerarsi “titoli rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione”. 3. ─ Gli attuali ricorrenti proponevano gravame, dinanzi alla Corte di Firenze che, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
la presenza della clausola di pari facoltà di rimborso e l’applicabilità dell’art. 178 d.P.R. n. 156/1973 e dell’art. 208, comma 1, d.P.R. n.256/1989 consentono di ritenere che il portatore del buono postale cointestatario del titolo può chiedere il rimborso del titolo senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli altri aventi diritto o successori di costoro;
Il cointestatario non perde tale diritto al rimborso con le predette modalità anche in caso di morte dell’altro cointestatario .
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
─ NOME ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
─ Con il primo motivo: Violazione degli artt. 178 d.P.R. n.156/1973, 187 e 208 d.P.R. n. 256/1989 e dell’art. 48, comma 3, d. lgs. n. 346/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura deduce che la clausola di pari facoltà di rimborso non persiste dopo la morte del cointestatario ed ha luogo il trasferimento di ogni diritto nella sfera giuridica dei suoi aventi causa.
6.1 -Le censure si rifanno ad un precedente di questa Corte, che è stato rimeditato successivamente, e sono infondate.
In punto di diritto non è superfluo ricordare come si sia ormai consolidato l’orientamento secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano ‘a vista’ e tale diverso regime impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (Cass., n. 24639/2021; Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023).
7 . ─ Con il secondo motivo: Violazione degli artt. 1295 e 1319 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura deduce che la morte del debitore in solido comporta la divisione del debito tra i coeredi facendo cessare la solidarietà passiva e la clausola di pari facoltà di rimborso non ha ultrattività in sede successoria
7.1 ─ La censura è inammissibile.
La sua introduzione per la prima volta in questa sede urta, infatti, contro il consolidato principio affermato dalla Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio» (Cass., n.22226/2015; Cass., n.19422/2015; Cass., n.17041/2013), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (Cass., n.21957/2015; Cass., n.21425/2015; Cass., n.4087/2012). Tanto più doveroso è poi constatare alla luce di questo rilievo che il motivo non è neppure autosufficiente, non avendo la ricorrente, proprio in ragione del resto della novità della questione, neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (Cass., SS.UU., n.2399/2014).
8 .-Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione