Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20917/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 433/2024 depositata il 28/02/2024;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/10/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che:
la questione, per quel che qui ancora rileva, trae origine dalla richiesta, azionata in giudizio sommario ai sensi dell ‘ art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì dalla RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in seguito RAGIONE_SOCIALE) di rimborso da parte della RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi, C.R.E.) della addizionale provinciale sulle accise pagata dalla istante, per gli anni 2010 e 2011, sulla fornitura di energia elettrica;
a fondamento della sua pretesa, la RAGIONE_SOCIALE deduceva che la legge interna istitutiva dell ‘ addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511 del 28/11/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 20 del 27/01/1989) – poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l ‘ addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale;
con sentenza n. 2071 del 2021, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.al pagamento di Euro 11.770,58 a favore della RAGIONE_SOCIALE, a titolo di ripetizione degli importi versati da quest ‘ ultima per l ‘ addizionale provinciale sulle accise sull ‘ energia elettrica, con spese di lite compensate;
la Corte d ‘ appello di Bologna, con la sentenza n. 433/2024, rigettava l ‘ appello interposto dal fornitore di energia e, per l ‘ effetto, confermava la decisione di primo grado, con condanna alle spese;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi;
è stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c.;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 378 c.p.c. per l ‘ adunanza camerale del 16/10/2025, alla quale il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza decisoria nei sessanta giorni;
R.g. n. 20917 del 2024;
Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
considerato che:
con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione della Direttiva 2008/118/CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 come recepiti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all ‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;
parte ricorrente rileva, anzitutto, che il rapporto sostanziale controverso inerisce due privati (i.e., la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE); pertanto, la Direttiva europea non trasposta a livello nazionale non può essere applicata orizzontalmente nei loro confronti; viceversa, il consumatore finale potrebbe richiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE accise indebitamente private non nei confronti del fornitore, ma solo nei confronti dello Stato, ovvero nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, con apposito giudizio presso le Corti Tributarie;
col secondo motivo la ricorrente prospettata la violazione dell ‘ art. 1284 c.c. comma primo e quarto, nonché dell ‘ art. 1 d.lgs. 192 del 9/11/2012 in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 nella parte in cui la Corte territoriale ha condannato l ‘ odierna ricorrente al pagamento degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2001;
secondo la tesi della ricorrente gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, modificato dal d.lgs. n. 192 del 9/11/2012, si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali e non ai casi di ristoro RAGIONE_SOCIALE somme di indebito oggettivo o per risarcimento dei danni;
il primo motivo di ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento – di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell ‘ illegittimità costituzionale del dell ‘ art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale),
R.g. n. 20917 del 2024;
Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall ‘ art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima RAGIONE_SOCIALE quali è sufficiente – ai sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del primo motivo del ricorso oggi esaminato;
il secondo motivo, relativo alla corresponsione degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, è infondato, in base al principio già affermato da questa Corte, al quale il Collegio intende prestare convinta continuità, per il quale (Cass. n. 61 del 3/01/2023: Cass. n. 7677 del 22/03/2025) il saggio d ‘ interessi previsto dall ‘ art. 1284, comma quarto, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale e, quindi, detto tasso è applicabile nel caso di specie, trattandosi di azione di ripetizione di somme corrisposte in forza di contratto, dovuta a nullità per contrasto con norme imperative;
a tanto consegue l ‘ integrale rigetto del ricorso;
le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, attesa la correzione della motivazione della sentenza d ‘ appello a seguito dell ‘ intervento della Corte costituzionale sulla questione oggetto del principale motivo d ‘ impugnazione;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
R.g. n. 20917 del 2024;
Ad. 16/10/2025; estensore: NOME COGNOME
compensa le spese del giudizio;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 16/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME