Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5553/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOMECOGNOME
– intimata – avverso la sentenza n. 747/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La ditta NOME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Terni la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), esponendo di aver commissionato alla convenuta la fornitura e posa in opera di materiali ed arredi presso il proprio salone da parrucchiera, per un valore complessivo pattuito di euro 30.500,00 oltre IVA. Deduceva, altresì, di aver contestato la qualità dei materiali forniti e dei lavori di manutenzione eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE e di aver quindi proposto, pri ma dell’introduzione del presente giudizio, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., all’esito del quale il consulente nominato aveva stimato il valore economico delle opere in euro 22.408,43 oltre IVA.
Sulla scorta di tali deduzioni, la ditta COGNOME concludeva per la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in proprio favore dell’importo complessivo di euro 19.970,80, pari alla differenza tra il prezzo corrisposto e il valore delle opere eseguite, oltre interessi e spese di lite, comprese le spese di A.T.P.
Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Terni, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva all’attrice la minor somma di euro 505,00, pari al valore dei vizi riscontrati in sede di A.T.P., escludendo invece il diritto dell’attrice al risarcimento del danno per la dedotta mancanza di qualità dell’opera fornita, e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Sul gravame della ditta COGNOME NOME, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 747/2019, in riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva integralmente la domanda attorea.
A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale osservava che il Tribunale non aveva correttamente letto e valutato il contenuto della consulenza tecnica in atti, ‘ tra l’altro non contestata dalla Società RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, in relazione all’effettivo valore dei lavori eseguiti dall’appellata, ‘ l’importo dovuto dalla parte attrice alla parte convenuta quale corrispettivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 22.408,43 più IVA ‘ (cfr. pag. 3 della sentenza). Quanto al governo delle spese di lite, i giudici di merito osservavano, altresì, che, in ragione dell’esito della controversia, la convenuta doveva essere condannata a rifondere all’attrice -appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre a quelle relative all’A.T.P.
Per la cassazione di tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, illustrato da memoria, affidato a tre motivi.
La ditta COGNOME NOME, ancorché ritualmente intimata, non ha svolto difese nella presente fase di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 112, 161 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce che la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del gravame – per carenza di profili argomentativi volti a contrastare le ragioni poste alla base della decisione di prime cure sollevata dall’appellata.
La censura è manifestamente infondata.
L’accoglimento nel merito dell’impugnazione postula invero il superamento del preliminare vaglio di ammissibilità dell’appello: sull’eccezione di inammissibilità, pertanto, non vi è omissione di pronuncia, ma pronuncia implicita. Va infatti osservato che ‘Non
Ric. 2020 n. 5553 sez. S2 – ud. 25/02/2025
ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame) .’ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007, Rv. 595288; in senso conforme cfr., ex plurimis , Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290).
2. Il secondo motivo è così rubricato: ‘ violazione dell’art. 112 cpc e 329 comma 2 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 ‘. La RAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della mancata impugnazione, da parte dell’originaria attrice, di plurimi capi della sentenza di primo grado, relativi in particolare: a) alla qualificazione della domanda come azione di riduzione del prezzo; b) alla limitazione della domanda in questione alla sola riduzione di prezzo derivante dai vizi della fornitura, non rispetto a quanto pattuito, ma rispetto a quanto pagato; c) alla mancanza di specifiche contestazioni in ordine a qualità e caratteristiche dell’opera fornita; d) all’irrilevanza delle valutazioni del C.T.U. sul valore di mercato dell’opera prestata, avendo le parti pattuito il prezzo della fornitura a corpo, con clausola contrattuale non impugnata dall’attrice. La ricorrente sostiene che tali capi della pronuncia del Tribunale, non impugnati dall’appellante e oramai coperti da giudicato interno, non avrebbero potuto essere riformati dalla Corte d’Appello.
La censura è infondata.
In primo luogo, si osserva che la decisione impugnata non ha travalicato i limiti della domanda, come qualificata dal primo giudice, ritenuto che la Corte distrettuale si è pronunciata, accogliendola in toto , sulla richiesta attorea di riduzione del prezzo a causa dei vizi e della mancanza di qualità dell’opera denunziati nel libello introduttivo, che il Tribunale aveva invece solo parzialmente accolto.
D’altra parte, come risulta dai passi dell’atto di appello trascritti dalla ricorrente nel corpo del motivo in esame, la ditta COGNOME, deducendo l’inesatta lettura della consulenza tecnica da parte del Tribunale, aveva insistito in seconde cure proprio per ottenere la restituzione della differenza tra il prezzo pagato e il ‘ valore della prestazione professionale nel suo insieme ‘, come accertato dal CTU in relazione ai vizi e alla qualità delle lavorazioni eseguite e degli arredi forniti dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr pag. 10 del ricorso).
Tali deduzioni e conclusioni dell’appellante erano sufficienti a devolvere al giudice di seconda istanza la cognizione su tutti gli aspetti della domanda originariamente proposta, senza che possa ritenersi formato il giudicato interno sulle argomentazioni del primo giudice che la ricorrente assume non attinte dal gravame. Va infatti ribadito, sul punto, il principio secondo cui ‘ Costituisce capo autonomo della sentenza -come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno -solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della
statuizione in concreto adottata ‘ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955). Infatti ‘ La locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione ‘ (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957; in termini analoghi, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32563 del 14/12/2024, Rv. 673072; in termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24488 del 09/08/2022, Rv. 665391).
