Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36303 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36303 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 12455/2019 proposto da:
INDIRIZZO, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio legale dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 468/2019 del 12/02/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’acquirente NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì, sez. dist. di Cesena, il venditore NOME COGNOME per la riduzione (in misura corrispondente alle spese di consolidamento) del prezzo di acquisto di un immobile, per avere il convenuto taciuto problemi statici del fabbricato condominiale di cui il bene venduto faceva parte. La
domanda era stata accolta in primo e rigettata in secondo grado. Cass. 12047/2013 aveva cassato la sentenza di appello con la seguente motivazione (in sintesi). Sulla base del potere di qualificare la domanda giudiziale, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che le ragioni poste a fondamento della domanda erano riconducibili all’azione ex art. 1492 co. 1 c.c. come era stata accolta sostanzialmente in primo grado (ove si era riconosciuta una somma pari al minor valore, commisurato alle spese di eliminazione dei vizi, secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità) senza che rilevasse l’impropria qualificazione risarcitoria conferita dall’attore alla sua domanda principale (che peraltro era stata affiancata da una domanda subordinata di garanzia per i vizi). L’obiezione del venditore che il minor valore risulterebbe smentito dalla successiva alienazione ad un prezzo più alto, dovrà essere esaminata in sede di rinvio a seguito della cassazione della pronunzia d’inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo. In sede di rinvio tale azione è stata accolta.
Ricorre in cassazione il venditore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il compratore con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo (p. 9 ss.) il venditore censura ex artt. 2697 c.c. 113, 115 e 324 c.p.c. che sia stata accolta la domanda di riduzione del prezzo nonostante che il compratore non abbia allegato né provato alcun danno correlato al preteso minor valore dell’immobile e che sia passato in giudicato il rigetto delle domande di aliud prod alio e di risarcimento dei danni. In particolare, si denuncia che la Corte di appello abbia postulato, senza dimostrazione, una perdita patrimoniale pari all’asserito minor valore del bene; che il ricorrente si è ritrovato «assicuratore di esborsi futuri»; che è pass ato in giudicato l’accertamento di prime cure sulla congruità del prezzo pagato; che il
compratore non ha allegato il minor valore; che l’immobile era stato successivamente rivenduto ad un prezzo maggiore; che i lavori erano stati pagati dal nuovo acquirente, che la corte di appello dà un assetto secondo il quale il venditore avrebbe dovuto cedere il bene ad un prezzo pari a circa la metà del prezzo di rivendita (avvenuta a vizi denunziati).
Il secondo motivo (p. 13 ss.) censura ex art. 92 c.p.c. che il venditore sia stato condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio, nonostante che il compratore sia rimasto soccombente sulle domande di aliud prod alio e di risarcimento dei danni.
1.2. -Il primo motivo è infondato.
La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso. Il c.t.u. ha affermato che l’immobile dopo le opere eseguite per eliminare i vizi non risulta diminuito nel suo valore. Nondimeno, la somma pagata dall’acquirente, in considerazione dell’occultamento dei vizi, era maggiore di quella che costui avrebbe versato se li avesse conosciuti. Il fatto che l’immobile sia stato venduto successivamente ad un prezzo maggiore è irrilevante, così come non rileva il fatto che la somma necessaria ad elimi nare i vizi sia stata sborsata dall’acquirente successivo (COGNOME). È da ritenere infatti che tale spesa sia stata oggetto di trattativa ed abbia comportato una diminuzione del prezzo dell’acquisto successivo. Il fatto che il compratore abbia rivenduto l’ immobile ad un prezzo superiore a quello da lui pagato non esclude così l’applicazione dell’art. 1492 c.c. Se infatti il secondo acquirente si è fatto carico della spesa di eliminazione di vizi, ciò significa che il danno subito da COGNOME COGNOME da quantificare nella somma di € 24.541 accertata dal c.t.u., somma che è stata poi evidentemente detratta dal prezzo di rivendita. Le spese di lite seguono la soccombenza.
1.3. -La motivazione della sentenza impugnata è effettiva, coerente e non irriducibilmente contraddittoria. D’altra parte, in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata il giudice di merito non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. È superfluo ricordare che il superamento del vaglio di legittimità non implica logicamente che la Corte di cassazione faccia propri o l’ apprezzamento, che è e rimane del giudice di merito.
Dietro la parvenza della violazione delle norme di diritto indicate nella rubrica del primo motivo, il ricorrente si limita a sovrapporre la propria valutazione a quella della Corte e sollecita la Corte a dischiudere la prospettiva di un rinnovato accertamento di fatto (e scambia quindi una corte di cassazione per una corte di terza istanza). Il rigetto della domanda di aliud pro alio e la considerazione ex ante (prima della scoperta dei vizi) circa la congruità del prezzo non sono rilevanti nel contesto di una vicenda che poi, in seguito alla pronuncia di questa Corte nel 2013, è stata riqualificata ex art. 1492 c.c.
Il primo motivo è rigettato.
1.3. -Da rigettare è anche il secondo motivo che censura la mancata compensazione delle spese in considerazione del rigetto della domanda di aliud pro alio e di risarcimento dei danni . Infatti, l’impianto dell’attore rivela che le domande da costui proposte erano legate da un nesso di subordinazione in quanto intese al medesimo scopo pratico . Quest’ultimo è stato raggiunto con l’accoglimento della domanda ex art. 1492 c.c. Ne segue la fondatezza della condanna del convenuto alle spese.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 6.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2023.