Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23717/2023 R.G. proposto da:
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. SRAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
I, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. UL
-controricorrente-
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 2555,2024
22732f2024
uata pubblicazione 12,1118,2024
N COGNOME CODICE_FISCALE . A. g e r r i l e, ra I e avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO d ume COGNOME 9 i PIO 487NUMERO_DOCUMENTO depositata il 29/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Matera, nel giudizio di riconoscimento giudiziale di paternità promosso da RAGIONE_SOCIALE.L.
, dichiarò che questa era figlia di COGNOME S.S. ancorando la decisione al rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test del DNA e al contenuto di una conversazione telefonica registrata intercorsa tra le parti in causa; respinse le domande di mantenimento e risarcitorie.
La Corte distrettuale di Potenza ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
Segnatamente, quanto alla contestazione mossa in merito all’ammissione della consulenza tecnica ematologica siccome meramente esplorativa, la ha respinta sul rilievo che la consulenza in questione è strumento istruttorio officioso indefettibile ne giudizio di accertamento della paternità e, quindi, la sua richiesta non può ritenersi esplorativa. Ha quindi rimarcato che, come affermato dallo stesso Tribunale, il rifiuto di sottoporsi all’esam costituisce comportamento valutabile dal giudice ex art.116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario, da consentire esso solo di ritenere fondata la domanda.
Quando al deposito della trascrizione della conversazione telefonica intercorsa tra le parti e della sua utilizzabilità affermato che le registrazioni fono e video possono costituire prova in giudizio, e ricadono sotto la disciplina degli artt. 2712 c.c. e conseguenza, possono provare le cose e i fatti in ess rappresentati, purché la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime, rimarcando che la loro efficacia probatoria può essere limitata qualora la parte
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Nun rero di raccolta nei cui confronti sono state prodotte ne effettui il disconoscime uata puoi° icazione 12/138/2024 tempestivamente con contestazione precisa e chiara, indicando le ragioni per le quali la registrazione è inattendibile, circostanza ch non ricorreva nel caso in esame.
Sulla scorta di tale premessa, la Corte di appello ha respinto il gravame e confermato la prima decisone.
ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, illustrati con memoria. U.L. ha replicato con controricorso e memoria. S.S.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115- 116- 118- 132 c.p.c. e degli ar 2712- 2727 e 2729 c.c in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e c.p.c.
A parere del ricorrente la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto priva di uno specifico disconoscimento la trascrizione della telefonata registrata intercorsa tra le parti il 12 aprile 20 allegata alla seconda memoria di parte attorea del 16.01.2020, nonostante il tempestivo, espresso e totale disconoscimento dell’oggetto delle registrazioni e la recisa contestazione.
3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115- 116- 117- 118- 132 c.p.c. e degli ar 269- 2727 e 2729 c.c in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e c.p.c., in ordine alla valutazione compiuta in merito al rifiu opposto all’effettuazione dell’esame del DNA anche, occorrendo, previo rilievo della questione di legittimità costituzionale degli ar 115,116, 61 e 191 c.p.c. ed artt. 269 e 2967 c.c., per contras con gli artt. 3,13 e 24 Cost., nella parte in cui consentono che giudice possa trarre argomenti di prova a sfavore della parte che non ha prestato la sua libera manifestazione del consenso alla disposizione eio all’esecuzione di misure che comunque incidono
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dcolta g.uerale 22 r sulla COGNOME libertà personale della stessa parte al di fuori Numero COGNOME732/2024 i oni lie ata puhob icazione 12/138/2024 specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge.
4.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 75 130 e 183 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3-4 c.p.c.
Il ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio di appello, nella misura di eur 6.946,00, oltre accessori, ai sensi del d.m. n. 55/2018 aggiornat per effetto del d.m. n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, i favore della parte appellata, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
La statuizione viene espressamente censurata in relazione vuoi alla determinazione della somma liquidata, vuoi alla sua attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, sul rilievo che parte appellata risultava ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di prime cure.
5.1.- Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, va rigettato.
5.2.- Quanto al rifiuto opposto all’esame del DNA, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità – sul duplice presupposto che la corretta interpretazione dell’art. 269, secondo e quarto comma, cod.civ., conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità, e che, dunque, in un siffatt contesto operativo, il giudice può liberamente valutare le prove, non sussistendo limiti legali (art. 116, primo comma, cod.proc.civ.), e trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (art. 116, secondo comma, cod.proc.civ.) – attribuisce valore decisivo, in controversie come quella in esame, alla mancata accettazione della parte degli accertamenti tecnici di tipo ematico biologico, ove non adeguatamente giustificata.
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u r e t t paci:3°11.1 11g jLIF I Costituisce, invero, orientamento consolidato (cf ri l . Cass. n. 23958/2018 e Cass. n. 32308/2018, in motivazione) quello secondo cui, nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fa stessi. è necessario e sufficiente, in tal caso, che la parte deduc fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr Cass. n. 6155/2009; Cass. n. 4792/2013). Nei procedimenti in questione, tale mezzo istruttorio rappresenta, attesi i progress della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accert l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia fatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l’aus di competenze tecniche particolari (cfr. Cass. n. 14462/2008).
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21227/0382f2 f2002244
Nei giudizi suddetti, peraltro, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra i presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod.civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di un gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondament
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attinenti allo status (cfr. Cass. n. 3479/2016; Cass. n N . urno 2 d46596q§erale 22732f2024 6atlpubbfrcalione 12/1118/2024 in motivazione).
Inoltre, merita di essere ricordato l’ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagin ematologiche – nella specie opposto dal COGNOME S.S. RAGIONE_SOCIALE l- costituisce un comportamento valuta bile da parte del giudice, ex art. 116 secondo comma, cod.proc.civ., di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 7092/2022; Cass. n. 28886/2019; Cass. n. 32308/2018; Cass. n. 16356/2018; Cass. n. 26914/2017; Cass. n. 18626/2017; Cass. n. 3479/2016; Cass. n. 6025/2015; Cass. n. 12971/2012; Cass. n. 11223/2014). In altri termini, sebbene la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gl accertamenti sul DNA non sia coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod.proc.civ. (cfr. Cass. n 32308/2018).
Giova, COGNOME infine, COGNOME rimarcare, COGNOME che COGNOME sono COGNOME state COGNOME ritenute manifestamente infondate: i) la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 269, secondo comma, cod.civ., secondo la quale la prova della paternità o maternità naturale può essere data con ogni mezzo, alla luce di un preteso contrasto con l’art. 30 Cost., quarto comma, secondo il quale “la legge detta i limiti per la ricerca della paternità” (cfr. Cass. 8059/1997); il) la questione di legittimità costituzionale violazione degli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost., – del combina disposto dell’art. 269 cod.civ., e degli artt. 116 e 118 cod.proc.c ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici a fine dell’espletamento dell’esame del DNA. Invero, dall’art. 269
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cod.civ. non deriva una restrizione della libertà personale, a , v a e r n o u t COGNOME ub licazione 12/1118/2024 soggetto COGNOME piena COGNOME facoltà COGNOME di COGNOME determinazione COGNOME in COGNOME merito all’assoggettamento, o meno, ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltr rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non p ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambi del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675 (cfr. Cass. n 14458/2018).
La decisione impugnata si è attenuta a questi principi e risulta immune da vizi, avendo chiaramente ritenuto che il rifiuto di sottoporsi all’esame del DNA era elemento indiziario di così elevato valore da consentire, da solo, di ritenere fondata la domanda di accertamento giudiziale della paternità, che ha accolto, e la seconda censura risulta manifestamente infondata.
6.1.- Rispetto a tale statuizione le considerazioni svolte dall Corte di merito in ordine alla trascrizione della telefonata intercorsa tra le parti, che esprimono un mero argomento a sostegno ovvero una seconda ratio, sono inidonee a inficiare la decisione, anche ove la prima censura, che va, pertanto, dichiarata inammissibile, si dovesse rivelare fondata.
6.2.- Va osservato che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U. n.7931/2013; Cass. n. 4293/2016; Cass. n. 16314/2019).
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Nurnero sezionale 2555f2024
Tuttavia, ove tutte le rationes decidendi sia no stat m 9 m c d e r n c su rate, coita generale 22732,2024 la resistenza di una di esse all’impugnazione rende, invertaibbdeion e 12,NUMERO_DOCUMENTO tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perch l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass. n.3633/2017).
Nel presente caso, la resistenza della ratio fondata sul rifiuto a sottoporsi all’esame del DNA rende ultronea la verifica della prima censura, che risulta inammissibile.
7.- Il terzo motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Invero la doglianza è argomentata in relazione alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’originaria attrice in primo grado, mentre in nessun passaggio è riferito e/o documentato che in fase di gravame venne reiterata la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dall’appellata, che nel controricorso lo esclude.
8.- In conclusione, il ricorso va rigettato, infondato il secondo motivo, inammissibili i motivi primo e terzo. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore COGNOMENOME> del COGNOME procuratore COGNOME della COGNOME controricorrente COGNOME dichiaratosi antistata rio nel controricorso.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 4.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
COGNOME
Nc ynero sezionale 2555f2024 – Dispone che in caso di diffusione della presente or inanza Numero do raccoita generale 22732,2024 siano omesse le generalità delle parti e dei soggettioinpu INDIRIZZO,1118f2024 menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima