Rigetto Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Finale non ha Successo
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile, fornisce un chiaro esempio delle conseguenze che derivano dal rigetto del ricorso in Cassazione. Questo provvedimento finale non solo sancisce la fine di un lungo percorso giudiziario, ma comporta anche implicazioni economiche significative per la parte soccombente. L’analisi di questo caso, che ha visto contrapposte una società cooperativa agricola e un privato cittadino, ci permette di approfondire il ruolo della Suprema Corte e gli esiti di un’impugnazione infondata.
I Fatti della Causa
La vicenda processuale ha origine da una controversia tra una società cooperativa operante nel settore agricolo e un privato. Dopo essere risultata soccombente nel giudizio di secondo grado, celebrato davanti alla Corte d’Appello, la cooperativa ha deciso di tentare l’ultima via legale a sua disposizione: il ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza d’appello, considerata errata nell’applicazione delle norme di diritto.
Il caso è quindi approdato alla Suprema Corte di Cassazione, giudice di legittimità, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta interpretazione e applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte: il Rigetto del Ricorso in Cassazione
Dopo aver esaminato gli atti e le argomentazioni proposte dalla società ricorrente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha rigettato il ricorso. Questa decisione ha reso definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, chiudendo in modo irrevocabile la disputa a favore del privato cittadino.
L’esito sfavorevole per la cooperativa non si è limitato alla conferma della sentenza impugnata. Come conseguenza diretta del rigetto del ricorso in Cassazione, la Corte ha anche statuito sull’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le Conseguenze Economiche: il Raddoppio del Contributo Unificato
Un aspetto cruciale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia). Questa norma prevede che, quando un’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato per l’iscrizione a ruolo del ricorso. In pratica, si verifica un raddoppio dei costi processuali a carico della parte che ha perso l’impugnazione.
Questa misura ha una duplice finalità: da un lato, scoraggiare i ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, contribuire a finanziare il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene il testo fornito non entri nel dettaglio delle motivazioni giuridiche specifiche che hanno portato al rigetto, possiamo delineare le ragioni tipiche che conducono a tale esito. La Corte di Cassazione rigetta un ricorso quando i motivi presentati non sono fondati in diritto, ovvero quando la sentenza impugnata ha applicato correttamente le norme. Altre cause di rigetto includono la formulazione di censure che, in realtà, mirano a un riesame del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, o la presenza di vizi procedurali nel ricorso stesso. La decisione di rigetto, quindi, convalida l’operato del giudice del grado precedente, ritenendolo esente dai vizi denunciati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Il rigetto del ricorso in Cassazione non è un evento neutro, ma un atto che cristallizza una situazione giuridica e genera conseguenze patrimoniali precise. La condanna al versamento del doppio contributo unificato serve da monito, sottolineando che le impugnazioni, specialmente quelle davanti alla Suprema Corte, devono essere supportate da solide ragioni giuridiche per non trasformarsi in un ulteriore aggravio di costi per chi le promuove senza successo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene rigettato?
La sentenza impugnata, emessa dal giudice del grado precedente (solitamente la Corte d’Appello), diventa definitiva e non può più essere contestata. La controversia si chiude permanentemente.
Quali sono le conseguenze economiche del rigetto di un ricorso in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso e ha perso (ricorrente) è tenuta, oltre al pagamento delle spese legali della controparte, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all’inizio del giudizio di Cassazione. Questo, di fatto, raddoppia il costo della tassa iniziale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le leggi e seguito le procedure corrette, senza entrare in una nuova valutazione dei fatti della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13013 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19771/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale e legale rappresentante NOME COGNOME, elett.te domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall”avv. NOME COGNOME 8C.F. CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso, -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura a margine del controricorso,
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n.340/2019 depositata l’ 8.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Visto l’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
sì deciso nella camera di consiglio del 23.4.2024
Il Presidente NOME COGNOME