Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34053 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34053 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
Oggetto
Locazione uso diverso -Obbligo di pagamento dei canoni -Preteso inadempimento -Commisurazione del canone -Interpretazione clausole contrattuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 418/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in
INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, n. 991/2020, depositata il 4 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo intimò in data 27/5/2019 a RAGIONE_SOCIALE sfratto per morosità in relazione ad immobile a questa concesso in locazione ad uso autosalone ed officina contestualmente chiedendo la pronuncia di ingiunzione di pagamento per l’importo di Euro 99.649,68, pari alla differenza tra i canoni mensilmente dovuti (nella misura di € 6.000) e quelli in effetti versati dalla conduttrice nella minor misura di € 2.500 dal mese di novembre 2017 fino alla data dello sfratto, in virtù di autoriduzione unilateralmente operata dalla stessa per non avere la locatrice adempiuto, entro il 30/6/2005, all’obbligo di eseguire alcune opere di miglioria.
L’intimata vi si oppose e fu respinta la richiesta di ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ..
Transitato, quindi, il giudizio alla fase a cognizione piena, l’adito Tribunale di Savona pronunciò, in data 20 dicembre 2019, sentenza con la quale, in pieno accoglimento delle domande, dichiarò risolto il contratto per grave inadempimento della società conduttrice, che condannò all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento della somma suindicata, oltre interessi ed oltre quelle mensilmente maturande fino all’effettivo rilascio.
Osservò il primo giudice che:
─ era pacifico che entro la data prevista nel contratto
(30/6/2005), così come successivamente, l’obbligazione di fare (realizzazione rampa di accesso idonea al transito di autovetture sportive) non era stata adempiuta dalla proprietà e che il conduttore nulla aveva eccepito in proposito, continuando a versare il canone pieno di Euro 6.000, fino al novembre 2017;
─ dato dunque il tempo trascorso , l’obbligazione stessa (divenuta esigibile con la scadenza del termine medesimo) era già prescritta nel momento in cui il conduttore, dichiarando di volersi valere della facoltà di riduzione del canone, aveva iniziato a versarlo in misura ridotta;
─ si era conseguentemente estinto anche il correlato diritto della conduttrice di versare il canone in misura ridotta, poiché non esercitato per oltre dieci anni.
─ sussisteva pertanto la morosità ed il contratto doveva essere risolto.
In accoglimento del gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE e in totale riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 991/2020, resa pubblica il 4 novembre 2020, per quanto ancora in questa sede interessa, ha rigettato tutte le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, compensando per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando detta appellata alla rifusione in favore dell’appellante della restante parte.
Queste le ragioni:
─ dal tenore letterale della clausola n. 4 del contratto (« il canone della locazione viene convenuto ed accettato in Euro 72.000 annui, oltre oneri fiscali, da corrispondersi alla locatrice in rate mensili anticipate di Euro 6.000, oltre i suddetti oneri fiscali, ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c bancario indicato dalla locatrice ; il termine è essenziale e di rigore e, come tale, produttivo di risoluzione contrattuale in caso di inadempimento. Il canone, fintanto che la locatrice non renderà disponibile il locale interrato, sarà ridotto a Euro 5.000, oltre
iva, mensili. Essendo altresì essenziale per la società conduttrice l’utilizzo dell’interrato per il ricovero di autovetture sportive, nel caso in cui la società RAGIONE_SOCIALE non termini i lavori di cui sub d) ed e) delle premesse entro il perentorio termine del 30.6.2005 e nel caso in cui, trascorso detto termine, la società RAGIONE_SOCIALE non metterà a disposizione della conduttrice altro immobile idoneo a fungere da deposito autovetture sportive, il canone mensile sarà ulteriormente ridotto ad Euro 2.500.00. oltre iva mensili ») emerge chiaramente che le parti hanno inteso stabilire che la locatrice doveva eseguire i lavori di cui sub d) ed e) entro il 30 giugno 2005 e che, nel caso in cui ciò non fosse avvenuto e la locatrice non avesse messo a disposizione della conduttrice altro immobile idoneo a fungere da deposito autovetture sportive, il canone sarebbe stato ulteriormente ridotto ad Euro 2.500,00 mensili, oltre iva;
─ ove, dunque, né i lavori predetti fossero stati eseguiti entro il detto termine, né altro immobile fosse stato messo a disposizione della conduttrice per lo scopo predetto, non era più configurabile un obbligo di eseguire i lavori predetti o di consegnare un immobile con le caratteristiche sopraindicate e, quindi, il mancato adempimento di tali obblighi non comportava la possibilità di agire per ottenerne l’adempimento, bensì l’operatività della clausola che determinava in Euro 2.500,00 il canone mensile in luogo di Euro 6.000,00;
─ diversamente, dunque, da quanto ritenuto dal primo giudice, non si è in presenza di un’obbligazione di facere divenuta esigibile con la scadenza del termine del 30/6/2005, trattandosi, piuttosto, di un’obbligazione sostituita dalla clausola che determinava in Euro 2.500,00 il canone mensile;
─ deve conseguentemente escludersi possa parlarsi di prescrizione del diritto di ottenere l’adempimento dell’obbligo di facere a causa del decorso di dieci anni dalla scadenza del termine; né può ipotizzarsi la prescrizione con riferimento alla riduzione del canone;
─ infatti, l’odierna appellante nel corrispondere un canone mensile di Euro 2.500,00 non ha fatto altro che dare attuazione a quanto previsto nel contratto;
─ c he, poi, nel periodo dal 2005 al 2017, la conduttrice abbia pagato a titolo di canone Euro 6.000,00 è circostanza che implica semplicemente che la conduttrice ha pagato un canone superiore a quanto dovuto secondo le previsioni contrattuali, con eventuale diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato in più, ma non certo l’impossibilità, a causa del decorso del tempo, di applicare la clausola contrattuale che determina in Euro 2.500,00 il canone mensile; ciò anche considerato che, nel caso dei canoni di locazione, si è in presenza di singole prestazioni successive, distinte e periodiche, ragion per cui la prescrizione decorre dalle singole scadenze di esse.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ─ contravvenendo al divieto dei nova in appello ed obliterando l’eccezione al riguardo da essa opposta ─ posto a fondamento della propria decisione (oltre all’inadempimento , da parte della locatrice, dell ‘obbligo di eseguire lavori nel locale seminterrato e di modificare la rampa di accesso a tale locale così da renderla idonea al transito di vetture sportive , l’unico eccepito in primo grado dalla condut trice) anche l’inadempimento dell’obbligo, per contratto pure gravante sulla
locatrice in via alternativa (clausola n. 4), di mettere a disposizione della conduttrice altro immobile idoneo al deposito di autovetture sportive: inadempimento solo in appello per la prima volta dedotto da controparte.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « violazione/falsa applicazione degli artt. 1184, 1353, 1359, 2934, 2935 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ».
Richiamata la motivazione della sentenza di primo grado e messa a raffronto con quella d’appello, rileva che :
─ posto che entrambi i giudici concordano nel ritenere che il termine entro cui la locatrice doveva adempiere l’obbligazione di fare era contrattualmente previsto al 30/6/2005 e concordano altresì che, ove a tale data la locatrice fosse inadempiente, sarebbe sorto in capo alla conduttrice il diritto di corrispondere il canone mensile nella misura ridotta di Euro 2.500,00; ciò posto, non si comprende perché la Corte d’appello abbia ritenuto di dissentire dall’opinione del Tribunale che sul punto è conforme alla sua;
─ la Corte d’appello non offre alcuna motivazione del proprio diverso convincimento;
─ la tesi ivi accolta è intrinsecamente contraddittoria quando afferma che «si deve escludere che possa parlarsi di prescrizione del diritto ad ottenere l’adempimento dell’obbligo di facere a causa del decorso di dieci anni dalla scadenza del termine» e nello stesso tempo, quanto all’obbligazione di facere , che si tratta «di un’obbligazione sostituita dalla clausola che determinava in Euro 2.500,00 il canone mensile»;
─ la Corte d’appello ha erroneamente ipotizzato che non fosse applicabile alla fattispecie la disciplina della prescrizione in relazione al presunto automatismo del meccanismo di sostituzione del canone nella misura contrattuale con il canone ridotto, essendo evidente che
la facoltà del conduttore di liberarsi attraverso il versamento di un canone ridotto costituiva una posizione soggettiva di diritto chiaramente disponibile e non sottratta alla disciplina inderogabile della prescrizione.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia « a) violazione/falsa applicazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello deciso in merito alla sussistenza di una tacita rinuncia alla diminuzione dell’ammontare del canone per comportamento concludente; b) ex art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo; c) ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione/falsa applicazione degli artt. 1324, 1326, 1327 c.c. in relazione alla nozione di comportamento concludente ».
Lamenta che la Corte d’Appello, limitando la propria analisi alla disciplina della prescrizione è incorsa in un vizio di infrapetizione per non aver esaminato l’ulteriore e diversa prospettazione secondo la quale il diritto alla riduzione del canone contrattuale, anche a prescindere dalla sua prescrizione, doveva comunque ritenersi definitivamente travolto dalla tacita rinuncia che la conduttrice aveva inequivocabilmente e reiteratamente manifestato continuando a pagare il canone nella misura di Euro 6.000,00, per oltre dieci anni, senza alcuna contestazione.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione agli artt. 2934 e 2935 c.c. ».
Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di motivare le proprie statuizioni e non ha spiegato perché l’inutile decorso del termine di dieci anni, durante i quali è pacifico che la conduttrice RAGIONE_SOCIALE non ha chiesto l’esecuzione dei lavori, né ha corrisposto il canone nella misura ridotta, non abbia comportato la prescrizione dei relativi diritti.
Rileva ancora che la Corte d’Appello ha considerato che continuasse a sussistere, parallelamente al diritto alla riduzione del canone, il diritto della conduttrice all’adempimento dell’obbligazione di facere , diritto che pure ha affermato essere stato sostituito proprio dal diritto a corrispondere un canone di importo inferiore.
5. Il primo motivo è infondato.
L’inadempimento , da parte della locatrice, de ll’obbligo, contrattualmente assunto, di mettere a disposizione della conduttrice immobile idoneo a fungere da deposito di autovetture sportive (quale prestazione alternativa a quella di eseguire, entro il termine pattuito del 30 giugno 2005, i lavori di sistemazione e bonifica del locale interrato sottostante al l’immobile locato) costituisce, secondo l’interpretazione del contratto accolta in sentenza, fatto idoneo ─ per le conseguenze che in contratto ne era previsto derivassero sulla misura del canone ─ a paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice e, come tale, esso forma, tecnicamente, oggetto di una eccezione in senso lato.
Come tale essa è rilevabile anche d’ufficio e non soggiace al divieto posto dall’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. di proporre in appello nuove eccezioni, in quanto espressamente limitato alle sole eccezioni in senso stretto.
Varrà sul punto rammentare che sono eccezioni in senso lato quelle che consistono nella allegazione e/o rilevazione (se fatta dalla parte sulla base di un fatto da essa stessa allegato o di un fatto acquisito al giudizio tramite l’istruzione ) o nella rilevazione (se fatta d’ufficio dal giudice sulla base di un fatto allegato o comunque acquisito al giudizio anche tramite l’istruzione, rispetto al quale la legge non riservi il potere di introdurlo e comunque di evidenziarne l’efficacia alla parte, nel qual caso si configura la c.d. eccezione in senso stretto) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio.
Come tali esse so no rilevabili d’ufficio perché non si tratta di eccezioni riservate all’iniziativa della parte per legge o perché corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva (v., per tale definizione delle eccezioni in senso stretto, Cass. Sez. U. 03/02/1998, n. 1099; Sez. U. 27/07/2005, n. 15661).
In tale ipotesi, che certamente ricorre nel caso in esame, dette eccezioni sono sottratte al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., alla condizione che esse siano proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (non essendo invece necessario, pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, che tali fatti fossero anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva: v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. Sez. U. n. 15661 del 2005, cit.; Cass. Sez. U. 25/05/2001, n. 226/SU; v. anche Cass. 26/02/2014, n. 4548; Cass. 31/10/2018, n. 27998; Cass. n. 8525 del 06/05/2020).
Nel caso di specie il fatto impeditivo posto ad oggetto della eccezione emerge dallo stesso contratto di locazione, della cui acquisizione agli atti già nel giudizio di primo grado dà atto lo stesso ricorrente (v. ricorso, pag. 14).
Il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e comunque infondato.
6.1. Tale disposizione, come noto, impone l’indicazione, a pena di inammissibilità, de «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».
Tale requisito, come chiarito dalle Sezioni Unite, comporta «l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la
stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.» (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931).
Nel caso di specie, lungi dall’individuare le affermazioni che, nella motivazione della sentenza impugnata, rivelino una erronea ricognizione del contenuto precettivo delle varie norme del codice civile evocate in rubrica o una loro non corretta applicazione al caso concreto, e lungi altresì dall’individuare il fatto storico che, decisivo, risultante dagli atti e fatto oggetto di discussione tra le parti, non sia stato preso in considerazione dalla Corte di merito (secondo il paradigma censorio del pure evocato vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quale stabilito da Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 -8054), il motivo si risolve, essenzialmente, nel raffronto delle difformi decisioni di primo e di secondo grado e nel sottinteso rilievo della preferibilità, per la ricorrente, della prima decisione rispetto alla seconda, che è però impostazione censoria non riconducibile ad alcuno dei vizi cassatori di cui all’art. 360 cod. proc. civ. .
Scontano tale distorta impostazione le doglianze poste al termine della illustrazione del motivo.
Con esse, come detto, si lamenta: a) l’ incomprensibilità della motivazione (v. supra, «Ragioni della decisione», par. 2, primi tre alinea) ; b) l’ erronea esclusione dell ‘ applicabilità della prescrizione in relazione alla pretesa di riduzione del canone (quarto alinea).
Tutte tali doglianze sono espresse in termini meramente assertivi che non consentono di cogliere in esse la consistenza di una effettiva argomentazione critica.
6.2. È appena il caso di rilevare, comunque, che la motivazione offerta dalla Corte d’appello è perfettamente comprensibile . Non si vede, né, come detto, è in alcun modo spiegato, quale contraddizione logica vi sia tra l’esclusione della applicabilità della disciplina della
prescrizione e la ricostruzione della vicenda obbligatoria in termini di diversa commisurazione del canone in dipendenza della mancata esecuzione dei lavori o della prestazione alternativa cui si era obbligata la locatrice.
6.3. Quanto, infine, alla tesi secondo cui la facoltà del conduttore di liberarsi attraverso il versamento di un canone ridotto costituiva una posizione soggettiva di diritto disponibile e non sottratta alla disciplina della prescrizione, se ne deve rilevare ─ al di là della già rilevata assoluta mancanza di supporto argomentativo ─ la manifesta infondatezza.
Alla stregua della ricostruzione del contenuto del contratto quale operata in sentenza (in sé non fatta segno di alcuna specifica e pertinente critica) le parti, nel prevedere (clausola 4) che « nel caso in cui la società RAGIONE_SOCIALE non termini i lavori di cui sub d) ed e) delle premesse entro il perentorio termine del 30.6.2005 e nel caso in cui, trascorso detto termine, la società RAGIONE_SOCIALE non metterà a disposizione della conduttrice altro immobile idoneo a fungere da deposito autovetture sportive, il canone mensile sarà ulteriormente ridotto ad Euro 2.500.00, oltre iva, mensili », non hanno affatto attribuito alla conduttrice il diritto o la facoltà di ridurre il canone a propria discrezione, ma ben diversamente hanno stabilito una diversa commisurazione del canone, subordinata all’avverarsi di dette evenienze. Non si è trattato, dunque, dell’attribuzione ad una parte di una posizione attiva corrispettiva, sinallagmaticamente, ad una passiva in capo alla controparte, ma, ben diversamente, della individuazione dell’oggetto della prestazione dovuta dalla società conduttrice, dunque di un elemento della obbligazione gravante sulla conduttrice.
La commisurazione del canone in misura ridotta è, dunque, in tale contesto, un fatto (regola contrattuale) non un diritto soggettivo suscettibile di estinzione per prescrizione.
Da quel fatto deriva come effetto giuridico che, dal momento in cui si è avverata la condizione in presenza della quale il regolamento pattizio prevedeva quella ridotta misura, l’obbligo della conduttrice di pagamento del canone sussisteva nei limiti di quell’importo.
Deriva inoltre, quale ulteriore e connesso effetto, che il pagamento di somme eccedenti è venuto da allora a costituire un indebito oggettivo, in quanto privo di titolo, come tale suscettibile di ripetizione.
È, dunque, il credito restitutorio ex art. 2033 cod. civ. ad essere, se del caso, soggetto a prescrizione estintiva, non certo la commisurazione del canone.
Il tema però della ripetizione delle somme indebitamente pagate nel corso del rapporto esula dal presente giudizio e non è stato nemmeno trattato dalla Corte d’appello per essere stata ritenuta rinunciata la relativa domanda riconvenzionale della società conduttrice.
Il terzo motivo è inammissibile con riferimento a tutt’e tre le prospettive censorie dedotte (con riferimento alla medesima doglianza).
7.1. Quanto alla prima (infrapetizione), va anzitutto rammentato che, secondo pacifico insegnamento, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia ─ configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto ─ non ricorre nel
caso in cui, come nella specie, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (v. Cass. n. 12652 del 25/06/2020; n. 2151 del 29/01/2021).
In ogni caso, mette conto pure rimarcare che l a Corte d’appello ha espressamente preso in esame l’assunto difensivo opposto dalla appellata circa il rilievo attribuibile al comportamento della conduttrice rappresentato dal protratto pagamento del canone nella misura di Euro 6.000,00 al mese anche dopo che era scaduto il termine per l’adempimento di una delle due obbligazioni alternative poste a carico della locatrice . Come s’è già detto nella parte narrativa, la Corte ligure ha giudicato tale circostanza ─ peraltro, del tutto correttamente alla luce di quanto sopra evidenziato ─ priva di altro rilievo che non sia quello di far sorgere il diritto della conduttrice ad ottenere la restituzione di quanto pagato in più, « ma non certo l’impossibilità, a causa del decorso del tempo, di applicare la clausola contrattuale che determina in Euro 2.500,00 il canone mensile ».
7.2. Quanto alla seconda (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) l’inammissibilità va a fortiori predicata dal momento che ciò che si dice non considerato (ma in realtà, come detto, lo è stato) non è un fatto storico ma una mera argomentazione difensiva.
7.3. La tesi censoria secondo cui in tale valutazione dovrebbe vedersi anche la violazione degli artt. 1324, 1326 e 1327 cod. civ. si appalesa infine inammissibile, dal momento che quel che si richiede non è la valutazione della correttezza in iure della qualificazione operata sulla base dei fatti come ricostruiti in sentenza, ma per l’appunto una diversa ricognizione della fattispecie.
Ma la tesi è, comunque, anche implausibile sul piano giuridico alla luce delle considerazioni già svolte: la commisurazione del canone è una regola contrattuale e come tale non può essere oggetto di
rinuncia, ma semmai di rinegoziazione (ipotesi ricognitiva del fatto non adombrata nemmeno dalla ricorrente e, del resto, non supportata da alcun plausibile interesse ex latere conductoris ).
8. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. Sez. U. nn. 8053 – 8054 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti.
La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , comma primo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza