Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13527 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 13527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso 22133-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 452/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 3/2018;
Oggetto
Contributi nucleo
familiare
commercianti
R.G.N. 22133/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/03/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI Di CAUSA
La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF), i quali erano stati corrisposti in misura ridotta dalla società poiché iscritta alla gestione commercianti.
Riteneva la Corte che l’iscrizione d’ufficio operata dall’Inps alla gestione commercianti non rilevasse ai fini della riduzione contributiva, fondata su una nozione più ristretta di commerciante, ricavabile dal d.l. n.20/74 e dal d.lgs. n.114/98. La RAGIONE_SOCIALE operava nell’ambito degli appalti di pulizie e quindi, secondo la Corte, si era fuori dall’ambito del settore terziario tipico cui andava invece ascritta l’attività di commercio.
Avverso la sentenza, ricorre RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinvia all’odierna udienza pubblica, in vista della quale parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione/falsa applicazione degli artt.20 n.1 d.l. n.30/74, conv. in l. n.114/74, 1 l. n.1397/60 e 1 l. n.613/66. Sostiene che i soci della ricorrente erano stati iscritti d’ufficio dall’Inps alla gestione commercianti ai sensi dell’art.1, co.202 e 203 l. n.662/96. Tale iscrizione era da sola sufficiente a fondare la nozione di commerciante necessaria ai fini della riduzione contributiva, poiché la società operava nel settore del terziario, fornendo servizi (di pulizie).
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.49 l. n.88/89. Sostiene che l’Inps aveva classificato la società come commerciante in base alla citata norma e che tale classificazione doveva valere anche ai fini della riduzione contributiva.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto non sarebbe stato spiegato dalla Corte il motivo per cui l ‘attività di pulizie non rientr erebbe nel settore del terziario.
Il terzo motivo va esaminato con precedenza, avendo rilievo logico preliminare, ed è infondato.
La motivazione della sentenza è sufficientemente specifica nel declinare le ragioni della decisione. La Corte ha ritenuto che l’attività di partecipazione ad appalti di
pulizie non possa considerarsi attività commerciale, nel senso proprio di attività esercitata da impresa rientrante nel settore del terziario tipico. Tale assunto è sufficiente a rendere ragione della decisione di reiezione dell’appello, mentre la mancanza di ulteriori dettagli sulle ragioni dell’esclusione dal terziario tipico -come postulate dal motivo -non sono richieste, ed esorbitano dal sindacato di legittimità sul rispetto del minimo costituzionale in tema di motivazione (Cass. S.U. n.8053/14).
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione. Essi sono infondati sebbene debba essere corretta la motivazione della sentenza.
In fatto è pacifico che i soci della RAGIONE_SOCIALE sono stati iscritto d’ufficio alla gestione commercianti in forza dell’art.1, co.202 e 203 l. n.662/96.
Tale iscrizione, tuttavia, come ha rettamente rilevato la sentenza, non basta di per sé ad integrare la nozione di datore di lavoro ‘commerciante’ richiesta per poter fruire della riduzione contributiva in oggetto.
Ai sensi dell’art.20 , co.1, n.1 d.l. n.30/74, conv. con modif. in l. n.114/74 il contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è fissato nella minor misura del 5,15% per i datori di lavoro ‘ artigiani e commercianti ‘ rispetto alla misura generale del 7,50%. Costoro devono anche essere iscritti alla gestione commercianti (o artigiana).
Ma la nozione di datore di lavoro ‘commerciante’ è solo quella ricavabile dalla l. n.1397/60, cui rinvia lo stesso art.20, n.1, d.l. n.30/74, in base al quale: ‘ A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l’aliquota
del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro … è fissata nelle segu enti misure …
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n.1533, 27 novembre 1960, n.1397, e successive modificazioni ed integrazioni’ .
In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass.22665/18).
Ora, l’art.1 l. n.1397/60 -legge che regolamenta l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali -indica come datore di lavoro che esercita attività commerciale solo il titolare di impresa organizzata ‘ prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia’ e che partecipi ‘ personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. ‘
Tanto non accade rispetto a una società di capitali, dove il fattore del capitale prevale su quello umano. E infatti, l’art.2 l. n.1397/60 esclude dall’ambito della legge, le imprese con personalità giuridica. In tale quadro si inserisce l’art.3 l. n.45/86 , che applica l’art.1 l. n.1397/60 ai soli soci delle società di persone (in nome collettivo e in accomandita semplice), e non ai soci di società di capitali.
Questa Corte (Cass.22088/21) ha rimarcato che la riduzione della misura contributiva qui in esame risponde alla ratio di favorire le categorie produttive economicamente più deboli che non abbiano la piena idoneità, neppure potenziale, di affrontare i maggiori costi del lavoro anche dipendenti dalle contribuzioni
previdenziali; in particolare, la riduzione opera in favore degli imprenditori di piccole dimensioni, anche se in forma societaria, nella quale l ‘ elemento caratterizzante sia l’apporto lavorativo dei soci.
Rispetto alle società di capitali viene meno tale ratio e si giustifica l’applicazione della contribuzione in misura ordinaria.
Essendo la RAGIONE_SOCIALE una società a responsabilità limitata, ovvero una società di capitali, correttamente la Corte d’appello è giunta alla conclusione dell’obbligo contributivo pieno, sebbene per diversa motivazione come sopra rettificata.
Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.