ORDINANZA TRIBUNALE DI BRESCIA – N. R.G. 00012243 2024 DEL 05 11 2024 PUBBLICATA IL 05 11 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il giudice designato nel ricorso ex art.700 cpc ante causam n.12243/2024 R.G.;
a scioglimento della riserva, visti ed esaminati gli atti;
rilevato che nessuna delle due parti resistenti, nonostante la regolarità della notifica, si è costituita;
rilevato che il signor si è però personalmente presentato in udienza come da verbale in data 29.10.2024;
rilevato che parte ricorrente deduce l’inagibilità dei locali in questione, producendo a prova di ciò la relativa ordinanza del Comune di Brescia, e quindi la necessità della loro liberazione per evitare situazioni di pericolo a chi li occupa ed a terzi;
rilevato che anche il resistente, signor , che occupa con la famiglia l’appartamento al secondo piano, non contesta detta circostanza chiedendo solo un termine ed un aiuto per reperire altra idonea abitazione;
rilevato che dall’ordinanza del Comune si ricava l’assoluta inagibilità di detti locali, la loro pericolosità per le persone che li occupano e l’assoluta inidoneità ad ospitare una famiglia composta da moglie, marito e tre figlie minori come nel caso del signor (cfr. dichiarazione inagibilità in cui si legge che nell’appartamento al secondo piano occupato dal signor è presente in bagno un foro nel pavimento a causa del cedimento della soletta sottostante, foro coperto con delle assi in legno mentre la soletta dell’appartamento al piano sottostante è stata puntellata….);
rilevato che agli atti non risultano contratti o altra documentazione da cui ricavare il titolo in forza del quale i resistenti occupano i suddetti locali;
ritenuto perciò che sussistono tutti gli elementi richiesti dalla legge per l’accoglimento del ricorso, vale a dire il fumus boni juris non avendo i resistenti documentato alcun titolo a giustificazione
dell’occupazione dell’immobile, il periculum in mora attese le condizioni dell’immobile risultanti dalla dichiarazione di inagibilità nonché il ‘pregiudizio imminente ed irreparabile’ richiesto dal procedimento ex art.700 CPC atteso che le condizioni dell’immobile lo rendono pericoloso per chi lo occupa e per i terzi;
ritenuto perciò che, in accoglimento del ricorso, va ordinato al signor
ed alla di rilasciare e restituire
alla
, liberi da cose e persone, le unità immobiliari in questione
site in Brescia INDIRIZZO come meglio identificate in atti, autorizzando sin da ora la ricorrente, se necessario, ad agire in via esecutiva secondo le norme del codice di rito di cui all’art.605 e segg. CPC, nei confronti degli occupanti per il rilascio effettivo;
rilevato infine che, a seguito della riforma del codice di procedura civile, per i provvedimenti emessi ai sensi dell’art.700 CPC non è più prevista come necessaria la fase del merito da iniziare entro sessanta giorni (cfr. art.669octies cpc comma VI, VII e VIII) per cui vanno definite sempre anche le spese che, in questo caso, attesa la situazione particolare, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
cose e persone, le unità immobiliari in questione site in Brescia INDIRIZZO come meglio identificate in atti, autorizzando sin da ora la ricorrente, se necessario, ad agire in via esecutiva secondo le norme del codice di rito di cui all’art.605 e segg. CPC, nei confronti degli occupanti per il rilascio effettivo;
-spese compensate.
Si comunichi.
Brescia, 5 novembre 2024
Il giudice NOME COGNOME