Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2584 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 2584 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 8815/2023 del CONSIGLIO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 09/10/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del l’AVV_NOTAIO, il quale chiede che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso.
Fatti di causa
Ai fini del conseguente trattamento economico e RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione di carriera, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica di ispettore superiore SUPS RAGIONE_SOCIALEa Polizia di RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dall’1 -1-2001 anziché dal 5-7-2002.
Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha riformato la decisione su gravame del RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado, e conseguentemente improcedibile l’appello per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il ricorrente si era lim itato a proporre un’azione di mero accertamento del proprio diritto alla retrodatazione giuridica del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica ottenuta per meriti straordinari, nonostante l’acquiescenza ai precedenti provvedimenti d’inquadramento.
NOME ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, denunciando un illegittimo rifiuto di giurisdizione su diritti soggettivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
È stata formulata una proposta di definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., nel senso RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità.
Il ricorrente ha chiesto la decisione collegiale e ha depositato una memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
I. -È necessario premettere che il ricorrente ha riassunto la causa dinanzi al Tar dopo che il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, in sede consultiva, aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, assumendo che la situazione vantata fosse da qualificare come di diritto soggettivo.
Oggi il ricorrente lamenta che il medesimo Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, decidendo sull’appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione contro la decisione del Tar che aveva accolto il ricorso facendo applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 224 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, abbia riformato quella decisione dichiarando ‘ che la posizione soggettiva del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento non è qualificabile come diritto soggettivo bensì come interesse legittimo ‘, con
conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione di accertamento del diritto che era stata proposta.
In tal guisa la tesi sostenuta dal ricorrente è che il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, che pure ha giurisdizione esclusiva in ordine al rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALEa Polizia RAGIONE_SOCIALE, avrebbe rifiutato la propria giurisdizione in ordine al diritto soggettivo già sancito dal parere del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE in sede consultiva (oltre che dalla sentenza del Tar); sicché si porrebbe nel caso di specie un problema di giurisdizione, stante la duplicità insita nella giurisdizione esclusiva.
In altre parole, l ‘indebita qualificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa quale interesse legittimo avrebbe determinato, nella sentenza impugnata, la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione nel termine di decadenza quale situazione esaurita, quando invece l’azione si sarebbe dovuta considerare proposta correttamente nell’ambito del termine prescrizionale dei diritti soggettivi.
II. – Il ricorso è inammissibile nel senso di cui alla proposta di definizione, perché, come già osservato in questa, il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE non ha stabilito di non poter conoscere la domanda in quanto estranea alle proprie attribuzioni giurisdizionali.
Tutt’al contrario, giustappunto facendo leva su tali attribuzioni, ha ritenuto che in capo al ricorrente si fossero ormai consolidate situazioni giuridiche ostative, divenute intangibili in virtù RAGIONE_SOCIALEa definitività di provvedimenti amministrativi non impugnati.
Da questo punto di vista quei provvedimenti dovevano considerarsi ‘impermeabili anche rispetto agli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 224 del 2020′, con la quale giova ricordare – è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335/82 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento RAGIONE_SOCIALEa dec orrenza giuridica RAGIONE_SOCIALEa qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che avesse conseguito la medesima qualifica all’esito RAGIONE_SOCIALEa selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
III. -Insistere sul tema RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica soggettiva come diritto soggettivo o interesse legittimo (nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva) non sposta i termini del problema quanto al rifiuto di giurisdizione.
Difatti -come rettamente osservato nella proposta di definizione -il rifiuto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione è integrato dalla ben diversa ipotesi in cui il giudice amministrativo assuma che una fattispecie sia estranea alle proprie attribuzioni giurisdizionali, così che la domanda non possa essere da lui conosciuta affatto.
IV. – Non può sindacarsi, invece, sotto il profilo del rifiuto di giurisdizione, ciò che si risolva in un concreto (per quanto erroneo, secondo la tesi del ricorrente) esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione stessa, integrato dal rilievo di inammissibilità di una domanda colta in riferimento alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa situazione vantata.
Tale errore, ove anche esistente, si colloca nei limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e non è denunciabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 362 cod. proc. civ. (v. tra le moltissime Cass. Sez. U n. 17048-24, Cass. Sez. U n. 2605-21, Cass. Sez. U 7762-20).
V. -Ne segue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese vengono regolate secondo soccombenza.
Essendo il giudizio di legittimità definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., vanno altresì applicati il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 stesso codice, con quantificazione degli importi come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito; condanna, inoltre, il ricorrente al pagamento, a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, RAGIONE_SOCIALEa somma di 2.000,00 EUR ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di 1.500,00 EUR ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili, addì 14