Il secondo motivo deve essere pertanto disatteso.
Con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Lamenta, in primo luogo, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che le parti avevano concluso un valido accordo contrattuale, mediante il quale avevano pattuito il prezzo della fornitura, poi integralmente e regolarmente eseguita dalla ricorrente, in euro 30.500,00 oltre I.V.A. Asserisce, altresì, che la Corte d’Appello, nel porre le spese di A.T.P. a carico della ricorrente, non avrebbe adeguatamente valutato il contegno tenuto dalle parti nella fase stragiudiziale, e in particolare non avrebbe
Ric. 2020 n. 5553 sez. S2 – ud. 25/02/2025
considerato che, sebbene la RAGIONE_SOCIALE si fosse dichiarata disponibile ad un incontro per verificare lo stato dei luoghi a seguito della denuncia dei vizi da parte della committente, quest’ultima aveva comunque ritenuto di dare corso al procedimento di istruzione preventiva, così innescando il prosieguo giudiziale della controversia, che avrebbe potuto essere invece evitato.
La censura è in parte inammissibile, in parte infondata.
Nella parte in cui si deduce il vizio di omesso esame degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, il motivo è infondato, in quanto la Corte distrettuale ha espressamente dato atto, nella esposizione della vicenda processuale, che ‘ ai sensi del contratto, il corrispettivo dovuto per tutta la fornitura, ed il montaggio/posa in opera delle attrezzature, ammontava ad euro 30.500,00 oltre IVA ‘ (cfr. pag. 1 della sentenza).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito non hanno ignorato la circostanza che le parti avessero pattuito un corrispettivo della fornitura; anzi, hanno tenuto conto di questa circostanza nell’accoglimento della domand a di riduzione del prezzo, avendo ritenuto provate le doglianze della ditta RAGIONE_SOCIALE in ordine ai vizi e alla mancanza di qualità dell’opera fornita, in base a quanto riscontrato in sede di consulenza tecnica, ‘tra l’altro non contestata dalla Società Ca porali ‘ (cfr. pag. 3 della sentenza).
D’altra parte, di recente questa Corte ha ritenuto che l’azione quanti minoris è esperibile non solo in presenza di vizi della cosa, ma anche nell’ipotesi di mancanza di qualità, posto che l’art. 1497 c.c., nel ricordare l’applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale, non esclude che il compratore possa avere
interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 16/02/2024, Rv. 670429). La pattuizione di un corrispettivo non preclude, pertanto, l’esperimento dell’azione volta ad ottenere la riduzione del prezzo ove – come accertato nella fattispecie dal giudice di merito -l’inadempienza non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto ma giustifichi una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al minor valore del bene o dell’opera , purché il difetto non sia di trascurabile entità o scarsa importanza.
Nella parte in cui la ricorrente deduce di aver regolarmente eseguito le lavorazioni commissionate, e di aver pertanto diritto all’intero corrispettivo pattuito, il motivo in esame è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite, e in particolare della consulenza tecnica. Trattasi di profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando la motivazione della sentenza impugnata – peraltro non attinta da alcuna specifica censura – non apparente, né affetta da irriducibile contrasto logico (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Va infatti ribadito che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la conclude nza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 dell’11/06/1998, Rv. 516348).
Da ultimo, con riferimento alla condanna dell’appellata -risultata integralmente soccombente – al pagamento anche delle spese di accertamento tecnico preventivo, si osserva in primo luogo che, come emerge dalla lettura del ricorso (cfr. pagg. 16 e 17), la ditta COGNOME ebbe a depositare l’atto introduttivo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. in data 18.03.2011, circa un mese dopo l’invio della missiva di contestazione dei vizi della fornitura, datata 22.02.2011, e prima del riscontro della COGNOME RAGIONE_SOCIALE.r.RAGIONE_SOCIALE, inviato solamente con lettera datata 24.03.2011 (quando, cioè, il procedimento per A.T.P. era già pendente). Peraltro, l’asserzione della ricorrente, secondo cui l’appendice giudiziale della vicenda avrebbe potuto essere agevolmente evitata ove le parti avessero proceduto ad un sopralluogo nella fase stragiudiziale, risulta confutata dalla circostanza che il procedimento di istruzione preventiva, benché finalizzato anche al tentativo di conciliazione della lite, non ha pacificamente sortito alcun esito sul piano della definizione bonaria della controversia.
Ne consegue che la statuizione impugnata, nella parte in cui ha regolato le spese di A.T.P. facendo applicazione del principio della soccombenza, non presta il fianco a censure di legittimità, dovendosi ribadire che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito alla luce dell’esito complessivo della lite (cfr. ex plurimis Cass., Sez. L, Sentenza n. 7846 del 04/04/2006, Rv. 588534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022, Rv. 664323).
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto difese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione