Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36352 Anno 2023
l’avvocato NOME COGNOME, per le ricorrenti . Civile Sent. Sez. 3 Num. 36352 Anno 2023
Fatti di causa Presidente: COGNOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno pignorato l’intera quota di partecipazione al capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, società Relatore: COGNOME NOME Data pubblicazione: 29/12/2023
RAGIONE_SOCIALE, di titolarità del loro debitore NOME COGNOME.
Nel procedimento esecutivo sono intervenuti altri creditori del COGNOME (NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME).
Il debitore ha chiesto la riduzione del pignoramento, ai sensi dell’art. 496 c.p.c..
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza.
Contro l’ordinanza di rigetto di detta istanza, il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. . All’esito del giudizio di merito, instaurato dalle creditrici procedenti, l ‘opposizione del debitore COGNOME è stata accolta dal Tribunale di Lucca.
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
Non ha rilievo la verifica della regolarità della notificazione del ricorso ai creditori intervenuti nel processo esecutivo in quanto, come si vedrà in prosieguo, il ricorso risulta manifestamente infondato e va quindi applicato il principio
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costantemente affermato da questa Corte, per cui « nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un ‘ evidente ragione d ‘ inammissibilità del ricorso o qualora questo sia ‘ prima facie ‘ infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un ‘ attività processuale del tutto ininfluente sull ‘ esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità » (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 -01, e successive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 -01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 -01). Numero di raccolta AVV_NOTAIO 36352/2023 Data pubblicazione 29/12/2023
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione , in riferimento all’ art. 360 n. 3, c.p.c., degli artt. 2462, 2463, 2464, 2468, 2471, 2471-bis del Codice civile sulla disciplina delle società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione , in riferimento all’ art. 360 n. 3, c.p.c., delle norme di cui agli artt. 1362 c.c., 1372 c.c. in relazione all’art. 6 dello Statuto della società RAGIONE_SOCIALE (all. n.6) che testualmente dispone: ‘Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse’ ». I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati.
2.1 Le ricorrenti sostengono che nelle società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quota di partecipazione di ogni singolo socio è unica
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ed è rappresentata dalla quota di capitale sociale dallo stesso posseduta, non essendo essa rappresentata da singole azioni, come nelle società per azioni.
Nel caso di specie, l’unica quota di titolarità del debitore, rappresentata dall’intero capitale sociale, sarebbe, poi, da ritenere indivisibile, in virtù dell’art. 6 dello Statuto sociale, secondo il quale: « Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse »; di conseguenza, non sarebbe possibile la riduzione del pignoramento, che comporterebbe, inevitabilmente, la divisione dell’unica quota di partecipazione posseduta dal debitore esecutato.
Secondo le ricorrenti, dunque, nel ritenere il contrario, il tribunale avrebbe interpretato erroneamente le previsioni dello Statuto sociale.
2.2 A smentire la tesi delle ricorrenti appena esposta, risulta decisivo l’art. 5 dello Statuto sociale, il quale prevede che « il capitale sociale è di L. 98.000.000 rappresentato da n. 98.000 quote nominali di L. 1.000 (mille) ciascuna ».
Il tribunale ha interpretato il combinato disposto degli artt. 5 e 6 del suddetto Statuto sociale nel senso che i soci hanno inteso riferire la previsione di indivisibilità alle singole quote da L. 1.000, le quali devono pertanto intendersi, ciascuna nella loro integrità, suscettibili di formare oggetto di autonomi e separati atti dispositivi, con la conseguenza che, almeno in astratto, non potrebbe ritenersi inammissibile né il pignoramento di alcune soltanto di tali quote, né la eventuale riduzione di quello eseguito sulla totalità di esse, purché ovviamente -per tale ultima ipotesi -sussistano gli altri presupposti richiesti dall’art. 496 c.p.c. (presupposti che -lo si osserva in via incidentale -devono sempre essere verificati dal giudice dell’esecuzione, il quale deve tenere certamente conto dell’importo complessivo dei crediti per cui si procede, ma anche delle prospettive
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dell’effettivo e concreto potenziale probabile ricavato della vendita dei beni pignorati, in relazione ai crediti per cui si procede, e ciò anche al di là della stima dell’esperto e considerando , altresì, l’incidenza che possa avere sul valore di mercato di una quota di partecipazione ad una società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la percentuale del capitale che essa esprime). Numero di raccolta AVV_NOTAIO 36352/2023 Data pubblicazione 29/12/2023
L’interpretazione così fornita della volontà dei soci formalizzata nello Statuto sociale è assolutamente ragionevole, a giudizio della Corte.
2.3 D’altra parte, con riguardo a siffatta interpretazione, la censura di violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. risulta formulata dalle ricorrenti in modo estremamente generico, se non addirittura apodittico: non viene precisato, nel ricorso, per quale esatto motivo dovrebbero ritenersi violate le norme in tema di ermeneutica negoziale.
Con le censure formulate si offre semplicemente una interpretazione delle previsioni statutarie diversa e più gradita di quella individuata dal giudice del merito, il che certamente non è consentito in sede di legittimità, in quanto l’attività di interpretazione degli atti negoziali costituisce accertamento di fatto, è riservata al giudice del merito e non è censurabile con il ricorso per cassazione, laddove adeguatamente motivata, come certamente deve ritenersi nella specie (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 -01; Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010, Rv. 614628 -01; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007, Rv. 594992 -01).
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
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improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, Data pubblicazione 29/12/2023 1, ter, del D.PR. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi , spese generali ed accessori di legge.
getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità 0 improcedili lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n 115, inserito dall’art. 1, comrna 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto nei limiti in cui lo stesso sia dovuto) a norma del comna 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci vile della Corte di Cassazione, in data 29 novembre 2023.
L’estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CORTE DI CASSAZIONE
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