Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15101/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 564/2021 depositata il 20/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che , in accoglimento del quinto motivo di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha ridotto ad equità la penale contrattualmente prevista.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
RITENUTO CHE
Tutti i motivi di ricorso attengono alla riduzione ad equità della penale prevista contrattualmente come motivata dalla Corte d’Appello .
La questione ha rilievo nomofilattico sia sotto il profilo dei criteri da adottare da parte del giudice del merito in relazione al l’esercizio del potere discrezionale di riduzione ad equità della penale sia sotto il concorrente profilo dei limiti del sindacato di legittimità in relazione all’esercizio di tale potere , tenuto conto anche dell’entità della riduzione operata dalla Corte d’Appello pari a circa il 90% di quanto stabilito in via convenzionale.
Sulla base dei rilievi esposti la trattazione del ricorso deve essere demandata alla pubblica udienza in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di giudizio di cassazione, l’assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere
Ric. 2021 n. 15101 sez. S2 – ud. 13/12/2023
vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione. (Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017, Rv. 643171 – 01).
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione