Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3250/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SICILIA, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1353/2019 depositata il 11/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza qui impugnata si è pronunciata sul gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta dal medesimo RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 2.465.228,49 oltre gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 nella misura legale dalla domanda al soddisfo. Il pagamento era dovuto in forza RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata il 22 maggio 1998 tra il Comune di RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE (società costituita per lo svolgimento di servizi di interesse comunale) alla quale l’Ente aveva affidato il servizio di pulizia dei plessi scolastici secondo modalità, tempi e corrispettivi ivi indicati.
Con l’opposizione il RAGIONE_SOCIALE contestava l’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione svolta in punto di difetto di legittimazione passiva (1), l’errata conclusione secondo la quale le fatture prodotte costituivano idonea prova del credito vantato (2), la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa prova circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata da RAGIONE_SOCIALE, argomentata sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa relazione RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio fra le stesse parti (3) e il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione riguardante la disposta riduzione del 25% RAGIONE_SOCIALEa spesa relativamente all’anno 2010 in virtù RAGIONE_SOCIALEa circolare numero 9537 del 2009 del RAGIONE_SOCIALE (4).
La Corte d’appello respingeva la doglianza in punto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa rilevante sul punto. In particolare riteneva che a
seguito RAGIONE_SOCIALE‘emanazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999 e del successivo d.m. 184/1990, che avevano comportato il trasferimento dal Comune allo Stato RAGIONE_SOCIALE‘onere di fornitura dei servizi ATA limitatamente ai servizi resi in favore RAGIONE_SOCIALEe scuole statali, sussisteva la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
Parimenti respingeva la seconda doglianza sulla prova del credito ritenendola inammissibile in mancanza di contestazioni sulle prestazioni effettuate dall’appaltatrice.
Respingeva altresì il terzo motivo ritenendo corretto il richiamo al giudicato formatosi nel precedente giudizio tra le parti.
La Corte territoriale accoglieva, invece, il quarto motivo atteso che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 9537 del 14 dicembre 2009 del RAGIONE_SOCIALE richiamava il disposto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 r.d. n.2440/1923, a tenore del quale era stato comunicato relativamente all’anno 2010 che la spesa per la fornitura di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie doveva essere prevista nella misura massima del 75% del corrispettivo del contratto in essere. Ciò posto, a fronte RAGIONE_SOCIALEa comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE di detta circolare non vi era stato il ricorso alla facoltà di risolvere il contratto, sicché riteneva legittima la decurtazione nella misura del 25% RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto dal RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta sentenza d’appello n.1353/2019 pubblicata l’11/6/2019 è chiesta dalla società RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 10/1/2020 affidato a due motivi ed illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato alla sola Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato mentre avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
conseguentemente è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e astrattamente ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima (Cass. Sez. Un. 608/2015).
9.1. Tuttavia, come precisato sempre dalla Corte, ove si abbia ragione di ritenere che il ricorso non superi la soglia di ammissibilità, ciò esonera la Corte dal disporne la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Cass. 6924/2020; id. 16141/2019).
9.2. Ritiene, infatti, il Collegio che il ricorso in esame sia inammissibile per quanto di seguito osservato.
Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma uno, cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente accolto il quarto motivo di appello relativo alla riduzione del 25% RAGIONE_SOCIALEa spesa relativamente all’anno 2010 in virtù RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 9537 del 14 dicembre 2009 ritenendo ritualmente proposta la relativa eccezione da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione , nonostante il primo giudice l’avesse rigettata sul presupposto che la stessa mai fosse stata argomentata dall’Avvocatura in difesa del RAGIONE_SOCIALE.
10.1. La censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che dà atto che sulla questione il giudice di primo grado si era espresso, seppure in termini diversi ( cfr. pag.7 , righi 5-7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure) e che nessun rilievo di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura risultava essere stato proposto dalla parte appellata e odierna ricorrente.
11. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.) che la Corte territoriale abbia erroneamente equiparato la mera comunicazione RAGIONE_SOCIALEa circolare 9537 del 14 dicembre 2009 a una ‘ concordata riduzione ‘, ignorando che la RAGIONE_SOCIALE aveva espresso dissenso attraverso le note del 10.2.2010 e 8.2.2010, allegate agli atti del fascicolo di primo grado.
11.1. La censura è inammissibile.
11.2. E’ stato al riguardo chiarito che (Cass. 18002/2018) l’art. 11 del r.d. n. 2440 del 1923, nel disporre che l’appaltatore è tenuto ad assoggettarsi, entro il limite di un quinto del prezzo di appalto, ad eventuali aumenti o diminuzioni nelle opere, lavori o forniture che si rendano necessari nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto, detta una regola di carattere generale (già introdotta, in materia di lavori pubblici, dall’art. 344 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), applicabile agli appalti pubblici ed analoga a quella dettata in materia di appalti privati dall’art. 1661 cod. civ.. L’esercizio RAGIONE_SOCIALEa corrispondente facoltà da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione non richiede un’apposita previsione contrattuale, costituendo espressione del principio, immanente alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘appalto, secondo cui la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera o la prestazione del servizio ha luogo nell’esclusivo interesse del committente. Esso non richiede la stipulazione di un atto aggiuntivo e non è subordinato al verificarsi di fatti sopravvenuti ed imprevedibili al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto, ma solo all’osservanza del limite quantitativo stabilito dalla legge, nonché al rispetto RAGIONE_SOCIALEa natura essenziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione pattuita, rispetto alla quale le variazioni disposte non possono introdurre modificazioni sostanziali (cfr. Cass., Sez. I, 13/07/1983, n. 4760).
11.3. La ricorrente non attinge la correttezza del principio interpretativo richiamato a fondamento RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata ma riproponendo le medesime argomentazioni già sfavorevolmente
vagliate dal giudice di merito, si astiene dal formulare una critica specifica ed incorre perciò nella preclusione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Nulla è dovuto per le spese di lite per essere l’Amministrazione rimasta intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I Sezione civile