Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30464/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3394/2020 depositata il 06/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione la RAGIONE_SOCIALE si opponeva al precetto notificatole dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della complessiva somma di € 142.632,00 in forza di 32 cambiali di cui solo 5 già scadute. L’opponente contestava, da un lato, la sussistenza di un valido rapporto cartolare in termini di abusivo riempimento, di inesistenza ed inesigibilità dei titoli esecutivi, dall’altro la inesistenza del rapporto sottostante per difetto di prova in ordine all’adempimento
delle forniture da parte del creditore precettante.
Il Tribunale di Nola accoglieva parzialmente l’opposizione , dichiarando il diritto della RAGIONE_SOCIALE ad agire esecutivamente solo con riferimento alle cambiali scadute prima della notifica del precetto, con compensazione integrale delle spese di lite. Al riguardo, il Tribunale rilevava come l’opponente non avesse fornito la prova dell’insussistenza del rapporto di fornitura che, viceversa, trovava supporto nelle fatture depositate dalla creditrice. Inoltre, il giudice di primo grado respingeva la domanda dell’opponente fondata sul riempimento abusivo delle cambiali contra pacta, ritenendo che l’opponente avesse allegato un riempimento sine pactis con conseguente onere di proporre querela di falso.
Con sentenza del 21/07/2020 pubblicata il 06/10/2020 la Corte di Appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE disponendo la compensazione tra le parti delle spese di primo grado per 1/6, comprese quelle della fase di reclamo cautelare, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei 5/6, nonché la compensazione per metà delle spese di appello condannando l’appellante al pagamento in favore dell’appellata dell’altra metà.
Per quanto concerne la questione dell’abusivo riempimento asseritamente contra pacta, la corte territoriale confermava quanto sostenuto dal giudice di primo grado che aveva ritenuto che l’asserito abusivo riempimento delle cambiali, ove sussistente, sarebbe avvenuto sine pactis ed avrebbe dovuto essere contestato con querela di falso.
La querela proposta dall’appellante in via incidentale non veniva autorizzata dal giudice di secondo grado in forza
della disposizione contenuta nell’art. 99 disp. att. c.p.c. in quanto non confermata dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura speciale in occasione dell’udienza collegiale di cui all’art. 350 c.p.c..
Proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. avendo la Corte di Appello erroneamente disposto la compensazione delle spese anche per la fase di reclamo, sebbene la statuizione del giudice di primo grado disponesse esclusivamente la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito. Rileva la Corte il difetto di interesse della società ricorrente in ordine alla regolamentazione delle spese effettuata dalla corte distrettuale. Ed invero, la compensazione di 1/6 delle spese anche di reclamo risulta, sebbene erronea, favorevole rispetto alla statuizione contenuta nell’ordinanza di reclamo cautelare di condanna integrale della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese della fase cautelare.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la decisione in materia di regolamentazione delle spese di primo grado operata dalla Corte d’Appello per omessa valutazione del dato processuale nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
La pronuncia del Tribunale di Nola aveva compensato le spese sul presupposto dell’accoglimento parziale dell’opposizione a precetto.
La Corte territoriale avrebbe, ad avviso del ricorrente,
errato nel limitare la valutazione dell’esito del giudizio al solo primo grado, atteso che l’esito eventualmente da considerare ai fini della liquidazione delle spese non può essere limitato ad una sola fase di giudizio, ma all’esito complessivo dello stesso comprendente anche il grado d’appello.
Il motivo è fondato, ritenendo questa Corte condivisibile, nonché applicabile al caso di specie la pronuncia di questa Corte (Sentenza n. 15483 del 11/06/2008) secondo cui ‘la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando che erroneamente la corte di merito aveva ritenuto per il primo grado parzialmente vincitrice l’attrice e per l’appello parzialmente vincitrice la convenuta, disponendo la condanna alle spese, sia pure parziali, per un grado a carico di una parte e per l’altro a carico della controparte).’.
Orbene, la corte territoriale non ha fatto buon uso del suesposto principio giurisprudenziale distinguendo la soccombenza parziale nei due gradi di giudizio di merito, senza tener conto dell’esito finale della lite.
