Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 17099/24 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24 maggio 2024 n. 1499;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società RAGIONE_SOCIALE nel 2022 convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società RAGIONE_SOCIALE, allegando:
Oggetto: Addizionale provinciale all ‘ accisa sulla fornitura di energia elettrica -domanda di rimborso dell ‘ utente.
-) di avere stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica;
-) che la RAGIONE_SOCIALE le aveva addebitato negli anni 2010-2011 l’ addizionale a ll’ accisa sull’energia elettrica, di cui all’art. 6 del d. l. 28.11.1988 n. 511;
-) che tale addizionale non era dovuta per contrarietà al diritto comunitario delle norme che la istituirono;
-) che la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto i propri crediti alla RAGIONE_SOCIALE;
-) che l’importo della suddetta addizionale era stato pertanto versato alla RAGIONE_SOCIALE.
Chiese pertanto la condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme pagate per il suddetto titolo.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì e chiamò in causa la RAGIONE_SOCIALE, alla quale chiese di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
La NOME si costituì e contestò la domanda attorea.
Il Tribunale di Milano con ordinanza 17 febbraio 2023 n. 1334 rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Milano con sentenza 24 maggio 2024 n. 1499 accolse il gravame e così provvide:
-) condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento. in favore della RAGIONE_SOCIALE di euro 54.528 oltre accessori;
-) condannò la RAGIONE_SOCIALE a rivalere la RAGIONE_SOCIALE del suddetto pagamento.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso col quale ha aderito all’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE e la TPS hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso principale e quello incidentale adesivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE vanno rigettati: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 settembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)