ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00037867 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 06.11.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso proposto ai sensi d ell’ art. 700 c.p.c., ha esposto: – di essere nudo proprietario, unitamente alla moglie, dell ‘ immobile sito in Roma, INDIRIZZO, come da atto notarile a firma del AVV_NOTAIO , registrato presso l ‘ Agenzia delle Entrate di Roma in data 21.03.2003; che l’usufrutto del predetto immobile era stato, invece, acquistato in pari data dalla madre della venditrice, venuta a mancare nel novembre 2024, sicché il stesso ne è poi divenuto pieno proprietario insieme alla moglie; che l’ immobile in oggetto risulta attualmente occupato sine titulo da parte della resistente, , figlia della de COGNOME , la quale, poco prima della morte della madre, vi si era introdotta per poi rimanerci unitamente alla sua famiglia, senza alcun contratto, titolo legale o autorizzazione del ricorrente; che, nonostante plurime richieste bonarie, l’occupante non aveva provveduto al rilascio dell’immobile, così impedendone l’uso (anche locativo) al proprietario; – che tale situazione arreca al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell ‘ indisponibilità forzata del bene, nella perdita di potenziali redditi da locazione, nel deterioramento dell ‘ immobile, nonché nella violazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito ai sensi dell’ art. 42 Cost.; che il presente procedimento d’urgenza si è reso necessario per il ricorrente al fine di tutelare i propri interessi.
Ha, dunque, dedotto: – che, nel caso di specie, il requisito del fumus boni iuris va individuato nella indiscussa titolarità del diritto di proprietà in capo al ricorrente, risultante per tabulas dai documenti prodotti, sicché -accertata l’ insussistenza in favore della resistente di un titolo legittimante l ‘ occupazione della unità immobiliare per cui è causa -la medesima va condannata al rilascio dell ‘ immobile; che l’ulteriore requisito del periculum in mora si identifica nella natura abusiva dell’occupazione, che non soltanto impedisce qualsivoglia godimento del bene, generando un danno economico diretto, ma altresì determina il rischio di un deterioramento dell’immobile, ragione per la quale è stata depositata apposita denuncia-querela, da parte del ricorrente, presso le autorità competenti nel giugno 2025.
Pertanto, ha chiesto di ‘ 1) in via principale, con decreto inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni, disporre ogni provvedimento d ‘ urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell ‘ atto e contestualmente fissare l ‘ udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell ‘ emettendo decreto e, a tale udienza, con ordinanza confermare detto decreto e ordinare alla resistente il rilascio immediato dell ‘ immobile sopra descritto, con cessazione dell ‘ occupazione abusiva; 2) in
via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l ‘ emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e ordinando alla resistente il rilascio immediato dell ‘ immobile per cui è causa con cessazione dell ‘ occupazione abusiva e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d ‘ urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell ‘ atto; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge; Con riserva di agire per il risarcimento dei danni . ‘.
Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte , all’udienza di comparizione del 18.09.2025, richiamato il precedente decreto emesso in data 22.08.2025 quanto al diniego della richiesta di provvedimenti inaudita altera parte , è stato disposto il rinnovo delle operazioni notificatorie, fissando all’uopo l’udienza del 06.11.2025.
Con comparsa del 04.11.2025, si è costituita in giudizio , la quale, contestando quanto ex adverso dedotto e rappresentato, ha esposto: – che in data 13.03.2003, con atto pubblico AVV_NOTAIO , aveva acquistato dall ‘altra figlia la quota del 50% del diritto di usufrutto dell ‘ immobile sito in Roma, INDIRIZZO, Sc. H, int. 5; – che nella medesima data, con altro atto pubblico AVV_NOTAIO , , unitamente alla moglie, aveva acquistato da l ‘ intera nuda proprietà (50% ciascuno) del l’ immobile anzidetto; – che , quale caregiver della madre anziana e in precarie condizioni di salute giacché invalida al 100%, si era trasferita presso la di lei abitazione sin dal 2019, convivendo con la madre nell’immobile di INDIRIZZO; – che il signor era ben a conoscenza almeno dal 2022 che la viveva insieme alla figlia , avendo ella la necessità di essere assistita; – che in data 09.11.2024 è intervenuto il decesso della signora e, da quanto si evince dai due atti di compravendita depositati dal ricorrente, quest ‘ ultimo e la moglie sono divenuti pieni proprietari del 50% dell ‘ immobile, rimanendo nudi proprietari del restante 50%, in quanto il diritto di usufrutto del 50% dell ‘ immobile risulta in capo ad un ‘ altra persona, come da atto pubblico di compravendita dell’usufrutto del 13.03.2003; -che attualmente l’immobile si trova in normale stato di conservazione e manutenzione senza alcun deterioramento, come risultante dalle fotografie depositate.
Ha, dunque, eccepito l’insussistenza dei presupposti per l ‘ adozione del provvedimento richiesto in sede cautelare, giacché, da un lato -come emerge dai due distinti e consecutivi atti pubblici di compravendita depositati dal ricorrente -quest ‘ ultimo e la moglie, a seguito del decesso in data 09.11.2024 della signora sono divenuti pieni proprietari solo del 50% dell ‘ immobile, rimanendo nudi proprietari del restante 50% , di talché l’insussistenza del fumus , e, da un altro lato, non è stata adeguatamente dimostrata l’esistenza di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, avendo il ricorrente paventato un pregiudizio meramente economico, senz’altro suscettibile di risarcimento per equivalente, e avendo dedotto del tutto astrattamente e genericamente un rischio di deterioramento dell’immobile, senza alcun supporto probatorio, con conseguente insussistenza del periculum .
Pertanto, ha contestato la configurabilità di elementi utili dai quali d esumere l’irreparabilità e l’imminenza del pregiudizio, sostanziandosi anche i paventati rischi di deterioramento rappresentati nel ricorso in affermazioni astratte ed ipotetiche, e ha diffusamente argomentato nel senso dell’assenza del periculum , in quanto le circostanze indicate non integrano un pregiudizio dotato del carattere dell’imminenza e attengono a profili di carattere strettamente patrimoniale non idonei a configurare l’ irreparabilità del pregiudizio.
Ha, quindi, chiesto di ‘ Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso e la relativa domanda cautelare in quanto inammissibile, infondata e per difetto del periculum in mora come richiesto necessariamente dall ‘ art. 700 cpc. Con condanna del ricorrente alle spese ed ai compensi per la difesa in questo procedimento, da distrarsi in favore dell ‘ AVV_NOTAIO che si dichiara antistatario. ‘.
All’udienza del 06.11.2025 , le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
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Il procedimento è stato istruito documentalmente.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento . È dirimente e assorbente in tal senso il difetto, o quanto meno la carenza, di prova di un pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile quale conseguenza della detenzione/occupazione dell ‘ immobile in questione ad opera della resistente .
Nella specie, il ricorrente ha prospettato, quale pregiudizio grave e irreparabile, l’indisponibilità e l’impossibilità di godimento dell’immobile, deducendo che l’occupazione in sé, avvenuta e perpetrata in modo abusivo, viola gravemente il diritto di proprietà ed è suscettibile di generare un danno economico diretto.
Invero, siffatta deduzione non dimostra né la gravità, né l’irreparabilità, del pregiudizio ipotizzabile a causa della asserita lesione del diritto di proprietà, considerato che l ‘ immobile oggetto di causa -acquistato dal signor e dalla moglie nel 2003 (cfr. contratto di compravendita: doc. 1 ricorso) -non costituisce, né ha mai costituito, luogo di residenza/dimora del ricorrente e della di lui famiglia, come pacificamente emerge dal ricorso e dalla circostanza che l’immobile è stato acquistato in regime di nuda proprietà, rimasto tale sino al 09.11.2024, ossia alla data del decesso della signora (cfr. visura ipocatastale, certificato di stato di famiglia, certificato di decesso: doc. 3, 4, 7 ricorso).
Altro profilo escludente la configurabilità di un pregiudizio irreparabile è dato dal fatto che il ricorrente non ha rappresentato peculiari esigenze abitative tali da giustificare l’urgenza dell’intervento ex art. 700 c.p.c..
Neppure è stato dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile di natura economica derivante dal mancato godimento dell’immobile e/o dall’impossibilità di locarlo a terzi, posto che non sono stati prodotti in giudizio elementi di prova a sostegno di eventuali tentativi di locazione dell’immobile ed essendosi la parte ricorrente limitata ad allegazioni laconiche e generiche, senza alcun riscontro concreto in punto di irreparabilità e imminenza del pregiudizio.
Del resto, la mancanza di irreparabilità trova conferma nel lasso temporale tra gli occorsi lamentati come fonte del pregiudizio (novembre 2024, data del decesso del precedente usufruttuario, con riespansione delle facoltà proprietarie della parte ricorrente) e la proposizione del presente ricorso (agosto 2025), anticipato da una diffida al rilascio del 30.05.2025, rispetto ad un fatto di occupazione risalente nel tempo (cfr. doc. 5 ricorso).
Non è, dunque, configurabile un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di proprietà e alle esigenze abitative della parte ricorrente.
Neanche trova sufficiente riscontro probatorio e/o documentale quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di deterioramento dell’immobile, non essendo dirimenti in proposito le fotografie prodotte, peraltro prive di data (cfr. doc. 6 ricorso),
e in assenza di specifici e concreti profili di doglianza circa il dedotto deterioramento; in tal senso, si rileva che non è stata allegata la denuncia-querela asseritamente presentata dal ricorrente alle autorità competenti, la quale, in ogni caso, non assumerebbe comunque valore probatorio dirimente, trattandosi di atto proveniente dalla parte che di esso intende avvalersi.
Quanto fin qui osservato circa l ‘ insufficienza del ricorso per ciò che attiene al pregiudizio imminente e irreparabile assorbe e rende vana qualunque considerazione sul fumus boni iuris , che in realtà, identificandosi con il diritto al rilascio dell ‘ immobile, costituisce la causa petendi , da valutare in diversa sede ove il ricorrente esperisse la tutela in via ordinaria, se del caso anche attraverso le forme semplificate.
L ‘ esito del presente giudizio non esclude, in ogni caso, la possibilità che il contenzioso fra le parti abbia luogo e si risolva attraverso altre forme giurisdizionali.
La soccombenza della parte ricorrente comporta l ‘ attribuzione a suo carico delle spese processuali della controparte costituita, da liquidarsi in dispositivo sulla base dei parametri di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 (modulabili ai sensi dell ‘ art. 4) ed in funzione del valore indeterminabile della domanda e dell ‘ attività processuale svolta.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali della parte resistente, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Roma, 14.11.2025
Il Giudice
NOME COGNOME