Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21475/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) , con domicilio digitale ex lege – controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 1959 del 25/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal AVV_NOTAIO; lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere condanna alla restituzione di somme (inizialmente indicate in Euro 42.437,99, importo poi ridotto in corso di causa a € 29.688,99 , maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli versamenti al saldo) indebitamente percepite dalla convenuta a titolo di addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011;
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando il merito della pretesa ed eccepiva, oltre alla parziale prescrizione del credito vantato, anche la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria dei crediti della fornitura di energia elettrica maturati da RAGIONE_SOCIALE, indicata come unico soggetto eventualmente obbligato nei confronti dell’attrice;
–RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in causa dalla convenuta, si costituiva nel giudizio, resistendo sia alla domanda di manleva svolta da NOME, sia a quella dell’attrice;
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4561 del 31 maggio 2023, accertava il diritto, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di RAGIONE_SOCIALE di ripetere da RAGIONE_SOCIALE la somma di € 29.688,99 (già versata a titolo di addizionale provinciale) e condannava la stessa RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’importo (oltre a interessi legali e moratori),
condannava RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE e compensava integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
-proponeva impugnazione RAGIONE_SOCIALE, alla cui istanza di riforma della prima sentenza aderiva RAGIONE_SOCIALE; resisteva la RAGIONE_SOCIALE;
-la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1959 del 25 giugno 2024, rigettava l’impugnazione; in particolare, il giudice d’appello confermava la decisione del primo giudice, secondo cui l’addizionale prevista dall’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 è im posta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia UE e da questa Corte di legittimità (Cass. 22343/2020); conseguentemente, il giudice nazionale era tenuto a disapplicare, anche nei rapporti tra privati, la norma interna incompatibile con il diritto eurounitario, non già per applicazione diretta della Direttiva, bensì per effetto delle sentenze della CGUE, aventi valore vincolante e ultra partes ;
-avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-col proprio controricorso RAGIONE_SOCIALE, rilevato il passaggio in giudicato della condanna alla manleva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, aderiva alle difese di quest’ultima e concludeva per l’accoglimento del ricors o;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 267
e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.»;
-col secondo motivo si deduce « Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE, conferendo al giudice nazionale il potere di disapplicare l’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE nell’ambito di una controversia tra soggetti privati.»;
-col terzo motivo si lamenta « Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del D.L. n. 511/1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica disciplinata dall’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 all’alveo delle ‘altre imposte indirette’ di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energia elettrica.»;
-i motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi e riguardanti i medesimi aspetti della sentenza impugnata;
-su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta -in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento (e, cioè, dell ‘ art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall ‘ art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 -una serie di pronunce di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: «In tema di addebito dell ‘ addizionale provinciale di cui all ‘ art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall ‘ art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall ‘ art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l ‘ imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell ‘ Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell ‘ ordinario termine decennale di prescrizione, l ‘ azione di ripetizione dell ‘ indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.» (Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, Rv. 67474301; sono conformi le successive decisioni di questa Corte nn. 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025);
-in ossequio al disposto dell ‘ art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi oggi esaminati;
-tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell ‘ Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, tra l ‘ altro ribadendo la natura di imposta indiretta
della addizionale sull ‘ accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale;
-le spese relative al presente giudizio di legittimità possono essere compensate, per essere stato deciso il ricorso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME