Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5930 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9803/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 19584/2022 depositata il 09/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE disposto nei confronti di COGNOME NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 20-9-2022, a seguito RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE del 129-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE notificato il 9-9-2022. Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sollevate dalla difesa mediante deposito di memoria scritta e poi sintetizzate in udienza in quanto già eccepite davanti al Giudice di Pace che le aveva, motivatamente, respinte. In particolare il Tribunale affermava che occorreva avere riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento mentre l’atto presupposto poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale, a meno di difetti macroscopici che, nel caso di specie, non apparivano sussistenti. Infatti ‘ L’avvenuta identificazione sul T.N. e l’essere stato soccorso in mare rispondono ed attuano normative nazionali ed eurounitarie e non sono certamente incompatibili con l’ingresso illegale del trattenuto, avvenuto via mare, senza transitare per i regolari valichi di frontiera e in assenza di documenti ‘.
Con successivo provvedimento emesso l’8-11-2022 e comunicato il 9-11-2022, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza di riesame presentata dall’odierno ricorrente con riferimento al precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 22/9/2022. Il Tribunale affermava che: ‘ Il motivo posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame
altro non è che la ostinata riproposizione di eccezioni già precedentemente rigettate dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in relazione al decreto del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE. Alcuna censura ha mosso, invece, lo straniero al decreto con cui il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE ha disposto il suo trattenimento ex art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015. È proprio tale ultimo atto -e non altri -ad essere l’oggetto precipuo del giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che, in data 22 settembre 2022, ha nuovamente convalidato il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero. Non può non essere rilevato, dunque, che il ricorrente, con l’atto introduttivo del presente procedimento, ha svolto motivi di doglianza avverso un decreto questorile che non è stato oggetto RAGIONE_SOCIALE decisione che, in questa sede, chiede, invece, di riesaminare. Il 22 settembre 2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha, invero, così statuito: «i) l’unico presupposto cui occorre far riferimento, in questa sede, è la pretestuosità o meno RAGIONE_SOCIALE domanda di protezione internazionale richiesta, pre supposto RAGIONE_SOCIALE‘ordine del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emesso in data 20 settembre 2022 da cui il presente procedimento scaturisce, essendo di competenza del Giudice di pace ogni altra valutazione in ordine alla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di trattenimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE del 9 settembre 2022, basato sul decreto di espulsione del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘8 settembre 2022; ii) il caso in esame rientra nella previsione di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015, atteso che il trattenuto ha presentato la domanda, solo dopo il trattenimento; iii) dal complesso degli elementi in atti, emerge, con evidenza, l’obiettivo di ritardare o impedire l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione già disposta dal AVV_NOTAIO e prontamente eseguibile per il tramite di voli charter organizzati settimanalmente». Nulla il ricorrente ha dedotto o prodotto per contrastare le conclusioni compendiate nei termini or ora riportati. L’assenza di motivi idonei a provocare una rimeditazione RAGIONE_SOCIALEe determinazioni già assunte ai
sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015 determina il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame come in atti proposta da COGNOME ‘. 3. Avverso il suddetto ultimo provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALE Questura di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, 13, Cost. -indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento -rifiuto di riesaminare la misura del trattenimento per la ritenuta assenza di elementi di novità (Cass., nn. 17407/14, 24721/21, 41673/21, 18128/22)». Deduce il ricorrente che le contestazioni fondanti la richiesta di riesame non riguardavano il decreto di trattenimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, bensì la convalida del trattenimento da parte di un giudice territorialmente incompetente (il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in luogo del Giudice di Pace di Gorizia). Erroneamente, a parere del Tribunale, oggetto del giudizio di convalida del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero richiedente protezione internazionale sarebbe esclusivamente il decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15. Rimarca il ricorrente che le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato sono smentite dal consolidato orientamento di questa C orte sull’ambito del sindacato del Tribunale quale giudice del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero richiedente protezione internazionale, poiché sin dal 2014 la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato un’interpretazione ‘convenzionalmente’ -e dunque costituzionalmente -orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, D. Lgs. 286/98,
insegnando che ‘in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento (…) il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente (…) la manifesta illegittimità del decreto di espulsione’, come da pronunce di questa Corte citate. Inoltre richiama il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui la misura del trattenimento ‘ha natura cautelare ed è funzionale all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione con accompagnamento alla frontiera’ (Cass., n. 29152/22). Ad avviso del ricorrente risulta con chiarezza l’errata interpretazione fornita dal Tribunale, che ha rifiutato di sindacare la legittimità del trattenimento del ricorrente in ragione RAGIONE_SOCIALE circostanza che la doglianza non fosse relativa al decreto di trattenimento adottato dalla Questura di RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE domanda di protezione internazionale e fosse già stata precedentemente respinta in sede di convalida RAGIONE_SOCIALE misura, mentre dette circostanze non potevano esimere il giudice del trattenimento dal riesame RAGIONE_SOCIALE sua legittimità. La manifesta erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale di prime cure imporrebbe, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
2. Il motivo è fondato.
In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso un RAGIONE_SOCIALE (CPR), in conformità all’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione “selfexecuting”), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del “ne bis in idem”, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant’è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., non per la natura decisoria RAGIONE_SOCIALEe stesse ma
perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale (tra le tante Cass.24721/2021).
Il Tribunale non si è attenuto a detti principi, sicché l’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine del trattenimento amministrativo oggetto di convalida, pur persistendo in ogni caso l’interesse ad impugnare del ricorrente (tra le tante Cass.41292/2021).
3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021) , non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, de llo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALE parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione