Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34583 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
sul ricorso n.1286/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME; -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2306/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che: 1286/2023
RAGIONE_SOCIALE – d’ora in poi, RAGIONE_SOCIALE – conveniva nel 2014 davanti al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la condanna a corrisponderle la somma di euro 594.145,80 o la diversa somma di giustizia quale rimborso del 50% di quanto fatturato dal 2004 al 2010 per le utenze ai sensi dell’articolo 11 l. 67/1987 come modificato dall’articolo 7 l. 250/1991.
Controparte si costituiva resistendo ed eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17812/2017, riconosceva la competenza territoriale del Tribunale di Milano, davanti al quale la causa veniva riassunta.
Si perveniva così alla sentenza dell’11 agosto 2020, con cui il Tribunale di Milano rigettava ogni domanda attorea.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2022, rigettava.
RDS ha presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria; si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo COGNOME denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28 l. 5 agosto 1981 n. 416, 11 l. 25 febbraio 1987 n. 67, 1, 2 e 4 DPCM 410/1987, 4 d.p.r. 49/1983, 4, comma 6, l. 350/2003 e 12 prel.
Il giudice d’appello avrebbe errato – come il primo giudice – affermando che, per ottenere il beneficio annuo di riduzione tariffaria, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto non solo trasmettere entro i termini previsti la documentazione necessaria alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, ma anche far pervenire al gestore del servizio di
telecomunicazione – qui RAGIONE_SOCIALE – la medesima domanda ‘ corredata dalla documentazione specificamente elencata all’art. 2 D.P.C.M. 410 del 15/9/1987 ‘. Ad avviso di RAGIONE_SOCIALE non sussisteva un suo obbligo di inviare la documentazione al gestore della telefonia: l’articolo 1 DPCM 410/1987 prevede soltanto di trasmettergli la copia della domanda, e la documentazione da produrre ‘ è disciplinata ed elencata ‘ solo all’articolo 2 del decreto.
Inoltre si critica il giudice d’appello (pagine 18- 20 del ricorso) anche per avere ritenuto escluso dall’agevolazione tariffari a ‘ il canone periodico per i servizi di fonia non costituente<> in senso tecnico ‘ nelle pagine 15- 16 della sentenza, opponendo che l’articolo 28 l. 415/1981 non prevede distinzioni al riguardo.
Con il secondo motivo COGNOME lamenta, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione quanto alla ‘ accertata natura dirimente della mancata risposta alle richieste di invio della documentazione formulate da RAGIONE_SOCIALE ‘.
La motivazione, alla luce di S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ad avviso della ricorrente sarebbe palesemente insufficiente, illogica e meramente apparente, avendo il giudice d’appello , ‘ per giungere alle sue drastiche conclusioni ‘, ritenuto sufficiente la mancata risposta di COGNOME alle richieste di invio di documentazione derivate da RAGIONE_SOCIALE negli anni 2009 e 2010.
Viene trascritto l’ampio passo della sentenza (pagine 13-14) in cui il giudice d’appello evidenzia come RDS non avrebbe adempiuto i suoi oneri quanto alle richieste per gli anni in questione, opponendovi l’elenco di documenti prodotti con l’atto di citazione di primo grado (istanze alla RAGIONE_SOCIALE e decreti d’accoglimento di quest’ultima) e allegati pure all’atto d’appello, e argomentando poi sui decreti di ammissione al beneficio della RAGIONE_SOCIALE e sugli affari economici e organizzativi correlati, censurando al riguardo la sentenza d’appello.
Con il terzo motivo COGNOME denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697, 2729, 2730 c.c., 115, 116, 62, 194 e 198 c.p.c.
Si sostiene che il giudice d’appello abbia gravato RDS di oneri che non le spettavano, traendone poi il rigetto delle sue legittime richieste.
Ritornando – con l’aggiunta della parte finale, ove il giudicante afferma che le inerzie probatorie dell’attuale ricorrente non avrebbero potuto sopperirsi disponendo una consulenza tecnica d’ufficio – al passo fattuale richiamato nel motivo precedente (pagine 13- 14 della sentenza), si ribadisce che non vi sarebbe stato obbligo di legge ad allegare la documentazione alla copia della domanda inviata al gestore e che sarebbe stato provato l’adempimento di tutti gli oneri di comunicazione dell ‘ ammissione di RDS al beneficio da parte del ‘ soggetto che vi era tenuto ‘, cioè la RAGIONE_SOCIALE.
Si contestano inoltre alcuni elementi del suddetto passo per sostenere che il giudice d’appello avrebbe violato le norme relative alle presunzioni (articoli 2729 e 2730 c.c.) nonché gli articoli 115 e 116 c.p.c. nel non ritenere RAGIONE_SOCIALE informata dei decreti ammissivi pronunciati dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ancora, sarebbe contrario ‘ ai principi e alle regole citate ‘ l’avere la corte territoriale ritenuta la richiesta di disporre consulenza tecnica d’ufficio inammissibile perché esplorativa.
Infine, sarebbe ancora contraria ‘ ai principi e alle regole ‘ una frase asseritamente rinvenibile nella motivazione con cui il giudice d’appello avrebbe ammesso che RAGIONE_SOCIALE riconobbe di dovere la somma di euro 101.576,66 (si cita anche un passo della comparsa di costituzione in primo grado di RAGIONE_SOCIALE) ma nonostante ciò avrebbe poi rigettato completamente la domanda di RDS.
4. Il contenuto, assai elaborato ed ictu oculi complesso, dei motivi presentati dalla ricorrente e l’assenza di precedenti specifici giustificano la rimessione della presente causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023