Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7214/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO, emessa il giorno 11 gennaio 2023;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I n forza di due pagherò cambiari dell’importo di euro 16 .582 cadauno, recanti quale date di scadenza l’uno il 10 giugno 2018 e l’altro
OPPOSIZIONE A PRECETTO SU CAMBIALI
il 20 giugno 2018, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, la beneficiaria società RAGIONE_SOCIALE intimò precetto di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE, avallante dei titoli.
L ‘intimata dispiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, l’abusivo riempimento, contra pacta, delle cambiali, in specie quanto alle date di scadenza ed al luogo di emissione.
N ell’attiva resistenza dell’intimante, l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio.
Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, per due motivi. Resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al se condo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 2, 14, 37, 65, 66, 100, 101 e 102 della legge cambiaria, degli artt. 115, 116, 100, 102 e 91 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2697, da 1362 a 1271, 2727, 2729, 1992, 1993 e 1372 del codice civile.
Si assume, in sintesi, che la scrittura privata transattiva del 10 ottobre 2017 conteneva « un vero e proprio patto di riempimento »: di tale accordo era parte anche l’odierna ricorrente, in veste di avallante e sottoscrittore dell’atto, sicché ella ben poteva – diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale sollevare l’eccezione di abusivo riempimento delle cambiali (compilate contra pacta in ordine al luogo ed alle date di emissione e di scadenza, elementi lasciati in bianco al momento della consegna) e, quindi, l’inidoneità delle stesse a valere come titoli esecutivi.
1.1. La doglianza è inammissibile.
r.g. n. 7214/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Si può prescindere da ogni rilievo in ordine alla struttura del motivo, connotata dalla trattazione, in maniera frammista ed affastellata, di una pluralità di questioni di fatto e diritto, con la prospettazione, ad un tempo, di censure afferenti supposte violazione di norme sostanziali e processuali, intervallata altresì da considerazioni di carattere generale su inconferenti profili penalistici della vicenda controversa.
1.2. A fondamento de l rigetto dell’opposizione all’esecuzione, infatti, la gravata sentenza ha posto una duplice argomentazione.
Per un verso e in primo luogo, ha rilevato il difetto dell’opponente a dedurre l’abusivo riempimento dei pagherò cambiari: « l’eccezione di riempimento abusivo in relazione alle date non può essere sollevata dall’avallante, perché si tratta di questione che non riguarda aspetti formali dei titoli – gli unici suscettibili di contestazione da parte del garante autonomo – ma i rapporti sostanziali tra le parti nel cui ambito i titoli sono stati emessi ».
D’altro canto – e con rilievo integrante ratio decidendi autonoma e concorrente, di per sé idonea a fondare il dictum reso – ha evidenziato l’inesistenza di qualsivoglia pregiudizio per l’opponente derivante dalla denunciata abusiva compilazione delle cambiali: « peraltro, le date apposte sui titoli, pur diverse da quelle pattuite in sede di transazione, sono successive a queste perché sono del giugno 2018: non vi è stato pertanto un intervento ipoteticamente ascrivibile alla creditrice che abbia anticipato i termini dei pagamenti dovuti, a scapito della garante; RAGIONE_SOCIALE non può conseguentemente lamentare alcun abuso o danno nemmeno sotto il profilo dell’ingiustificata anticipazione della sua obbligazione di garanzia ».
Avverso questa seconda motivazione il ricorso non svolge alcuna considerazione critica, men che meno specifica e puntuale.
Ed è noto che, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
r.g. n. 7214/2023 Cons. est. NOME COGNOME
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (princ ipio di diritto affermato ai sensi dell’art. 360 -bis , num. 1, cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis , da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 05/02/2024, n. 3224).
Tanto basta a giustificare la declaratoria di inammissibilità del motivo, esimendo la Corte dallo scrutinio sul merito dello stesso, la cui praticabilità, pur in astratto considerata, era comunque compromessa dalla carente ed inadeguata riproduzione in ricorso del contenuto della scrittura transattiva (per mancata trascrizione dell’intestazione di essa e, quindi, della qualità della costituzione della odierna ricorrente), con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’orientamento di legittimità invocato in ricorso .
1.3. Del tutto generica, senza nemmeno la indicazione delle ragioni della asserita non conformità a diritto, è poi la contestazione relativa alla (diffusamente argomentata dalla sentenza in parola) insussistenza di un litisconsorzio necessario con il curatore fallimentare della società emittente i pagherò cambiari.
Con il secondo motivo, in rubrica prospettante la inosservanza delle medesime norme indicate nel primo, parte ricorrente sostiene che « la complessità del procedimento giustificherebbe la compensazione delle spese mentre l’accoglimento del primo motivo determinerebbe » la condanna della controricorrente alle spese dell’intero giudizio.
Le due censure così formulate sono inammissibili.
La prima perché, a tacer della genericità ed apoditticità dell’assunto ivi sostenuto (ovvero la « complessità del procedimento »), per fermo orientamento di nomofilachia, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale
r.g. n. 7214/2023 Cons. est. NOME COGNOME
non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese emessa in conformità al principio di soccombenza, anche se adottata senza prendere in esame l ‘ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione ( ex aliis, Cass. 18/03/2021, n. 7611; Cass. 26/04/2019, n. 11329; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass. 31/03/2017, n. 8421).
La seconda perché configura un «non motivo»: l’effetto indicato viene auspicato come conseguenza dell’accoglimento del precedente motivo di ricorso, effetto tuttavia già ex lege discendente dal disposto dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ..
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Atteso l ‘ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
r.g. n. 7214/2023 Cons. est. NOME COGNOME
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione