Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18041 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7123-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME;
– controricorrente –
Oggetto
Legittimità licenziamento per rifiuto presentazione al lavoro ripristinato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 136/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/12/2020 R.G.N. 193/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 31 dicembre 2020, la Corte d’appello di Trieste ha rigettato il reclamo dei lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, delle domande di impugnazione dei licenziamenti, siccome illegittimi per la pretesa assenza dal lavoro, loro intimati il 2 febbraio 2015 da RAGIONE_SOCIALE, per effetto del ripristino del loro rapporto (con assegnazione di mansioni corrispondenti o equivalenti all’inquadramento posseduto e al pagamento delle retribuzioni maturate, detratto quanto percepito dalla prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE), cui essa era stata condannata. E ciò, a seguito dell’accertamento di inapplicabilità nei confronti dei suddetti lavoratori dell’art. 2112 c.c., con le due sentenze favorevo li del Tribunale di Trieste n. 304/2014 e n. 314/2014, in conseguenza dell’inesistenza (nell’operazione del loro trasferimento, insieme con altri lavoratori, da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, di nuova costituzione, per effetto della scissione parziale della prima) di un autonomo ramo d’azienda e del mantenimento, pertanto, del loro rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d’appello ha ribadito la legittimità del licenziamento intimato per l’assenza ingiustificata dei lavoratori, rifiutatisi di riprendere il lavoro, nonostante gli espressi inviti della datrice, in ottemperanza alle citate sentenze di condanna al detto ripristino, provvisoriamente esecutive, ancorché impugnate
dalla medesima società e successivamente confermate dalla Corte d’appello triestina ed ormai in giudicato per il rigetto dei ricorsi avverso di esse, con le sentenze di questa Corte n. 18954/2020 e n. 20240/2020;
con atto notificato il 1° marzo 2021, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 337, secondo comma, 336, secondo comma c.p.c. e 1183 c.c. in relazione agli artt. 1206 ss. c.c. e 18 legge n. 300/1970, per inefficacia immediata della sentenza n. 304/2014 del Tribunale di Trieste, in quanto di accertamento e costitutiva e pertanto non provvisoriamente esecutiva prima del suo passaggio in giudicato, non potendo l’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni delle parti essere alterato prima della definitività della pronuncia, in quanto suscettibile di immutazione giuridica; neppure esistendo un obbligo del lavoratore creditore di ricevere la prestazione (di ripristino del rapporto di lavoro) del datore di lavoro debitore, che ha la facoltà di liberarsi dalla prestazione con la costituzione in mora del primo, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 1206 ss. c.c. (primo motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 111, sesto comma Cost., per omessa motivazione sulla necessità di fissazione del termine
previsto dall’art. 1183 c.c. di esigibilità della prestazione lavorativa (secondo motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
secondo un proprio orientamento consolidato, meritevole di continuità in quanto condiviso per la sua correttezza, questa Corte reputa che, prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale sia dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo. Sicché, la stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell’atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e, con questa, l’esigenza di una sua immediata attuazione, sia pure temporanea, nell’attesa del formarsi del giudicato e indipendentemente da questo (Cass. 25 giugno 2018, n. 16694; Cass. 3 luglio 2019, n. 17785; Cass. 14 maggio 2020, n. 8952, in motivazione sub p.to 2.1, in tema di accertamento di illegittimità di trasferimento di ramo d’azienda, comportante la condanna della datrice cedente alla reintegrazione del lavoratore, che aveva formalmente offerto la propria prestazione, oltre che al pagamento in suo favore di una somma a titolo risarcitorio).
D’altro canto, non è consentita l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, essendo necessario il passaggio in giudicato soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria sia legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività
rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti; essendo consentita invece quando la statuizione di condanna sia meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato (Cass. 8 ottobre 2021, n. 27416, che nella specie ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l’esecuzione provvisoria del dictum giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo);
tanto più, la provvisoria esecutività è consentanea a sentenze, ancorché all’epoca non ancora in giudicato, di natura certamente non costitutiva come quelle del Tribunale di Trieste (n. 304/2014 e n. 314/2014), bensì di accertamento dell’invalidità del trasferimento (nell’ambito dell’operazione di cessione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, per scissione parziale, a norma dell’art. 2506 c.c.) di lavoratori, tra i quali gli odierni ricorrenti, comportanti l’inopponibilità nei loro confronti degli e ffetti dell’art. 2112 c.c. nonché, a fortiori , recanti la condanna al ripristino del loro rapporto di lavoro (con assegnazione di mansioni corrispondenti o equivalenti all’inquadramento posseduto) e al pagamento delle retribuzioni maturate;
4.1. è poi noto l’indirizzo giurisprudenziale, parimenti consolidato, di questa Corte in ordine all’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e del pagamento delle retribuzioni al lavoratore dal momento della sua costituzione in mora del datore di lavoro, per effetto della costituzione de iure del rapporto, senza detrazione di quanto percepito dal medesimo
dal rapporto proseguito de facto con il cessionario dell’azienda, in conseguenza dell’accertata invalidità del trasferimento d’azienda (o di suo ramo), per la duplicità dei rapporti, realizzandosi l’unicità del rapporto sul presupposto della legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c. (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784, in motivazione sub p.ti 6.2 ss.; Cass. 7 agosto 2019, n. 21158, in motivazione sub p.ti 4.2 ss.; Cass. 30 ottobre 2023, n. 30087, in motivazione sub p.to 4); 5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i lavoratori ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 10 aprile 2024
Il Presidente (dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME)