Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33555 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
Oggetto
R.G.N. 17837/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 17837-2017 proposto da: COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso
lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 624/215; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere Dott.
NOME COGNOME.
R.G. 17837/17
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 20.4.2017 n. 27, la Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva parzialmente accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta da NOME COGNOME, emessa a seguito di revoca RAGIONE_SOCIALEa riduzione contributiva, inizialmente accordata, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘85% RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del regolamento RAGIONE_SOCIALE, con pagamento soltanto del residuo 15%, per detto triennio di contribuzione. Il recupero a contribuzione era dovuto al fatto che l’assicurata aveva percepito, nel triennio di riferimento, utili derivanti dalla partecipazione ad impresa farmaceutica familiare, scioltasi il 24 maggio 2011, per € 36.700,00.
Il tribunale, in particolare, ha accertato detto reddito da partecipazione ad impresa familiare in quanto, nell’atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo (che teneva luogo RAGIONE_SOCIALEa precedente impresa familiare), ancorché fossero indicati utili percepiti dall’opponente nella misura di € 36.700,00, non risultavano affatto gli anni di imputazione di tali utili.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALEe
risultanze del predetto atto notarile, per le quali la stessa risultava partecipe nell’impresa familiare in oggetto, tanto da maturare una quota di utili pari a € 36.700,00, riteneva lecito presumere che, in mancanza di prova contraria, detti utili fossero maturati anche negli anni in contestazione; pertanto, si versava nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa partecipazione agli utili RAGIONE_SOCIALEa collaboratrice all’impresa familiare, circostanza incompatibile con la possibilità di fruire RAGIONE_SOCIALEa riduzione contributiva ex art. 21 comma 1 del regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento a quanto dichiarato all’ud ienza del 9.4.14 (riferito alla circostanza che il diritto di credito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, indicato nell’atto pubblico, att eneva unicamente agli incrementi previsti dall’art. 230 bis c.c. e maturati al 31.12.05 – non ancora corrisposti -e non agli utili, che risultano dalle dichiarazioni dei redditi in atti); deduce anche il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 230 bis c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2712, 2909 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte di appello non aveva considerato che la circostanza sopra indicata, e inserita nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 9.4.14, non era st ata oggetto di contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 230 bis c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2712, 2909 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo com ma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello di Ancona, partendo dal corretto presupposto che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa
previdenziale incombeva sull’RAGIONE_SOCIALE ha, tuttavia, erroneamente accertato l’esistenza di una impresa familiare tra la ricorrente e il AVV_NOTAIO NOME COGNOME sino all’anno 2012, contravvenendo alla documentazione fiscale e previdenziale non disconosciuta (e, che dunque, faceva piena prova dei fatti ivi documentati), pur essendo carente l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa continuatività RAGIONE_SOCIALEa prestazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in qualità di collaboratrice.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 230 bis c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. ( rectius n. 3), sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nella omessa ammissione RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie testimonia li che avrebbero dovuto riferire sull’assenza di qualsivoglia collaborazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in favore RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale di cui era titolare il dr. NOME COGNOME, negli anni in contestazione.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; le censure di omesso esame non riguardano fatti decisivi, ma meri elementi istruttori, consistenti tutti in documenti prodotti e asseritamente non esaminati dalla Corte d’appello. Le censure di violazione di legge, invece, mirano in realtà al riesame del merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda attraverso una rilettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, e, pertanto, sono altrettanto inammissibili. La Corte d’appello , infatti, sulla base di una valutazione degli elementi istruttori disponibili, non sindacabile in questa sede, ha accertato che la ricorrente aveva partecipato agli utili RAGIONE_SOCIALEa medesima impresa familiare, circostanza ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo sgravio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato
a titolo di contributo unificato, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.23