Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12699 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33429-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1238/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2019 R.G.N. 2353/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1238/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
CC
aveva accolto il ricorso presentato dal lavoratore in epigrafe indicato accertando che la RAGIONE_SOCIALE era tenuta ad assumere quest’ultimo, alle proprie dipendenze, dal 9.6.2014, con le medesime mansioni, lo stesso inquadramento nel 4° livello CCNL RAGIONE_SOCIALE ed orario di lavoro di 40 ore settimanali, con condanna altresì della società al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni pari ad euro 2.163,93 mensili, sempre dal 9.6.2014 sino alla effettiva ripresa del servizio.
La originaria pretesa era fondata sul fatto che il lavoratore, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE dal 2.4.1972 al 9.6.2014, inquadrato nel 4° livello del CCNL per i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e con mansioni di impiegato di portineria, posto in CIGS per la durata di mesi 12, pur essendo inserito nei nominativi risultanti dall’elenco allegato dalla RAGIONE_SOCIALE e comunicato alla RAGIONE_SOCIALE -che subentrata nel rapporto di appalto si era impegnata ad assumere tali dipendenti- era, invece, stato, poi, oggetto di rifiuto all’assunzione da parte della nuova appaltatrice.
I giudici hanno rilevato che: a) l’azione proposta dal lavoratore non era soggetta ad alcun termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010; b) il servizio di portineria, cui era addetto l’originario ricorrente, rientrava tra quelli oggetto del cambio appalto e ciò che rilevava era il fatto che il nominativo del lavoratore fosse inserito tra quelli indicati nella comunicazione ufficiale inviata alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE e che fosse in possesso di una anzianità di almeno quattro mesi giusta quanto previsto dall’art. 4 CCNL RAGIONE_SOCIALE; c) la fattispecie concreta rientrava pacificamente nella ipotesi sub a) del menzionato art. 4 CCNL RAGIONE_SOCIALE; d) il rifiuto illegittimo all’assunzione costituiva inadempimento contrattuale da cui scaturiva il diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 cc; e) il pregiudizio andava commisurato alla retribuzione goduta nel rapporto con la precedente appaltatrice in luogo del minimo retributivo previsto dall’applicato CCNL per i lavoratori svolgenti mansioni di pulizia.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso il lavoratore.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte omesso l’esame e la pronuncia sul tredicesimo motivo di appello della Società articolato nella denuncia di un vizio di ultra petizione, in cui era incorso il Tribunale, costituito dalla condanna al ‘pagamento in favore… del risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni maturate dalla data del 9.6.2014 fino all’effettiva ripresa del servizio sulla base dell’ultima retribuzione di euro 2.163,93, oltre accessori dalla sentenza al saldo’ , laddove il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si era limitato a formulare una domanda retributiva e non risarcitoria.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 4 del CCNL del 31.5.2011 per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizio RAGIONE_SOCIALE/multiservizi, laddove la Corte aveva ritenuto che il preteso risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione da parte dell’impresa cd. ‘subentrante’, nell’ambito del cd. ‘cambio d’appalto’, doveva essere commisurato alla ‘retribuzione goduta nel rapporto con la precedente appaltatrice in luogo del minimo retributivo previsto dall’applicato CCNL per i lavoratori svolgenti mansioni di pulizia.
Il primo motivo è infondato.
Invero, va sottolineato che, come si evince chiaramente dalla trascrizione della domanda introduttiva riportata da entrambe le parti negli rispettivi atti del presente giudizio (ricorso e controricorso), il Cangioli aveva adottato la seguente formula: ‘Inoltre il ricorrente ha diritto al pagamento delle retribuzioni mensili dalla mancata assunzione del 9.6.2014 fino all’effettiva assunzione. Comunque ha diritto al risarcimento danni anche in caso di mancata assunzione’ .
Il primo giudice ha qualificato la domanda in termini di richiesta di risarcimento danni in quanto il petitum era finalizzato ad ottenere tale forma di tutela parametrata al mancata pagamento delle retribuzioni ed il motivo 13 bis dell’atto di appello, con il quale si censurava un vizio di ultra-petizione, sull’assunto che il lavoratore si fosse limitato a formulare un mera domanda di natura retributiva e non anche risarcitoria, non era assolutamente idoneo a criticare la qualificazione della domanda rispetto all’interpretazione data dal primo giudice, in quanto non veniva specificata dall’impugnante alcuna violazione dei criteri esegetici in tema di analisi dell’atto processuale di parte.
La Corte di merito, quindi, scrutinando le doglianze sotto il profilo risarcitorio della domanda, come riconosciuto dal primo giudice e non idoneamente censurato, ha di fatto, in modo implicito, respinto l’opzione interpretativa dell’appellante la quale, va ribadito, era stata genericamente prospettata.
E’ opportuno ricordare che non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello né quello del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorquando il motivo di gravame deve intendersi implicitamente respinto ed assorbito dalla pronuncia di rigetto, sul capo della domanda, che sia incompatibile con la diversa impostazione logico-giuridica della impugnazione.
Anche il secondo motivo è infondato.
In primo luogo, devono essere evidenziati due profili sottolineati dai giudici di seconde cure e che non sono stati oggetto di specifica censura da parte della odierna ricorrente: il primo è che si trattava di una liquidazione del danno in via equitativa; il secondo è che l’appello proposto, secondo la Corte territoriale, era privo di pregio perché esprimeva una generica contestazione sul quantum debeatur.
Tali aspetti processuali non sono stati efficacemente e specificamente criticati nel motivo del presente ricorso per cassazione.
In secondo luogo , rileva il Collegio che la pronuncia impugnata, in relazione all’art. 4 del CCNL RAGIONE_SOCIALE applicato alla fattispecie in esame, è conforme, sia sull’ an che sul quantum ,
all’orientamento di legittimità affermato con l’ordinanza Cass. n. 22095/2023, cui si intende dare seguito, secondo il quale in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell’ambito applicativo del citato art. 4 CCNL RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento del danno destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro.
Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all’ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l’obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell’art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l’intero periodo dell’inadempimento dell’obbligo di assunzione, salva la prova – della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente – di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.
Ciò in un contesto in cui si era in presenza di un cambio appalto, ove il lavoratore aveva diritto ad essere assunto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali dal nuovo appaltatore.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2024