Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23709/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, con domicilio digitale ex lege ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio digitale ex lege ; rappresentat i e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata telematicamente al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 732/2022, depositata il 23/6/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c., NOME e NOME COGNOME chiesero accertarsi l’inefficacia del recesso esercitato ex art. 27 della l. n. 392/1978 da NOME COGNOME e NOME COGNOME (conduttori di due immobili di proprietà dei ricorrenti, adibiti a studio veterinario), con conseguente condanna degli stessi al pagamento dei canoni di locazione fino alla naturale scadenza del contratto (31/8/2022); in subordine, domandarono la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni conseguenti alle opere di ristrutturazione compiute dai conduttori e per l’occupazione di spazi estranei al contratto di locazione. I conduttori proposero una serie di domande riconvenzionali.
Il Tribunale di Cremona, sul presupposto della ritenuta legittimità del recesso, rigettò le domande dei ricorrenti (tranne quella risarcitoria, che accolse per la somma di € 39.850,88) e dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali dei resistenti, compensando le spese processuali.
La Corte d’appello di Brescia rigettò l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, confermando il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui ‘la dismissione della detenzione dell’immobile non dipesa da arbitraria volontà del conduttore, ma da esigenze esterne, costituite dal rilevante grado di litigiosità risultante dai fatti denunciati dal conduttore e provati mediante la escussa prova testimoniale’ (pag. 11 della sentenza in questa sede impugnata). Inoltre, ‘analoga intollerabilità della situazione ritenersi discendere anche dall’inerzia del proprietario/locatore nell’intervenire per risolvere le manifestate infiltrazioni d’acqua nei locali locati’ (pag. 12). Venne confermata anche l’affermazione relativa alla natura ingiustificata del rifiuto dei locatori di ricevere la riconsegna dell’immobile, per non avere essi fornito ‘la prova della tipologia dei danni riscontrati nell’immobile, al fine di accertare se
(…) fossero incidenti sulla struttura del bene e richiedessero interventi gravosi e straordinari, non potendo (…) limitarsi a fare riferimento alla stima dei danni fatta dal consulente tecnico d’ufficio, senza offrire elementi decisivi a supporto della deduzione della legittimità del rifiuto alla consegna’ (pag. 13). I giudici bresciani, infine, si allinearono alla decisione di prime cure anche relativamente al l’invocato danno da occupazione sine titulo di immobili diversi da quelli oggetto del contratto di locazione, escludendo che fosse stata fornita la dimostrazione dei relativi presupposti.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis
.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la ‘nullità della sentenza per omessa pronuncia ; violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) ‘, per non essersi la Corte d’appello pronunciata su alcune circostanze dedotte dal COGNOME, le quali, ove tenute in considerazione, avrebbero ricondotto i comportamenti ‘non consoni’ di quest’ultimo (addotti dai conduttori quale ragione giustificativa del recesso) nell’alveo di una legittima reazione a condotte – queste sì – illegittime, poste in essere dai titolari dello RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
Invero, ‘ il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione
specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto ‘ (Cass., n. 28308/2017; conf., Cass., n. 18797/2018) . Nel caso di specie, ciò su cui si lamenta che il giudice di merito non si sia pronunciato non è né una domanda né un’eccezione, bensì la mancata considerazione di mere circostanze di fatto rilevanti ai fini dell’integrazione della fattispecie dedotta in giudizio dalla controparte (il recesso dal contratto di locazione), suscettibili di essere veicolate alla cognizione del giudice di legittimità unicamente attraverso il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., vale a dire per il riflesso che esse avrebbero potuto spiegare sulla motivazione fornita dalla sentenza impugnata. Si deve tenere presente, infatti, che ‘ il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ (Cass., n. 27551/2024).
Da tale angolo visuale, non v’è dubbio che la motivazione non possa dirsi viziata per il sol fatto che non abbia esplicitamente preso in considerazione tutte le deduzioni della parte soccombente, tenuto conto che ‘ non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed
adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi ‘ (Cass., n. 7662/2020).
Con il secondo motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1177, 1575, 1587, 1590 e 1591 c.c., per non avere la Corte d’appello correttamente apprezzato la gravità dei danni provocati agli immobili dai conduttori, suscettibile di giustificare il rifiuto della parte locatrice di riceverne la riconsegna, con conseguente diritto di quest’ultima al risarcimento dei danni anche ai sensi dell’art. 1591 c.c. , per il tempo necessario all’esecuzione delle necessarie opere di ripristin o.
Il motivo è inammissibile.
Secondo Cass., n. 39179/2021, ‘ allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell’art. 1220 c.c., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto ‘ (conf., Cass., n. 12977/2013).
Il Tribunale di Cremona, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. svolta, aveva ritenuto che le condizioni dell’immobile al momento in cui era cessato il contratto di locazione esibissero un deterioramento derivante dall’omessa manutenzione ordinaria, al quale sarebbe stato possibile porre rimedio mediante lavori della durata di circa sessanta giorni. Fermo restando l’obbligo di risarcimento del danno (quantificato, sulla base dei costi di ripristino, in € 39.850,88) , il
giudice di primo grado aveva, conseguentemente, rigettato la domanda ex art. 1591 c.c., ritenendo illegittimo il rifiuto di ricevere la riconsegna del bene da parte dei locatori , a fronte dell’offerta reale effettuata dai conduttori. La Corte d’appello di Brescia ha confermato tale statuizione, ritenendo che non fosse emersa una tipologia di danni ‘strutturali’, tali da richiedere interventi così gravosi da giustificare il rifiuto di riconsegna da parte del COGNOME. Il ricorrente contesta tale conclusione, opponendovi le evidenze documentali (consulenza tecnica di parte e fotografie alla stessa allegate) prodotte nel primo grado di giudizio. In particolare, a pag. 28 del ricorso, si legge: ‘ alcune delle risultanze della CTU ed anche la quantificazione dei danni così come elaborata dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO sono state sottoposte a critica dall’esponente, così come risulta dalle puntuali deduzioni del suddetto tecnico di parte, Geom. COGNOME, riportate alle pagine 2735 della relazione di CTU’ (pag. 28 del ricorso). Orbene, al di là della (contestata) pertinenza del richiamo, da part e della sentenza d’appello, del precedente di cui a Cass., n. 26543/2021, tali deduzioni si riducono alla contrapposizione di una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto rispetto a quella operata dai giudici bresciani, che sollecita un nuovo apprezzamento del merito del giudizio, precluso alla Corte di cassazione. Senza dire, dall’angolo visuale dell’ammissibilità del motivo, che esso non è corredato dalla riproduzione delle evocate parti della c.t.u. e della c.t.p., nelle quali è stata compiuta la descrizione dei danni e la quantificazione delle spese per il relativo ripristino, nonché dalla risposta del c.t.u. ai rilievi formulati dal c.t.p. al suo elaborato.
3. Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sempre con riguardo alla gravità dei danni riscontrati, negata dal giudice di seconde cure nonostante la dimostrazione fornita dall’odierno ricorrente mediante la c.t.p. a firma del geom. COGNOME. La Corte territoriale -a dire del ricorrente -avrebbe ‘omesso del tutto di esaminare l’intero materiale portato alla sua
attenzione sia negli atti di causa che con gli scritti dei tecnici, con specifico riguardo alla sussistenza ed alla prova, altresì, del danno lamentato dal AVV_NOTAIOCOGNOME e derivante, sempre, dalla illegittima incuria dello RAGIONE_SOCIALE nell’obbligo di custodia e manutenzione del bene locato’ (pag. 32 del ricorso).
Il motivo è inammissibile, anzitutto sotto il profilo della cd. doppia conforme (entrambe le sentenze di merito, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, fondano la valutazione dell’illegittimità del rifiuto di riconsegna sulla qualificazione delle opere di ripristino come ‘ordinarie’) , e comunque perché ‘ il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ‘ (Cass., n. 32505/2023). Per quel che riguarda – più specificamente – le risultanze della c.t.u., il ricorrente – a ben vedere – non contesta i rilievi oggettivi effettuati dal c.t.u. (il quale – a dire dello stesso ricorrente ‘ha rilevato la sussistenza di tutti i vizi già indicati dal perito di parte’: pag. 31 del ricorso), ma la valutazione di ‘gravità’ de lle relative risultanze (si legge, a pag. 32 del ricorso, che ‘i danni accertati anche in sese di relazione tecnica d’ufficio erano assolutamente gravi (…), anche alla luce sia dell’economia del contratto che delle condizioni delle parti (…)’) . Si è fuori, dunque, dal perimetro del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., il quale ‘ consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia
recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare ‘ (Cass., n. 18886/2023; Cass., n. 7716/2024), non essendo la consulenza tecnica suscettibile di rilevare essa stessa come fatto storico ai sensi della richiamata disposizione, ‘ risolvendosi la critica ad essa nell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio ‘ (Cass., n. 8584/2022 ; conf., Cass., n. 6322/2023). Senza dire, ancora una volta in punto di ammissibilità del motivo, che ‘ la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione ‘ (Cass., n. 19989/2021), mentre, nel caso di specie, il ricorso si limita genericamente a rimandare all ”intero materiale portato alla sua attenzione sia negli atti di causa che con gli scritti dei tecnici, con specifico riguardo alla sussistenza ed alla prova, altresì, del danno lamentato dal DrCOGNOME e derivante, sempre, dalla illegittima incuria dello RAGIONE_SOCIALE nell’obbligo di custodia e manutenzione del bene locato’ (pag. 32 del ricorso).
4 . In definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 4.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME