Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3120  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15101/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso  la sentenza  della CORTE  D’APPELLO di  TORINO  n. 564/2021 depositata il 20/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
 RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  avverso  la sentenza della Corte d’Appello di Torino che , in accoglimento del quinto motivo di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha ridotto ad equità la penale contrattualmente prevista.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
 Entrambe  le  parti  con  memoria  depositata  in  prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
RITENUTO CHE
Tutti i motivi di ricorso attengono alla riduzione ad equità della penale prevista contrattualmente come motivata dalla Corte d’Appello .
La questione ha rilievo nomofilattico sia sotto il profilo dei criteri  da  adottare  da  parte  del  giudice  del  merito  in  relazione al l’esercizio  del potere  discrezionale  di  riduzione  ad  equità  della penale  sia  sotto  il  concorrente  profilo  dei  limiti  del  sindacato  di legittimità in  relazione  all’esercizio  di  tale  potere ,  tenuto  conto anche dell’entità della riduzione operata dalla Corte d’Appello pari a circa il 90% di quanto stabilito in via convenzionale.
Sulla base dei rilievi esposti la trattazione del ricorso deve essere demandata  alla pubblica udienza in applicazione del seguente  principio  di  diritto:  In  tema  di  giudizio  di  cassazione, l’assegnazione  di  una  causa  alle  sezioni  ordinarie  in  camera  di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere
Ric. 2021 n. 15101 sez. S2 – ud. 13/12/2023
vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione. (Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017, Rv. 643171 – 01).
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione