Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13204 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26398/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO COGNOME con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA INDIRIZZO
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 183/2020 depositata il 05/02/2020, RG n. 1622/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti in epigrafe, dirigenti medici di primo livello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
I lavoratori impugnavano dinanzi al Tribunale la nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del 5 novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali.
Con tale provvedimento la RAGIONE_SOCIALE convenuta aveva disposto la diminuzione del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale, del trattamento economico, procedendo al recupero dell’importo indicato attraverso la trattenuta in busta paga di somme a titolo di retribuzione variabile aziendale dal Marzo 2013.
Deducevano che tale condotta contrastava con quanto disposto nell’articolo 39 del CCNL dell’8 giugno 2000 area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale, tecnica ed amministrativa, il quale stabiliva che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti.
Il comportamento aziendale risultava arbitrario, atteso che per la determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012,
2013, erano stati adottati criteri di calcolo errati, che avevano portato all’illegittimità riduzione RAGIONE_SOCIALE retribuzione dei dirigenti.
Vi era stata quindi l’errata applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa.
L’articolo 9, comma 2bis , del d.l. 78 del 2010, consentiva la decurtazione del suo trattamento accessorio e non già di quello fondamentale.
In particolare, era contestata la individuazione quale base di calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali dell’intera consistenza dei fondi anziché delle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio.
Ciò aveva comportato un’indebita decurtazione dei fondi relativi ad indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza esservi oltretutto proceduto alla prescritta preventiva revisione RAGIONE_SOCIALE graduatoria delle funzioni dirigenziali prevista dall’art. 51, comma 3, e dall’art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Chiedevano, quindi, che fosse dichiarata l’illegittima decurtazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente fosse pronunciata sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per le suddette causali, come indicate in ricorso (pag. 2 e 3 del ricorso, si v. anche pag. 2 del controricorso).
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 3797 del 2015, dichiarava l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE decurtazione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE dal Fondo previsto dall’art. 9 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, secondo biennio economico 2008-2009, per la parte eccedente la somma di euro 433.409,82 per l’anno 2011, di euro 1.383.037,96 per l’anno 2012 e di euro 2.130.092,54 per l’anno 2013, e ha compensato le spese di giudizio.
La Corte d’Appello di Napoli, dinanzi alla quale hanno proposto impugnazione sia la RAGIONE_SOCIALE che i dirigenti medici, ha accolto l’appello principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che la decurtazione era stata disposta in ragione dell’esigenza di contenimen to RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica attraverso il blocco sia delle risorse stabili che di quelle variabili.
Il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello incidentale proposto dai lavoratori che chiedevano l’accoglimento integrale delle domande, insistendo sull’illegittimità delle decurtazioni di somme operate dalla RAGIONE_SOCIALE sul loro trattamento economico – retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, che andavano restituite.
Censuravano la sentenza del Tribunale per aver ritenuto giustificata la provvisoria riduzione RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile senza che fosse stata compiuta la revisione RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni
La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello richiama l’art. 9, comma 2bis , del d.l. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010, che ha stabilito che l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010; lo stesso era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Ricorda che con il decreto n. 63 del 2010, adottato dal Commissario ad acta per la sanità RAGIONE_SOCIALE Regione Campania, era stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale, con particolare riguardo al blocco del turn-over e alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento.
Il giudice di secondo grado rileva che la sentenza del Tribunale, pur avendo ritenuto legittima la decurtazione e inesistente un diritto soggettivo immediatamente tutelabile per ciascun dirigente medico,
in modo non condivisibile e contraddittorio aveva poi statuito l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE misura, venendosi così ad ingerire in calcoli e conteggi, attinenti alla finanza regionale e alla spesa RAGIONE_SOCIALE regionale, sicuramente estranei ad un accertamento da compiersi da parte del giudice ordinario.
Afferma la Corte territoriale che sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato costituiscono voci accessorie sulle quali la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE spesa e la riduzione dei fondi ha avuto effetto. Pertanto, le decurtazioni operate dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.L., RAGIONE_SOCIALE cui entità non era dato investigare, in quanto esecutive di specifiche disposizioni normative e dei decreti commissariali attuativi, erano legittime.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando tre motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso assistito da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla mancata e/o errata applicazione del d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010.
I ricorrenti lamentano l’erronea applicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dei criteri enunciati dall’art. 9, comma 2 -bis del citato decreto-legge, che erano stati recepiti dal decreto regionale n. 23 del 2013.
Il giudice di appello aveva affermato che ‘non appaiono, invero, condivisibili le argomentazioni esposte nella sentenza gravata dal Tribunale laddove, appare evidente che, a base RAGIONE_SOCIALE decurtazione delle voci accessorie del trattamento stipendiale, vi è l’esigenza di contemperamento RAGIONE_SOCIALE spesa attraverso il blocco sia delle risorse stabili che di quelle variabili’.
La statuizione del giudice di secondo grado era smentita dalla stessa condotta dell’RAGIONE_SOCIALE che, con la delibera n. 760 del 2013, aveva adottati criteri diversi, rispetto a quelli contenuti nelle delibere del 2012, per il computo RAGIONE_SOCIALE riduzione RAGIONE_SOCIALE parte accessoria RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione del personale medico veterinario.
Ed infatti, tale delibera stabiliva che il fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione ed il fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato dovevano essere ridotti considerando la quota pro capite , calcolata con riferimento ai dati dell’anno precedente, dividendo l’ammontare di ogni singolo Fondo per il numero di dipendenti che finanziava.
La Corte d’Appello avrebbe dovuto statuire che la variazione delle consistenze medie del personale doveva essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, con l’utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale , senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12 del 2011 del M.E.F.
La ratio RAGIONE_SOCIALE norma, di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, era dunque soddisfatta dal tetto imposto all’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di pubbliche amministrazioni, che nel quadriennio 20112014 non poteva superare l’importo del 2010.
Con la censura precisano i ricorrenti, si intende contestare l’errata applicazione del decreto-legge da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non il tetto alla spesa pubblica.
Il criterio adottato dalla RAGIONE_SOCIALE era intervenuto in modo forfettario e con effetti immediati sulle retribuzioni dei singoli dirigenti.
In effetti, in luogo di una riduzione proporzionale, la RAGIONE_SOCIALE aveva disposto in maniera arbitraria, una riduzione puntuale pari al
30%, con la conseguenza di aver operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi.
Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112, cod. proc. civ., e all’art. 111 Cost. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ.
Deducono i ricorrenti che la Corte d’Appello sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché non veniva lamentata alcuna erroneità di calcolo afferente alla finanza regionale e alla spesa RAGIONE_SOCIALE pubblica, ma la violazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dei diritti dei dirigenti medici.
Erroneamente, il giudice di secondo grado aveva affermato di non poter valutare la determinazione/quantificazione dei Fondi effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo di non potersi ingerire in calcoli e conteggi attinenti alla finanza regionale e alla spesa RAGIONE_SOCIALE pubblica.
In realtà, affermano i ricorrenti, non veniva lamentata alcuna erroneità di calcolo afferente la finanza regionale e la spesa RAGIONE_SOCIALE pubblica, ma la violazione di un principio fondamentale in materia di coordinamento RAGIONE_SOCIALE finanza pubblica da parte RAGIONE_SOCIALE normativa regionale, che si era tradotta in una violazione dei diritti dei dirigenti medici.
Con il terzo motivo di ricorso la sentenza di appello è censurata per la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 -5, cod. proc. civ., in relazione all’appello incidentale con cui era stata devoluta violazione e mancata applicazione degli art. 39 del CCNL RAGIONE_SOCIALE medico RAGIONE_SOCIALE e CCNL 8 giugno 2000 -art. 51, comma 3 del CCNL del 5 dicembre 1996 -art. 55 comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996, nonché illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Il giudice di appello erroneamente aveva respinto l’appello incidentale, che era volto alla restituzione delle somme indebitamente decurtate RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione parte variabile, che era intervenuta senza la necessaria revisione, in sede contrattuale, RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni dirigenziali già stabilita, come previsto dall’art. 51 del CCNL.
I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione.
Gli stessi sono fondati per quanto di ragione, come di seguito esposto.
Il ricorso pone, nella sostanza, le seguenti questioni:
oggetto e legittimità RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione e RAGIONE_SOCIALE riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall’ art. 9, comma 2 -bis , del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010;
modalità attuativa RAGIONE_SOCIALE prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
ricaduta RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Occorre premettere che l’art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria – in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici – al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono in rilievo: il ‘Fondo per l’indennità di specificità RAGIONE_SOCIALE, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa’ (art. 9 CCNL economico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello);
il Fondo ‘Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro’ (art. 10, CCNL cit.);
il ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’ (art. 11, CCNL cit.).
L’art. 40, comma 3 -bis , secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell’Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che ‘ La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità RAGIONE_SOCIALE performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento’.
L’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, richiamato dai ricorrenti, dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n.
502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del RAGIONE_SOCIALE, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell’RAGIONE_SOCIALE medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’RAGIONE_SOCIALE.
Essa è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni.
La corresponsione RAGIONE_SOCIALE parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione richiede la ‘pesatura’ delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione RAGIONE_SOCIALE quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed ‘invariabile’ prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis , Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
In relazione al rapporto tra le risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, si può ricordare come questa Corte (Cass., n. 9040 del 2023, cui adde, ex aliis , Cass. 29855 del 2023) ha affermato (in fattispecie relativa alle conseguenze risarcitorie RAGIONE_SOCIALE mancata graduazione delle funzioni, che la mancata attivazione e completamento del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, legittima il diri gente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di tale
obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita RAGIONE_SOCIALE chance di percepire la parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione – Cass., n. 29716 del 2023) che se la retribuzione di posizione per qualche ragione non sia in tutto o in parte erogata e se da ciò derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire in tal modo un incremento. In tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell’incremento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato.
11. Tanto premesso, si osserva che poiché la misura economica RAGIONE_SOCIALE retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE stessa come prevista da quest’ultima, attes o che l’Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull’applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Consegue a ciò che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs., sono vietati da parte del datore di lavoro trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis , Cass., n. 18523 del 2022, n. 12106 del 2022, n. 11008 del 2022), anche se ciò non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive RAGIONE_SOCIALE dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia RAGIONE_SOCIALE delle parti collettive.
12. Nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la RAGIONE_SOCIALE disponeva la riduzione nella misura del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fino alla revisione RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica ‘Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico’, l’art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all’importo dell’anno 2010 (comma 2 -bis ), salvo riduzione in ragione RAGIONE_SOCIALE riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021).
Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
14. Il Giudice delle Leggi ha più volte affermato che nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato l’autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 219 del 2014, n. 40 del 2007, n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991, n. 34 del 1985, sentenza n. 178 del 2015, sentenza n. 169 del 2017, come illustrato da Cass., n. 5138 del 2022).
Si è comunque precisato (sentenza n. 65 del 2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l’entità dell’intervento in ogni singolo ambito.
15. Le disposizioni statali di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell’art. 9 d.l. n. 78 del 2010 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 178 del 2015. Con que st’ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al d.l. n. 78 del 2010, che lo stesso ‘risponde all’esigenza di governare una voce rilevante RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l’incremento delle retribuzioni del settore privato’ ed ha conseguentemente escluso l’ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (Cass., n. 5138 del 2022, cit.).
16. Dunque, il comma 2bis dell’art. 9 del medesimo decreto -legge prevede: ‘ A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)’.
Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
17. Il dato testuale contenuto nell’art. 9, comma 2bis , attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque ‘cristallizzato’ nell’importo corrispondente a quello dell’anno 2010.
Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell’RAGIONE_SOCIALE, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61).
Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l’aumento RAGIONE_SOCIALE consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all’anno 2010, così venendo disattesa la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e la sua finalità di risparmio RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica.
18. Per dare attuazione alla previsione ‘ridotto in misura proporzionale’ e quindi al criterio indicato dal legislatore, l’ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e a mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione RAGIONE_SOCIALE graduazione esistente.
Contrasta con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in misura del 30%.
19. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la ‘cristallizzazione’ al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% RAGIONE_SOCIALE quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), ‘il trattamento economico complessivamente goduto … non pot eva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius ‘.
In mancanza di una tempestiva applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 9, comma 2 -bis cit, l’operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
-il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’art. 9, comma 2bis , depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
-il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
-la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
-la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.
Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza RAGIONE_SOCIALE rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022).
Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi RAGIONE_SOCIALE componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa.
È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell’esistenza o meno di un dare -avere tra le parti.
Non può poi dirsi che -come ritenuto dal giudice di prime cure -a giustificare il taglio del 30% possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni.
La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l’ammontare di tali Fondi.
L’attuazione di una revisione postula di regola l’avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit. comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione.
Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell’ iter proprio delle nuove
graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell’assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla RAGIONE_SOCIALE
21. La Corte d’Appello in sede di rinvio dovrà quindi accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell’art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
22. Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che nella decisione RAGIONE_SOCIALE controversia si atterrà ai principi sopra indicati, eseguendo le necessarie verifiche contabili.
23. Il giudice di appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo