SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4885 2025 – N. R.G. 00006175 2017 DEPOSITO MINUTA 02 09 2025 PUBBLICAZIONE 02 09 2025
rel.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
PRESIDENTE
Dott.ssa NOME COGNOME
CONSIGLIERE
Dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6175 R.G. degli affari contenziosi del 2017, trattenuta in decisione a ll’esito dell’udienza del 17.09.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall’art. 127 ter c.p.c.;
T R A
C.F.
, nato a Roma
C.F.
il 9.03.1966, residente in Genzano alla INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato in Roma (00172) alla INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME CF: , che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al l’atto di citazione in ap pello, conferita ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 c.p.c. ; ai sensi degli artt. 133, 134, 176, 183 e segg. c.p.c. l’avv. NOME COGNOME dichiara che il numero di fax presso il quale intende voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni è il seguente: mentre l’indirizzo e -mail è: RAGIONE_SOCIALE
PEC:
APPELLANTE
E
, società a responsabilità limitata con
unico socio, costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Milano, INDIRIZZO Capitale Sociale € 10.000,00 interamente versato -codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. -e per essa n.q. di mandataria la (denominazione assunta da come deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 30 Ottobre 2015, con verbale del Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528), società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Verona, INDIRIZZO Capitale Sociale € 41.800.000,00 interamente versato -banca iscritta all’Albo delle Banche al n. 10639.3, Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona e Codice Fiscale n. -Partita IVA n. , in forza di procura speciale con atto del 20 luglio 2017 rep. n. 60850 -racc.ta n. 11358 a rogito Notaio Dott.ssa in Milano- doc. 1, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv NOME COGNOME (codice fiscale: , che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 17.9.2010 n. 67671 di Rep. e n. 18709 di racc.ta a rogito Notaio di Verona.(doc. 2) Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che le comunicazioni potranno essere effettuate anche al numero di fax NUMERO_TELEFONO nonche’ alla P.E.C. P. P. P. C.F.
APPELLATA
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria – Appello avverso la sentenza n. 653/2017 del Tribunale di Velletri, II sezione civile, pubblicata in data 8/03/2017 CONCLUSIONI: All’udienza del 17. 9. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedeva:
Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di causa in favore della parte opposta, che si liquidano in € 21.387,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’On.le Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, a parziale riforma dell’appellata sentenza n. 653/2017, del Tribunale Civile di Velletri, Sez. 2^, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa NOME COGNOME emessa e pubblicata in data 8.03.2017 e notificata al sottoscritto procuratore via pec in data 17.07.2017 nella causa di merito di I° grado iscritta al R.G.N. 1530/2013, dichiarare, nei confronti del Sig. , nullo il decreto ingiuntivo n. 1558/2012 del 3/12/2012, depositato il 6.12.2012 e notificato il 1.02.2013 e per l’effetto revocarlo, in quanto emesso sulla base di un atto di fideiussione inesistente/nullo/annullabile perché, al momento della sottoscrizione, era privo dei requisiti essenziali di validità, quali la data, il soggetto debitore e la somma garantita; 2) dichiarare nei confronti del Sig. , nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, per l’effetto, revocarlo, in quanto emesso nei confronti del Sig. personalmente, in solido con la benchè quest’ultimo abbia sempre agito esclusivamente quale procuratore della società debitrice; 3) dichiarare, nei confronti del Sig , nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, per l’effetto, revocarlo, in
quanto il recesso dai contratti bancari, con conseguente richiesta di emissione del DI, non veniva comunicato né alla società, né al Sig. ma solo all’ex amministratrice e, pertanto, deve ritenersi invalido il successivo ricorso per decreto ingiuntivo, relativo alle somme mai richieste; 4) in via subordinata, accertare e dichiarare l’effettiva entità del debito della per il quale si richiede l’attivazione della fideiussione omnibus del 28.00.2007 e, per l’effetto, limitare l’importo del decreto ingiuntivo alla somma che dovesse emergere in corso di causa; con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio’.
In via istruttoria, si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie e, segnatamente, della CTU per accertare le difformità tra il contratto di fideiussione depositato dalla e quello consegnato al Sig. dalla stessa così come articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. 6° comma, n. 2, per i motivi meglio indicati nella premessa.
Si costituiva per chiedere di respingere l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma dell’impugnata sentenza e vittoria di spese.
All’udienza del 17.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L’appello è infondato e deve essere respinto.
L’appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha censurato l’erroneità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nonché l’erronea valutazione delle prove documentali.
Il già nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva censurato l’inserimento , effettuato in un secondo momento da parte della del nominativo del soggetto garantito, della somma garantita e della data, ed ha quindi impugnato il passaggio della sentenza censurata laddove ha affermato che:’ ‘..Venendo al merito dei motivi di opposizione, osserva, in primo luogo, il
decidente che il prospettato abusivo riempimento di foglio in bianco – avendo l’opponente lamentato di aver sottoscritto unicamente la lettera di fideiussione, caratterizzata da modulo prestampato, e che la Banca ebbe a provvedere in un momento successivo al riempimento del ridetto modulo attraverso l’inserimento della data, dell’ammontare massimo garantito e del nominativo del soggetto garantito -, è risultato all’esito della espletata istruttoria, di natura documentale, del tutto sfornito di prova, avendo peraltro lo stesso opponente espressamente riconosciuto di aver sottoscritto la lettera di fideiussione del 28 novembre 2007, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione…’ . Il da un lato aveva lamentato di aver apposto la propria firma su un documento in bianco e dall’altro di avere firmato la lettera di fideiussione in qualità di procuratore della e non in proprio.
La motivazione della sentenza impugnata quindi sarebbe erronea e contraddittoria nella parte in cui si è limitata a riconoscere l’autenticità della sottoscrizione, che l’appellante di fatto non aveva mai disconosciuto, e per non aver disposto l’acquisizione dell’originale del contratto di fideiussione del 28.11.2007, perché d a tale omissione sarebbe derivata l’impossibilità per il T ribunale di valutare elementi fondamentali ai fini della validità dell’atto, quali ad esempio l’assenza di sigle e sottoscrizioni su ogni singolo foglio o la presenza di una parte iniziale in bianco.
Secondo l’appellante tali gravi incongruenze , emerse dalla documentazione in atti, dimostrerebbero che il documento posto a base della pretesa creditoria sarebbe illegittimo ed inutilizzabile.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità ‘ la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto ‘absque pactis’ e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo ‘contra pacta’; ciò che
rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta. (v. Cass., Ordinanza n. 18234/2023)’.
Conseguentemente, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco colui che contesta il contenuto della scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto ” absque pactis “, poiché in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.
Viceversa, colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento lamenta che sia stato riempito in modo difforme da quello pattuito, ha l’onere di provare l’eccezione di abusivo riempimento ” contra pacta ” e quindi di inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato.
E’ quindi necessaria la querela di falso quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l’abusivo riempimento ” absque pactis “, cioè senza che l’autore del riempimento sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto e non quando, invece, il riempimento sia avvenuto ” contra pacta “, cioè in modo difforme dal precedente accordo intervenuto tra le parti (v. ex multis Cass. sent. n. 899/18).
In particolare, rispetto al contratto di fideiussione costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell’ipotesi in cui un fideiussore abbia sottoscritto il contratto in bianco e non disconosca la propria sottoscrizione ma lamenti soltanto che la fideiussione sia stata riempita, quanto all’indicazione del beneficiario, con un nominativo diverso da quello pattuito dalle parti, colui che intenda avvalersi della scrittura non è tenuto a
proporre istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. (il disconoscimento della sottoscrizione): per contro incombe sul fideiussore sottoscrittore l’onere di provare l’abusivo riempimento ” contra pacta “, senza l’obbligo di proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso di riempimento ” absque pactis “.
Nel caso di specie, questa Corte rileva che, come già affermato dal Tribunale, l’appellante non ha proposto querela di falso né ha offerto prova idonea del c.d. abusivo riempimento del documento relativo alla fideiussione.
Infondate, poi, sono le altre doglianze , quali l’aver parte appellata depositato un documento diverso da quello originale, la mancanza della firma foglio per foglio o l’apposizione del timbro postale sull’ultimo foglio del contratto, risultando da un lato l’assunto del tutto sfornito di prova a fronte della documentazione prodotta da e dall’altro privo di fondamento giuridico, essendo il contratto di fideiussione un contratto a forma libera ex art. 1936 c. c.; senza contare che lo stesso appellante ha sostenuto che tali circostanze ‘ avrebbero quanto meno dovuto far sorgere perplessità e dubbi sulla effettiva correttezza della nell’intera vicenda, ed in ogni caso, condurre ad una pronuncia che accertasse che il documento prodotto dalla e posto a fondamento della pretesa creditoria era assolutamente illegittimo ed inutilizzabile in presenza delle gravi irregolarità ed alterazioni emerse in corso di causa ‘, in tal modo limitandosi ad esprimere una mera opinione non confortata da concreti elementi di supporto probatorio.
Alla luce di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata l’erronea valutazione di un fatto decisivo ai fini del decidere e l’omessa ed erronea valutazione delle prove.
L ‘appellante ha censurato il passaggio della sentenza impugnata laddove ha affermato che: ‘ …In relazione al secondo motivo di opposizione -fondato sulla circostanza che la fideiussione e i contratti bancari riferibili
all quale debitore principale, sarebbero stati tutti sottoscritti da non in proprio bensì in qualità di procuratore dell medesima – si osserva che è del tutto contrario alla ratio giustificatrice dell’istituto della fideiussione ritenere che lo stesso soggetto obbligato in via principale nell’ambito dei contratti bancari da costui sottoscritti possa rivestire anche la qualità di fideiussore di se stesso, in considerazione del fatto che la garanzia, siccome accessoria rispetto all’obbligazione principale, è rilasciata da soggetti terzi o comunque diversi dal debitore principale. Va inoltre evidenziato che la garanzia posta a fondamento del ricorso monitorio, ossia la fideiussione omnibus del 28 novembre 2007 risulta sottoscritta da in proprio, e non quale procuratore della società debitrice principale…’.
In realtà, dalla documentazione in atti dovrebbe desumersi che il in data 9.05.2008 avrebbe sottoscritto, in qualità di procuratore della un documento/lettera con cui aveva aumentato l’importo garantito con la fideiussione del 28.11.2007 da € 487.500,00 ad € 747.500,00 ; ed i l predetto documento dell’8.05.2008 di variazione della fideiussione del 28.11.2007 non sarebbe stato mai disconosciuto e/o contestato dalla banca, che anzi lo aveva richiamato espressamente nelle proprie comunicazioni di recesso.
Da tale circostanza il Tribunale avrebbe dovuto desumere che anche la firma apposta in calce al documento fideiussione del 28.11.2007 era stata apposta in qualità di procuratore della giungendo in maniera consequenziale ed obbligata alla ulteriore conclusione che effettivamente la banca, avvedendosi dell’assenza in calce al predetto modulo del timbro ‘procuratore della ‘ e della presenza della solo sottoscrizione da parte del avrebbe successivamente riempito la lettera di fideiussione inserendo il nome dell , l’importo e la data, confezionandosi un’idonea garanzia all’esposizione debitoria della stessa , e ciò a conferma delle argomentazioni svolte nel motivo di doglianza precedente.
Diversamente argomentando non si comprenderebbe perché la banca avrebbe accettato una lettera di variazione/modificazione della fideiussione del 28.11.2007, sottoscritta in epoca successiva dal in qualità di procuratore dell ; né si comprenderebbe come un soggetto diverso rispetto a quello che aveva sottoscritto la fideiussione del 28.11.2007 avrebbe potuto apportarvi una modifica contrattuale, essendo evidente la discrasia e l’incongruità tra i due documenti.
Tale circostanza non sarebbe stata esaminata e valutata dal Tribunale, che invece sarebbe determinante ai fini del decidere essendo idonea ad avvalorare l’assunto difensivo secondo cui il in qualità di procuratore dell era solito sottoscrivere diversi moduli per la Banca opposta anche in bianco, stante i numerosi rapporti finanziari intercorrenti con l’istituto di credito, che poi provvedeva a riempirne il testo negli elementi mancanti.
La banca avrebbe approfittato del fatto che il non aveva apposto la dicitura ‘procuratore ‘ su uno dei moduli, in quanto sprovvisto di timbro in quel momento, e ne avrebbe completato il testo inserendo la data ed il nominativo del debitore, altrimenti non si spiegherebbe il perché non esisterebbe né sarebbe mai stata acquisita agli atti una copia della lettera di fideiussione con la sottoscrizione anche della banca creditrice.
L’unica spiegazione logica e verosimile sarebbe quella secondo cui il avrebbe effettivamente rilasciato la propria sottoscrizione in qualità di procuratore in calce a diversi moduli in bianco, tra i quali la lettera in questione, che sarebbero poi stati arbitrariamente completati dalla inserendo, nello specifico, il nominativo del debitore garantito, l’importo e la data, tanto che alcuna copia con la firma dell’incaricato della banca sarebbe stata mai rilasciata al diretto interessato, che sarebbe entrato in possesso di tutte e due le lettere di fideiussione, quella del 28.11.2007 e quella dell’8.05.2008, solo in quanto inoltrategli via fax.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata dal Tribunale sul punto, posto che la fideiussione omnibus del 28 novembre 2007 era stata sottoscritta dal in proprio e non quale procuratore della società debitrice principale.
Infatti, il rilascio di una fideiussione omnibus da parte dello stesso soggetto che richiede il credito non avrebbe alcuna funzione di garanzia, e sarebbe del tutto contrario alla ratio giustificatrice dell’istituto della fideiussione ritenere che lo stesso soggetto obbligato in via principale possa rivestire anche la qualità di fideiussore di se stesso, considerando che la garanzia, in quanto accessoria rispetto all’obbligazione principale, è rilasciata da soggetti terzi o comunque diversi dal debitore principale.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla luce delle ragioni che precedono, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell’appello devono essere respinte tutte le istanze istruttorie proposte dall’appellante.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell’affare e dell’attività professionale prestata .
Atteso quanto previsto dall’art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appella nte, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 653/2017 emessa dal Tribunale di Velletri e pubblicata in data 08/03/2017, così provvede:
Respinge l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
Condanna a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d’ufficio in complessivi € 20. 200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 agosto 2025
Il Consigliere Estensore Dott. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME