Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5830 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26153/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ex lege
-resistenti-
avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE R. G. n. 2394/2021 depositato il 10/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 10 settembre 2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore di RAGIONE_SOCIALE in data 25-82021, convalidato dal Tribunale in data 27-8-2021, nei confronti di COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, all’esito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero .
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18947/2023, con cui era disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione dei ricorsi rimessi alla pubblica udienza del 30-3-2023 in ordine alla questione concernenti i riflessi RAGIONE_SOCIALEa violazione dei termini ex art.28 bis d. lgs.n.25 del 2008, i l ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. -Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, ed in particolare (a) RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 Direttiva 2008/115/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE , perché il Giudice del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento disposto dal questore presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, basato
esclusivamente su esigenze tecniche collegate all’organizzazione del rimpatrio, ma avrebbe dovuto applicare le misure non coercitive previste dall’art. 14 comma 1 bis, del T.U.I., disapplicando la normativa nazionale che risulta essere in contrasto con quella comunitaria sufficientemente determinata, e dunque auto applicativa, mentre rispetto a tale doglianza, il Tribunale aveva completamente omesso di pronunciarsi; (b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE per avere il Tribunale completamente omesso di pronunciarsi sulle doglianze contenute nel ricorso, confermando il provvedimento di convalida senza riesaminare le ragioni alla base RAGIONE_SOCIALEa sua adozione alla luce dei nuovi elementi e dei nuovi documenti prodotti dal ricorrente a corredo del suo ricorso di riesame (dichiarazione di ospitalità); (c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 28/bis, comma 2, del D. Lgs. 25/2008, in quanto risultavano violati i termini previsti dalla cd. ‘procedura accelerata’ pari a giorni 7+2, atteso che l’odierno ricorrente aveva manifestato la sua volontà di richiedere protezione internazionale in data 18.08.2021, la stessa era stata formalizzata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mediante materiale redazione del moRAGIONE_SOCIALEo C3, solo in data 24.08.2021, la sua audizione avanti alla Commissione Territoriale di Salerno era avvenuta in data 02.09.2021 e il provvedimento di rigetto era di data 06.09.2021; a tale riguardo rileva il ricorrente che il mancato rispetto dei termini RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata, pur non inficiando il procedimento, comporta RAGIONE_SOCIALEe conseguenze immediate a vantaggio del richiedente che, nel caso di specie, è quello di far venir meno il trattenimento del richiedente medesimo; (d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D. Lgs. 142/2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 35/bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008, poiché il Tribunale non aveva preso in considerazione le motivazioni addotte dal difensore del trattenuto, ed in special modo aveva omesso di verificare la sussistenza dei gravi motivi richiesti per il trattenimento in pendenza di procedura di protezione; (e) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del D. Lgs. 286/1998, che pr evede la possibilità di richiedere la proroga RAGIONE_SOCIALEa permanenza nel C.P.R. per
un periodo ulteriore rispetto alla prima frazione temporale concessa in sede di convalida, unicamente in caso di gravi difficoltà con riferimento all’accertamento sull’identità e RAGIONE_SOCIALEa nazionalità del trattenuto, ovvero l’acquisizione di documenti per il v iaggio, mentre, ad avviso del ricorrente, non erano stati indicati, né provati elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione ovvero che fosse necessaria un’ulteriore frazione temporale al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; in particolare la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente; (f) RAGIONE_SOCIALEa legge 17.10.2017 n.161, poiché la pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, ritenuta sussistente dalla RAGIONE_SOCIALE, era stata fermamente contestata dalla difesa del trattenuto, atteso che la misura cautelare custodiale applicata al ricorrente era stato oggetto di annullamento ad opera del Tribunale del Riesame di Roma con Ordinanza n. 566/2021 R.G. Libertà del 06.04.2021, prodotta in atti, per difetto di indizi di colpevolezza, mentre il Tribunale aveva affermato che non ricorrevano fatti nuovi a sosteg no RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame e non era stato effettuato alcun accertamento sulla pericolosità concreta ed attuale RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, come necessario in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama. 2. Il motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso un Centro RAGIONE_SOCIALE permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing ), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non
sussistendo in materia il limite del ne bis in idem , poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant’è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., non per la natura decisoria RAGIONE_SOCIALEe stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale (Cass. 24721/2021; Cass. 27076/2019; Cass. 22932/2017).
I primi due profili di censura, con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulle doglianze espresse nell’istanza di riesame, meritano accoglimento.
Il ricorrente riporta con sufficiente specificità le argomentazioni svolte nell’istanza di riesame, anche in ordine alla richiesta di applicazione di misure non coercitive e alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sua pericolosità sociale, rimarcando che quest’ultima era stata ritenuta insussistente dal Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 64-2021.
Per contro l’ordinanza impugnata si è limitata ad un mero richiamo all’ordinanza di convalida del trattenimento emessa in data 27 -82021 dallo stesso Tribunale, senza indicare neppure sommariamente le ragioni di condivisione di detto provvedimento e senza un ‘ effettiva e compiuta disamina RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive svolte con l’istanza di riesame, prendendo in considerazione solo la dichiarazione di ospitalità.
Il Tribunale non si è, pertanto, attenuto ai principi suesposti, in base ai quali sull’istanza di riesame si impone, data la natura del provvedimento di trattenimento, vale a dire di carattere restrittivo e incidente sulla libertà personale, un rinnovato ed effettivo scrutinio RAGIONE_SOCIALEe ragioni giustificative del provvedimento stesso, anche in relazione a fatti o deduzioni nuovi.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, restando assorbiti gli altri profili di doglianza e anche le questioni prospettate con l’ordinanza interlocutoria n.18947/2023. Di conseguenza va
cassata senza rinvio l’ordinanza impugnata , essendo il termine del trattenimento ormai scaduto.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto già sancito, tra le tante, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amminis trazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pi ù precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonché Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023