Il terzo motivo è assorbito dell’accoglimento della censura che precede.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 221 e 242, c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2702, c.c. per aver la Corte d’Appello di Napoli ritenuto l’eccezione di abusivo riempimento dei titoli cambiari qualificabile absque o sine pactis e non contra pacta.
Orbene, ritiene la Corte la censura fondata per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
E’ noto a questo collegio l’orientamento della Cassazione (Sentenza n. 18989 del 01/09/2010), richiamato dalla corte territoriale, secondo cui ‘Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione
della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.’.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che il documento privo di alcuni elementi essenziali non rimandasse ad un accordo fra le parti in ordine al suo successivo riempimento.
Più in particolare, la corte di appello ha ritenuto che le allegazioni dedotte dall’odierna controricorrente, secondo quanto prospettato in punto di fatto, non potessero qualificarsi come abusivo riempimento dei titoli cambiari contra pacta e non absque o sine pactis con conseguente inammissibilità delle richieste probatorie formulate al fine comprovarne la sussistenza.
Ed invero, la RAGIONE_SOCIALE ha sin dal giudizio di primo grado (atto di opposizione allegato 1 produzione primo grado in atti) prospettato la sussistenza di un accordo di riempimento dei titoli rilasciati alla RAGIONE_SOCIALE, deducendo quanto segue:
‘Accortosi della spirale ove era capitata, la RAGIONE_SOCIALE richiese alla RAGIONE_SOCIALE di definire le rispettive posizioni. Ad un incontro prefissato fu sottoposto alla COGNOME la sua posizione debitoria dovuta secondo la RAGIONE_SOCIALE Alle contestazioni del COGNOME le parti decisero che il dovuto ammontava a saldo ad euro 30.000 oltre interessi per euro 2.000 che sarebbe stato pagato a rate mercè il rilascio di 32 titoli cambiari di euro 1.000 cadauno con la promessa di rivedersi per fissare le scadenze e la domiciliazione. In tale occasione la RAGIONE_SOCIALE fece trovare i titoli detti senza bollo e la COGNOME, ritenendo la buona fede
dell’altra parte, non aspettò che i titoli fossero completati ma provvide a firmarli con apposizione di timbro societario e sottoscritti con l’impegno reciproco di rivedersi per provvedere al completo riempimento e convenire le scadenze e di consegnare tutti i titoli ancora in possesso della TARGA_VEICOLO.’
Tale fatto storico allegato in primo grado è stato ribadito nelle memorie ex articolo 183, comma sesto, n.1 c.p.c. con la seguente precisazione: ‘Ma invece della fissazione dell’incontro la RAGIONE_SOCIALE illegittimamente ha provveduto a riempire le cambiali contra pacta per importi non dovuti ed addirittura eleggendo il domiciliatario facendo protestare ben 5 titoli’.
Ciò posto in termini di prospettazione di fatto, ritiene la Corte fondata la censura di errata qualificazione da parte del giudice territoriale in ordine all’eccezione di abusivo riempimento, così come dedotta in sede di merito, nella misura in cui le parti avrebbero concordato il successivo riempimento nell’importo di euro 1.000,00 per ogni titolo cambiario a scadenza mensile.
Pertanto, il giudice territoriale ha erroneamente qualificato l’allegazione dedotta da RAGIONE_SOCIALE, come abusivo riempimento sine pactis, piuttosto che contra pacta, con la conseguente erronea valutazione in ordine alla inammissibilità delle prove per testi richieste dalla parte.
In conclusione, le parti avrebbero concordato, sulla scorta della prospettazione allegata in punto di fatto dalla controricorrente, un successivo riempimento dei titoli inserendo l’importo concordato di euro 1.000,00 con scadenze mensili asseritamente violato dalla RAGIONE_SOCIALE con un importo maggiore non concordato, con
conseguente qualificazione di tale fattispecie quale abuso di bianco segno o riempimento contra pacta dimostrabile a mezzo di testi, senza onere per la parte di proporre querela di falso.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale restano assorbiti dall’accoglimento del primo. In conclusione, la Corte dichiara l’inammissibilità del primo motivo, con accoglimento del secondo motivo di ricorso. Accoglie, inoltre, il primo motivo di ricorso incidentale con assorbimento dei restanti. Cassa con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione rimettendo alla stessa anche in ordine alla regolamentazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024 nella camera di consiglio