Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 28199  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20917/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliata  in  ROMA  alla  INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato  AVV_NOTAIO  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE),  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all ‘ avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  d ‘ APPELLO  di  BOLOGNA  n. 433/2024 depositata il 28/02/2024;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/10/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che:
la questione, per quel che qui ancora rileva, trae origine dalla richiesta,  azionata  in  giudizio  sommario  ai  sensi  dell ‘ art.  702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì dalla RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in seguito RAGIONE_SOCIALE) di rimborso da parte della RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi, C.R.E.) della addizionale provinciale sulle accise pagata dalla istante, per gli anni 2010 e 2011, sulla fornitura di energia elettrica;
a fondamento della sua pretesa, la RAGIONE_SOCIALE deduceva che la legge interna istitutiva dell ‘ addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511 del 28/11/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 20 del 27/01/1989) – poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa  (l ‘ addizionale)  che  non  rispondeva  ad  una  specifica  finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale;
con  sentenza  n.  2071  del  2021,  il  Tribunale  accoglieva  la domanda e condannava la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.al pagamento di Euro 11.770,58 a favore della RAGIONE_SOCIALE, a titolo di ripetizione degli importi versati da quest ‘ ultima per l ‘ addizionale provinciale sulle accise sull ‘ energia elettrica, con spese di lite compensate;
la  Corte  d ‘ appello  di  Bologna,  con  la  sentenza  n.  433/2024, rigettava l ‘ appello interposto dal fornitore di energia e, per l ‘ effetto, confermava la decisione di primo grado, con condanna alle spese;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi;
è stata disposta  la trattazione in  Camera  di  Consiglio  in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c.;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 378 c.p.c. per l ‘ adunanza camerale del 16/10/2025, alla quale il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza decisoria nei sessanta giorni;
R.g. n. 20917 del 2024;
Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
considerato che:
con  il  primo  motivo  RAGIONE_SOCIALE  prospetta  la  violazione  della Direttiva  2008/118/CE  in  correlazione  ai  dettami  della  Corte  di Giustizia Europea forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024  nella  causa  C-316/22  come  recepiti  dalla  giurisprudenza  di legittimità in relazione all ‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;
parte ricorrente rileva, anzitutto, che il rapporto sostanziale controverso inerisce due privati (i.e., la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE); pertanto, la Direttiva europea non trasposta a livello nazionale non può essere applicata orizzontalmente nei loro confronti; viceversa, il consumatore finale potrebbe richiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE accise indebitamente private non nei confronti del fornitore, ma solo nei confronti dello Stato, ovvero nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, con apposito giudizio presso le Corti Tributarie;
col secondo motivo la ricorrente prospettata la violazione dell ‘ art. 1284 c.c. comma primo e quarto, nonché dell ‘ art. 1 d.lgs. 192 del 9/11/2012 in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 nella parte in cui la Corte  territoriale  ha  condannato  l ‘ odierna  ricorrente al pagamento degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2001;
secondo la tesi della ricorrente gli interessi moratori previsti dal d.lgs.  n.  231  del  9/10/2002,  modificato  dal  d.lgs.  n.  192  del 9/11/2012, si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali e  non  ai  casi  di  ristoro  RAGIONE_SOCIALE  somme  di  indebito  oggettivo  o  per risarcimento dei danni;
il  primo  motivo  di  ricorso  va  rigettato:  su  vicenda  in  tutto sovrapponibile  è  di  recente  intervenuta,  in  conseguenza  della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento –  di  cui  a  Corte  costituzionale  sentenza  n.  43  del  15  aprile  2025 dichiarativa dell ‘ illegittimità costituzionale del dell ‘ art. 6, commi 1, lettera  c),  e  2,  del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  regionale  e  locale),
R.g. n. 20917 del 2024;
Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall ‘ art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima RAGIONE_SOCIALE quali è sufficiente – ai sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del primo motivo del ricorso oggi esaminato;
il secondo motivo, relativo alla corresponsione degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, è infondato, in base al principio già affermato da questa Corte, al quale il Collegio intende prestare convinta continuità, per il quale (Cass. n. 61 del 3/01/2023: Cass. n. 7677 del 22/03/2025) il saggio d ‘ interessi previsto dall ‘ art. 1284, comma quarto, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale e, quindi, detto tasso è applicabile nel caso di specie, trattandosi di azione di ripetizione di somme corrisposte in forza di contratto, dovuta a nullità per contrasto con norme imperative;
a tanto consegue l ‘ integrale rigetto del ricorso;
le  spese  di  lite  di  questa  fase  di  legittimità  possono  essere compensate, attesa la correzione della motivazione della sentenza d ‘ appello  a  seguito  dell ‘ intervento  della  Corte  costituzionale  sulla questione oggetto del principale motivo d ‘ impugnazione;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
R.g. n. 20917 del 2024;
Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
compensa le spese del giudizio;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della  ricorrente  e  in  favore  del  competente  Ufficio  di  merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di cassazione, sezione III civile, in data 16/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME