Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25549 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12240 – 2022 proposto da:
avv. COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato – avverso l’ordinanza del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA pubblicata in data 2/11/21, n. repert. 617/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le memorie del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME per aver prestato opera professionale in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale dinnanzi al Tribunale di Vallo della Lucania conclusosi con sentenza del 04.07.18, aveva ottenuto un decreto di pagamento ex art. 82 d.P.R. 115/02, per complessivi Euro 420,00, calcolati, per quel che qui ancora rileva, riducendo il compenso calcolato ai minimi (con riduzione, cioè, del 50% dei compensi spettanti in applicazione dei parametri medi), oltre la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02 e « un’ulteriore riduzione nella misura del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 12, comma 2)».
Con l’ordinanza del 2 /11/21, n. repert. 617/2021, il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania , decidendo sull’opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/11 avverso il suddetto decreto, con cui era stata tra l’altro contestata la legittimità della ulteriore riduzione del 30% in applicazione dell’art. 12 d.m. n. 55/2014, ha respinto la censura dell’avv. COGNOME confermando la correttezza della liquidazione opposta.
Avverso questa ordinanza l’avv. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo, illustrato da successiva memoria; il Ministero intimato non ha svolto difese.
In data 25/3/2023 il Consigliere delegato ha proposto la definizione con procedura accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ. per manifesta infondatezza, rilevando che l’art. 12 co. 2 del Dm n. 55 del 2014, nel testo applicabile ratione temporis , contempla la facoltà di riduzione del compenso dovuto al difensore nella percentuale del 30%, anche in ragione dell’assenza di specifiche e distinte situazioni di fatto e di diritto da esaminare, percentuale che può applicarsi anche alla misura dei compensi già ridotti del 50%, come previsto dal comma 1 dello stesso art. 12.
L’avv. COGNOME ha chiesto la deci sione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 co mma 2 del d.m. n. 55/14 e all’allegata tabella II: il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania avrebbe erroneamente confermato la legittimità della decurtazione operata dal Giudice del decreto opposto in riferimento alla facoltà di riduzione fino al 50% come prevista dal primo comma dell’art. 12, perché questa riduzione era stata già operata laddove erano stati calcolati nella misura della metà gli importi risultanti dall’applicazione dei parametri medi.
1.1. Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che «l’erroneo richiamo all’art 12 co. 2 del d.m. 55/14» sia «del tutto ininfluente, tenuto conto della possibilità attribuita al giudice, proprio in considerazione delle questioni di diritto affrontate, del risultato perseguito e dell’assenza di questioni di particolare rilevanza, dell’applicazione di una riduzione fino al 50% degli onorari medi, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma primo, del citato decreto».
Nella proposta di definizione accelerata, il Consigliere delegato ha rimarcato che «la collocazione topografica delle norme, laddove la facoltà di riduzione del 30 % segue quella generale prevista dal primo comma del citato art. 12, conforta la correttezza della conclusione del giudice di merito, che ha quindi ritenuto di prima calcolare gli onorari minimi, in base al primo comma, per poi operare una decurtazione del 30%, per le ragioni individuate in base al comma 2, e per infine detrarre il terzo ai sensi dell’art. 106 bis del DPR n. 115 del 2002 ».
Effettivamente, nel decreto di liquidazione opposto, il Giudice del Tribunale aveva operato dapprima la riduzione del 50%, prevista dal 1
comma dell’art. 12, in applicazione del protocollo di intesa intercorso tra il Tribunale di Vallo Lucania e il Consiglio dell’ordine , agli importi calcolati in applicazione dei parametri medi; aveva, perciò, liquidato per la fase di studio Euro 225,00 e per la fase decisoria Euro 675,00 per complessivi Euro 900,00; quindi, aveva operato un’ulteriore riduzione del 30% (Euro 270,00) in applicazione del comma 2 dello stesso articolo 12, per «assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto» e, infine, ave va applicato l’ulteriore riduzione di 1/3 (Euro 210,00) ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002, così liquidando complessivi Euro 420,00.
A questa somma -di cui ha confermato il corretto calcolo -il Presidente del Tribunale , in parziale accoglimento dell’opposizione, ha aggiunto il compenso di Euro 360,00 per la fase istruttoria, così calcolato con l’unica riduzione del 50%, ex comma 1 dell’art. 12, dell’importo ottenuto in applicazione dei parametri medi e con la riduzione finale di 1/3 ex art. 106 bis del d.P.R. 115/2002.
Ciò precisato, in disparte la corretta applicazione della riduzione operante sulla liquidazione finale ex art. 106 bis del d.P.R. 115/2002, deve rilevarsi che l’art. 12 del d.m. 55/2014 , come riformulato dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, (applicabile alla fattispecie in quanto la liquidazione è stata operata in data 21/7/2020 ) e, poi, dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del d.m. 13 agosto 2022 n. 147, recante i «parametri generali per la determinazione dei compensi » dell’attività penale, prevede, al primo comma, che, in considerazione «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza
patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente», nonché «del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime» i «valori medi di cui alle tabelle allegate», possano essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Al secondo comma, quindi, lo stesso articolo disciplina una differente ipotesi, quella in cui «l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale»: in tal caso, «il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta»; deve qui rimarcarsi che l’art. 3 del d.m. n. 147/2022 ha soltanto soppresso l’inciso «di regola» .
È quindi previsto, di seguito e nello stesso secondo comma, che questa modalità di calcolo del compenso operi «anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto».
Infine, è prescritto che questo compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto sia ridotto in misura non superiore al 30 per cento «quando, ferma l’identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di
specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni».
La riduzione ai sensi del comma secondo dell’art. 12, dunque, non è applicabile ad ogni compenso liquidato per l’attività penale , ma soltanto nel l’ipotesi in cui il professionista abbia difeso un singolo soggetto contro più soggetti e, perciò, quando il compenso sia stato per tale ragione aumentato secondo le percentuali prescritte in relazione al numero delle parti; è necessario, tuttavia, che ricorrano le particolari condizioni dell ‘ identità di posizione procedimentale o processuale della pluralità dei soggetti contrapposti e l’ assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
L’interpretazione in tal senso della previsione è necessitata dall’inequivoco tenore letterale , che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie.
Questa interpretazione, tuttavia, consegue anche in applicazione del criterio sistematico, considerando la collocazione della previsione in un comma separato, di seguito alla norma generale del primo comma, con conseguente carattere speciale dell’ulteriore riduzione, altrimenti priva di ratio .
Ebbene, dalla motivazione del provvedimento impugnato -e, prima ancora, dalla motivazione del provvedimento opposto -non si evince se l’ulteriore riduzione del 30% applicato al compenso minimo liquidato per la fase di studio e per la fase decisoria sia stata giustificata dalla ricorrenza delle suesposte condizioni e, cioè, oltre la ritenuta non necessità dell’ esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni,
la difesa di un soggetto contro più soggetti e l’identità di posizione procedimentale o processuale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame dei motivi di opposizione in relazione ai principi suesposti.
Statuendo in rinvio, il Tribunale deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata sul punto di cui al l’unico motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 settembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME