Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
1.Con ordinanza n. 29821/2024, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nord ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla causa proposta da NOME COGNOME contro la ASL Napoli 2 nord, per essere competenti alternativamente il Tribunale di Benevento o di Napoli in funzione di giudice del lavoro, ha fissato il termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente ed ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La COGNOME aveva dedotto il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso dal 2005 al 2018 con la ASL Napoli e con la ASL Napoli 2 nord, nonostante la stipula di contratti di lavoro autonomo dal 2005 al 2012, prorogati fino al 2018, ed aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento dell’anzianità maturata, la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, le differenze di retribuzione spettanti in base al CCNL di settore, ed il risarcimento dei danni morali.
Avverso tale ordinanza la COGNOME ha proposto regolamento di competenza sulla base di cinque motivi.
La ASL Napoli 2 Nord è rimasta intimata.
La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 413, 420, 428 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; nullità del procedimento, per avere l’ordinanza impugnata
erroneamente affermato che l’eccezione di incompetenza era stata sollevata d’ufficio entro la prima udienza.
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ. va intesa quale prima udienza in senso cronologico; evidenzia che il giudice adito aveva rilevato d’ufficio l’incompetenza per territorio all’esito della terza udienza di trattazione scritta del 4.4.2024.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 413, commi 2 e 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito rilievo al luogo di residenza della ricorrente.
Sul presupposto che il giudice adito abbia inteso applicare l’art. 413, comma 4, cod. proc. civ., richiama il principio secondo cui i criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 413 cod. proc. civ. sono dettati in base alla disciplina sostanziale invocata da chi agisce in giudizio.
Lamenta la distorsione della causa petendi e del petitum , in quanto le domande proposte erano volte al riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 413, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il rapporto è sorto a Pozzuoli.
Deduce che il rapporto di lavoro è sorto a Frattamaggiore, essendo stata la ricorrente contrattualizzata dalla ASL Napoli 2 Nord, che ha sede nel comune sopra indicato ; precisa che l’Ospedale di Pozzuoli era stato solo una sede di destinazione e che nel caso di specie era pacifico che i poteri amministrativi e di direzione del personale erano concentrati a Frattamaggiore, presso la sede della ASL di Napoli 2 Nord.
Evidenzia che i fori previsti dall’art. 413 cod. proc. civ. sono alternativi e concorrenti, che la relativa scelta è rimessa al lavoratore e che il foro speciale in cui si trova l’azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ.va determinato con riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed
amministrazione dell’azienda stessa, indipendentemente dall’ubicazione dei beni aziendali.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 413, commi 2 e 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito rilievo alla circostanza che il rapporto di lavoro della Giordano presso la ASL NA 2 Nord era cessato nel 2018.
Deduce che il termine di sei mesi previsto dal terzo comma dell’art. 413 cod. proc. civ. non è riferito alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla cessazione dell’azienda o della dipendenza e che ai sensi del comma 5 per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Evidenzia che nel caso di specie era pacifico che non fosse cessata l’attività della ASL NA 2 Nord, né dell’Ospedale di Pozzuoli, quale sua dipendenza.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 38 e 428 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale illegittimamente condannato la Giordano al pagamento delle spese di lite, in ragione della mancata adesione all’eccezione proposta.
Evidenzia che il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo concernente le spese di lite e che nel caso di specie la ricorrente aveva correttamente individuato il giudice competente per territorio.
Aggiunge che nemmeno la ASL resistente aveva argomentato in adesione all’eccezione di incompetenza per territorio e che la condanna alle spese non è prevista dall’ordinamento come sanzione conseguente alla mancata adesione.
6. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha da tempo affermato che ‘ In tema di diritto del lavoro, la disposizione dell’art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., va intesa avuto riguardo alla disciplina riservata all’incompetenza dal
nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dell’art. 4 della l. n.353 del 1990) nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza ‘ (Cass. n. 10516/2019).
Si è inoltre precisato che quando la prima udienza in senso cronologico veda espletarsi solo un’attività necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice alla sua competenza ex officio , qual è il tentativo di conciliazione, e tale tentativo non si esaurisca, con conseguente rinvio ad un’udienza successiva per il suo eventuale perfezionamento ed astensione da altre attività logicamente successive, la seconda udienza in cui detto tentativo abbia avuto esito negativo costituisce sempre la ‘prima udienza’ agli effetti dell’ultimo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., sebbene non lo sia in senso cronologico, in quanto mero sviluppo naturale della prima (Cass. n. 2318/2024).
Nel caso di specie, dagli atti depositati unitamente al ricorso risulta che:
la prima udienza di trattazione era stata fissata per il 21.3.2023 ed era stata sostituita da note scritte;
la ASL Napoli 2 Nord si era costituita in giudizio senza eccepire l’incompetenza territoriale;
-all’esito della prima udienza di trattazione del 21.3.2023 il giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I .NRAGIONE_SOCIALES. e fissato la nuova udienza per il 6 luglio 2023;
-l’udienza del 6.7.2023 era stata sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ. con la trattazione scritta e le parti avevano provveduto a depositare le rispettive conclusioni nel termine assegnato;
-con decreto dell’11 luglio 2023 il giudice aveva differito la decisione al 4.4.2024, dando atto del deposito delle note e della loro lettura;
con provvedimento del 22 aprile 2024 il giudice aveva sollevato la questione della competenza rinviando la causa all’udienza del 4 giugno 2024, all’esito della quale si è dichiarata incompetente.
La fattispecie in esame non è, pertanto, assimilabile a quella esaminata da Cass. n. 2318/2024, in quanto nel caso di specie il giudice ha ritenuto di rinviare per consentire che la decisione venisse assunta dall’originario assegnatario del procedimento; il rinvio non è stato dunque disposto per consentire il completamento di un’attività preliminare alla delibazione della competenza ex officio da parte del giudice, e la prima udienza di trattazione è stata regolarmente celebrata, essendo avvenuto anche il deposito delle note.
In accoglimento del primo motivo, assorbite le altre censure, va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli nord, al quale va rimessa anche la pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbite le altre censure, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge. Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, in data 5.2.2025.
La Presidente NOME COGNOME