SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4885 2025 – N. R.G. 00006175 2017 DEPOSITO MINUTA 02 09 2025 PUBBLICAZIONE 02 09 2025
rel.
Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
PRESIDENTE
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
CONSIGLIERE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
CONSIGLIERE
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6175 R.G. degli affari contenziosi del 2017, trattenuta in decisione a ll’esito AVV_NOTAIO‘udienza del 17.09.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall’art. 127 ter c.p.c.;
T R A
Parte_1
C.F.
, nato a Roma
C.F._1
il DATA_NASCITA, residente in Genzano alla INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato in Roma (00172) alla INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, CF: , che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al l’atto di citazione in ap pello, conferita ai sensi e per gli effetti AVV_NOTAIO‘art. 83 c.p.c. ; ai sensi degli artt. 133, 134, 176, 183 e segg. c.p.c. l’AVV_NOTAIO dichiara che il numero di fax presso il quale intende voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni è il seguente: mentre l’indirizzo e -mail è: C.F._2 P.IVA_1
Email_1
PEC:
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APPELLANTE
E
, società a RAGIONE_SOCIALE limitata con
unico socio, costituita ai sensi AVV_NOTAIOa Legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, INDIRIZZO, Capitale Sociale € 10.000,00 interamente versato -codice fiscale ed iscrizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano n. -e per essa n.q. di mandataria la (denominazione assunta da come deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 30 Ottobre 2015, con verbale del AVV_NOTAIO di Milano rep. 12539 racc. 6528), società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO Capitale Sociale € 41.800.000,00 interamente versato -banca iscritta all’Albo AVV_NOTAIOe Banche al n. 10639.3, Iscrizione al RAGIONE_SOCIALE e Codice Fiscale n. -Partita IVA n. , in forza di procura speciale con atto del 20 luglio 2017 rep. n. 60850 -racc.ta n. 11358 a rogito AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOssa in Milano- doc. 1, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (codice fiscale: , che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 17.9.2010 n. 67671 di Rep. e n. 18709 di racc.ta a rogito AVV_NOTAIO.(doc. 2) Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che le comunicazioni potranno essere effettuate anche al numero di fax NUMERO_TELEFONO nonche’ alla P.E.C. P.IVA_2 CP_2 Controparte_3 Persona_1 P.IVA_3 P.IVA_4 Persona_2 C.F._3 Persona_3 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria – Appello avverso la sentenza n. 653/2017 del Tribunale di Velletri, II sezione civile, pubblicata in data 8/03/2017 CONCLUSIONI: All’udienza del 17. 9. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedeva:
Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente alla rifusione AVV_NOTAIOe spese di causa in favore AVV_NOTAIOa parte opposta, che si liquidano in € 21.387,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali AVV_NOTAIOe parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni: Parte_1
‘Voglia l’On.le Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, a parziale riforma AVV_NOTAIO‘appellata sentenza n. 653/2017, del Tribunale Civile di Velletri, Sez. 2^, in composizione monocratica, Giudice AVV_NOTAIO emessa e pubblicata in data 8.03.2017 e notificata al sottoscritto procuratore via pec in data 17.07.2017 nella causa di merito di I° grado iscritta al R.G.N. 1530/2013, dichiarare, nei confronti del Sig. , nullo il decreto ingiuntivo n. 1558/2012 del 3/12/2012, depositato il 6.12.2012 e notificato il 1.02.2013 e per l’effetto revocarlo, in quanto emesso sulla base di un atto di fideiussione inesistente/nullo/annullabile perché, al momento AVV_NOTAIOa sottoscrizione, era privo dei requisiti essenziali di validità, quali la data, il soggetto debitore e la somma garantita; 2) dichiarare nei confronti del Sig. , nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, per l’effetto, revocarlo, in quanto emesso nei confronti del Sig. personalmente, in solido con la benchè quest’ultimo abbia sempre agito esclusivamente quale procuratore AVV_NOTAIOa società debitrice; 3) dichiarare, nei confronti del Sig , nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, per l’effetto, revocarlo, in Parte_1 Parte_1 […] Parte_1 Controparte_4 Parte_1
quanto il recesso dai contratti bancari, con conseguente richiesta di emissione del DI, non veniva comunicato né alla società, né al Sig. ma solo all’ex amministratrice e, pertanto, deve ritenersi invalido il successivo ricorso per decreto ingiuntivo, relativo alle somme mai richieste; 4) in via subordinata, accertare e dichiarare l’effettiva entità del debito AVV_NOTAIOa per il quale si richiede l’attivazione AVV_NOTAIOa fideiussione omnibus del 28.00.2007 e, per l’effetto, limitare l’importo del decreto ingiuntivo alla somma che dovesse emergere in corso di causa; con vittoria AVV_NOTAIOe spese di entrambi i gradi di giudizio’. Parte_1 CP_4
In via istruttoria, si rinnova la richiesta di ammissione AVV_NOTAIOe istanze istruttorie e, segnatamente, AVV_NOTAIOa CTU per accertare le difformità tra il contratto di fideiussione depositato dalla e quello consegnato al Sig. dalla stessa così come articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. 6° comma, n. 2, per i motivi meglio indicati nella premessa. CP_5 Parte_1 CP_5
Si costituiva per chiedere di respingere l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma AVV_NOTAIO‘impugnata sentenza e vittoria di spese. Controparte_1
All’udienza del 17.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L’appello è infondato e deve essere respinto.
L’appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha censurato l’erroneità, la carenza e la contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata nonché l’erronea valutazione AVV_NOTAIOe prove documentali.
Il già nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva censurato l’inserimento , effettuato in un secondo momento da parte AVV_NOTAIOa del nominativo del soggetto garantito, AVV_NOTAIOa somma garantita e AVV_NOTAIOa data, ed ha quindi impugnato il passaggio AVV_NOTAIOa sentenza censurata laddove ha affermato che:’ ‘..Venendo al merito dei motivi di opposizione, osserva, in primo luogo, il Parte_1 CP_5
decidente che il prospettato abusivo riempimento di foglio in bianco – avendo l’opponente lamentato di aver sottoscritto unicamente la lettera di fideiussione, caratterizzata da modulo prestampato, e che la Banca ebbe a provvedere in un momento successivo al riempimento del ridetto modulo attraverso l’inserimento AVV_NOTAIOa data, AVV_NOTAIO‘ammontare massimo garantito e del nominativo del soggetto garantito -, è risultato all’esito AVV_NOTAIOa espletata istruttoria, di natura documentale, del tutto sfornito di prova, avendo peraltro lo stesso opponente espressamente riconosciuto di aver sottoscritto la lettera di fideiussione del 28 novembre 2007, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione…’ . Il da un lato aveva lamentato di aver apposto la propria firma su un documento in bianco e dall’altro di avere firmato la lettera di fideiussione in qualità di procuratore AVV_NOTAIOa e non in proprio. Parte_1 CP_4
La motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata quindi sarebbe erronea e contraddittoria nella parte in cui si è limitata a riconoscere l’autenticità AVV_NOTAIOa sottoscrizione, che l’appellante di fatto non aveva mai disconosciuto, e per non aver disposto l’acquisizione AVV_NOTAIO‘originale del contratto di fideiussione del 28.11.2007, perché d a tale omissione sarebbe derivata l’impossibilità per il T ribunale di valutare elementi fondamentali ai fini AVV_NOTAIOa validità AVV_NOTAIO‘atto, quali ad esempio l’assenza di sigle e sottoscrizioni su ogni singolo foglio o la presenza di una parte iniziale in bianco.
Secondo l’appellante tali gravi incongruenze , emerse dalla documentazione in atti, dimostrerebbero che il documento posto a base AVV_NOTAIOa pretesa creditoria sarebbe illegittimo ed inutilizzabile.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità ‘ la denunzia AVV_NOTAIO‘abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione AVV_NOTAIOa querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto ‘absque pactis’ e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo ‘contra pacta’; ciò che
rileva, dunque, ai fini AVV_NOTAIOa querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta. (v. Cass., Ordinanza n. 18234/2023)’.
Conseguentemente, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco colui che contesta il contenuto AVV_NOTAIOa scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto ” absque pactis “, poiché in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo AVV_NOTAIO‘atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.
Viceversa, colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento lamenta che sia stato riempito in modo difforme da quello pattuito, ha l’onere di provare l’eccezione di abusivo riempimento ” contra pacta ” e quindi di inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato.
E’ quindi necessaria la querela di falso quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l’abusivo riempimento ” absque pactis “, cioè senza che l’autore del riempimento sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto e non quando, invece, il riempimento sia avvenuto ” contra pacta “, cioè in modo difforme dal precedente accordo intervenuto tra le parti (v. ex multis Cass. sent. n. 899/18).
In particolare, rispetto al contratto di fideiussione costituisce principio consolidato AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell’ipotesi in cui un fideiussore abbia sottoscritto il contratto in bianco e non disconosca la propria sottoscrizione ma lamenti soltanto che la fideiussione sia stata riempita, quanto all’indicazione del beneficiario, con un nominativo diverso da quello pattuito dalle parti, colui che intenda avvalersi AVV_NOTAIOa scrittura non è tenuto a
proporre istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. (il disconoscimento AVV_NOTAIOa sottoscrizione): per contro incombe sul fideiussore sottoscrittore l’onere di provare l’abusivo riempimento ” contra pacta “, senza l’obbligo di proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso di riempimento ” absque pactis “.
Nel caso di specie, questa Corte rileva che, come già affermato dal Tribunale, l’appellante non ha proposto querela di falso né ha offerto prova idonea del c.d. abusivo riempimento del documento relativo alla fideiussione.
Infondate, poi, sono le altre doglianze , quali l’aver parte appellata depositato un documento diverso da quello originale, la mancanza AVV_NOTAIOa firma foglio per foglio o l’apposizione del timbro postale sull’ultimo foglio del contratto, risultando da un lato l’assunto del tutto sfornito di prova a fronte AVV_NOTAIOa documentazione prodotta da e dall’altro privo di fondamento giuridico, essendo il contratto di fideiussione un contratto a forma libera ex art. 1936 c. c.; senza contare che lo stesso appellante ha sostenuto che tali circostanze ‘ avrebbero quanto meno dovuto far sorgere perplessità e dubbi sulla effettiva correttezza AVV_NOTAIOa nell’intera vicenda, ed in ogni caso, condurre ad una pronuncia che accertasse che il documento prodotto dalla e posto a fondamento AVV_NOTAIOa pretesa creditoria era assolutamente illegittimo ed inutilizzabile in presenza AVV_NOTAIOe gravi irregolarità ed alterazioni emerse in corso di causa ‘, in tal modo limitandosi ad esprimere una mera opinione non confortata da concreti elementi di supporto probatorio. Controparte_3 CP_5 CP_3
Alla luce di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata l’erronea valutazione di un fatto decisivo ai fini del decidere e l’omessa ed erronea valutazione AVV_NOTAIOe prove.
L ‘appellante ha censurato il passaggio AVV_NOTAIOa sentenza impugnata laddove ha affermato che: ‘ …In relazione al secondo motivo di opposizione -fondato sulla circostanza che la fideiussione e i contratti bancari riferibili
all quale debitore principale, sarebbero stati tutti sottoscritti da non in proprio bensì in qualità di procuratore AVV_NOTAIO medesima – si osserva che è del tutto contrario alla ratio giustificatrice AVV_NOTAIO‘istituto AVV_NOTAIOa fideiussione ritenere che lo stesso soggetto obbligato in via principale nell’ambito dei contratti bancari da costui sottoscritti possa rivestire anche la qualità di fideiussore di se stesso, in considerazione del fatto che la garanzia, siccome accessoria rispetto all’obbligazione principale, è rilasciata da soggetti terzi o comunque diversi dal debitore principale. Va inoltre evidenziato che la garanzia posta a fondamento del ricorso monitorio, ossia la fideiussione omnibus del 28 novembre 2007 risulta sottoscritta da in proprio, e non quale procuratore AVV_NOTAIOa società debitrice principale…’. CP_4 Parte_1 CP_4 Parte_1
In realtà, dalla documentazione in atti dovrebbe desumersi che il in data 9.05.2008 avrebbe sottoscritto, in qualità di procuratore AVV_NOTAIOa un documento/lettera con cui aveva aumentato l’importo garantito con la fideiussione del 28.11.2007 da € 487.500,00 ad € 747.500,00 ; ed i l predetto documento AVV_NOTAIO‘8.05.2008 di variazione AVV_NOTAIOa fideiussione del 28.11.2007 non sarebbe stato mai disconosciuto e/o contestato dalla banca, che anzi lo aveva richiamato espressamente nelle proprie comunicazioni di recesso. Parte_1 Controparte_4
Da tale circostanza il Tribunale avrebbe dovuto desumere che anche la firma apposta in calce al documento fideiussione del 28.11.2007 era stata apposta in qualità di procuratore AVV_NOTAIOa giungendo in maniera consequenziale ed obbligata alla ulteriore conclusione che effettivamente la banca, avvedendosi AVV_NOTAIO‘assenza in calce al predetto modulo del timbro ‘procuratore AVV_NOTAIOa ‘ e AVV_NOTAIOa presenza AVV_NOTAIOa solo sottoscrizione da parte del avrebbe successivamente riempito la lettera di fideiussione inserendo il nome AVV_NOTAIO , l’importo e la data, confezionandosi un’idonea garanzia all’esposizione debitoria AVV_NOTAIOa stessa , e ciò a conferma AVV_NOTAIOe argomentazioni svolte nel motivo di doglianza precedente. CP_4 CP_4 Parte_1 CP_4 CP_4
Diversamente argomentando non si comprenderebbe perché la banca avrebbe accettato una lettera di variazione/modificazione AVV_NOTAIOa fideiussione del 28.11.2007, sottoscritta in epoca successiva dal in qualità di procuratore AVV_NOTAIO ; né si comprenderebbe come un soggetto diverso rispetto a quello che aveva sottoscritto la fideiussione del 28.11.2007 avrebbe potuto apportarvi una modifica contrattuale, essendo evidente la discrasia e l’incongruità tra i due documenti. Parte_1 CP_4
Tale circostanza non sarebbe stata esaminata e valutata dal Tribunale, che invece sarebbe determinante ai fini del decidere essendo idonea ad avvalorare l’assunto difensivo secondo cui il in qualità di procuratore AVV_NOTAIO era solito sottoscrivere diversi moduli per la Banca opposta anche in bianco, stante i numerosi rapporti finanziari intercorrenti con l’istituto di credito, che poi provvedeva a riempirne il testo negli elementi mancanti. Parte_1 CP_4
La banca avrebbe approfittato del fatto che il non aveva apposto la dicitura ‘procuratore ‘ su uno dei moduli, in quanto sprovvisto di timbro in quel momento, e ne avrebbe completato il testo inserendo la data ed il nominativo del debitore, altrimenti non si spiegherebbe il perché non esisterebbe né sarebbe mai stata acquisita agli atti una copia AVV_NOTAIOa lettera di fideiussione con la sottoscrizione anche AVV_NOTAIOa banca creditrice. Parte_1 CP_4
L’unica spiegazione logica e verosimile sarebbe quella secondo cui il avrebbe effettivamente rilasciato la propria sottoscrizione in qualità di procuratore in calce a diversi moduli in bianco, tra i quali la lettera in questione, che sarebbero poi stati arbitrariamente completati dalla inserendo, nello specifico, il nominativo del debitore garantito, l’importo e la data, tanto che alcuna copia con la firma AVV_NOTAIO‘incaricato AVV_NOTAIOa banca sarebbe stata mai rilasciata al diretto interessato, che sarebbe entrato in possesso di tutte e due le lettere di fideiussione, quella del 28.11.2007 e quella AVV_NOTAIO‘8.05.2008, solo in quanto inoltrategli via fax. Parte_1 CP_5
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata dal Tribunale sul punto, posto che la fideiussione omnibus del 28 novembre 2007 era stata sottoscritta dal in proprio e non quale procuratore AVV_NOTAIOa società debitrice principale. Parte_1
Infatti, il rilascio di una fideiussione omnibus da parte AVV_NOTAIOo stesso soggetto che richiede il credito non avrebbe alcuna funzione di garanzia, e sarebbe del tutto contrario alla ratio giustificatrice AVV_NOTAIO‘istituto AVV_NOTAIOa fideiussione ritenere che lo stesso soggetto obbligato in via principale possa rivestire anche la qualità di fideiussore di se stesso, considerando che la garanzia, in quanto accessoria rispetto all’obbligazione principale, è rilasciata da soggetti terzi o comunque diversi dal debitore principale.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla luce AVV_NOTAIOe ragioni che precedono, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto AVV_NOTAIO‘appello devono essere respinte tutte le istanze istruttorie proposte dall’appellante.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma AVV_NOTAIOe tabelle forensi in vigore, tenuto conto AVV_NOTAIOa natura AVV_NOTAIO‘affare e AVV_NOTAIO‘attività professionale prestata .
Atteso quanto previsto dall’art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIO‘appella nte, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 653/2017 emessa dal Tribunale di Velletri e pubblicata in data 08/03/2017, così provvede: Parte_1
Respinge l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
Condanna a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d’ufficio in complessivi € 20. 200,00 oltre al rimborso forfettario AVV_NOTAIOe spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali; Parte_1
Dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 agosto 2025
Il Consigliere Estensore AVV_NOTAIO COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME