Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19025 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
Oggetto: compensi avvocato – d.m. n. 55 del 2014 – Riduzione e aumento – Discrezionalità del giudice – Valore della causa-
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16380/2019 R.G. proposto da
INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
Avverso l’ordinanza R.G. 3231/2018 resa dal Tribunale di Cosenza, I Sez. civile, depositata il 28/2/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27
giugno 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., depositato il 20 luglio 2018, NOME COGNOME, premesso di avere patrocinato per la RAGIONE_SOCIALE, in amministrazione e custodia giudiziaria, dieci procedimenti giudiziari, invocò la condanna della predetta società al pagamento della somma complessiva di € 86.668,00, decurtata dell ‘acconto ricevuto e fatturato, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Costituitasi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE contestò per ciascuna controversia la misura del compenso richiesto in ragione ora della natura della causa, ora dei criteri minimi da applicare, ora della erroneità dello scaglione utilizzato, ora della pendenza di due delle cause in assenza di rinuncia o di revoca del mandato, rappresentando la piena satisfattività del compenso già corrisposto nella misura di € 15 .945,06 ed evidenziando altresì che all’AVV_NOTAIO, difensore di sé medesimo, non era dovuta l’Iva , e concluse invocando la declaratoria di parziale inammissibilità della domanda per i giudizi ancora in corso e di infondatezza per gli altri o, in subordine, la riduzione a giustizia dei compensi.
Con ordinanza del 28 Febbraio 2019, il Tribunale di Cosenza accolse parzialmente la domanda proposta dall’AVV_NOTAIO, dichiarandola in parte inammissibile, liquidando, per l’effetto, per l’attività da lui espletata in favore della resistente la somma complessiva di € 8.558,95 per o norari di avvocato, oltre accessori, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del predetto, della somma risultante e compensando integralmente le spese e competenze di lite.
Contro la predetta ordinanza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, a fronte della richiesta del legale di applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e di quella della controparte di applicazione dei valori minimi ulteriormente ridotti nella misura del 50%, avevano ridotto i compensi afferenti ai ricorsi in opposizione del 24/1/2013 e del 5/5/2014 e l’opposizione agli atti esecutivi del 11/6/2014, calcolandoli su tariffe minime, ulteriormente ridotte del 70%, avevano travalicato le domande formulate dalle parti e alterato così l’oggetto dell’azione e i termini della controversia, rendendo perciò una decisione ultra petita . Inoltre, nel calcolo delle competenze erano state violate le disposizioni di cui al predetto D.M., nella versione introdotta dal D.M. n. 27 del 2018 ed entrata in vigore nell’aprile del 2018, la quale era applicabile alla specie in quanto il ricorso era stato depositato il 20/7/2018, giacché lo stesso consentiva la riduzione delle tariffe medie in misura non superiore al 50%.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e la pronuncia extra petitum , perché il tribunale, anziché calcolare l’importo spettante all’odierno ricorrente per singoli giudizi ovvero per come esattamente richiesto in domanda, aveva calcolato un importo complessivo, così sancendo, di fatto, l’obbligo, in capo a lui, di ripetere somme già corrisposte dalla resistente per le voci di tariffa già liquidate in sede di acconto e in assenza di qualsivoglia domanda in tal senso. Il ricorrente aveva, infatti, chiesto che i compensi venissero suddivisi per i riportati e singoli giudizi e aveva indicato, nelle singole voci analitiche, le sole fasi da liquidare
(ossia quella decisionale), mentre la controparte aveva evidenziato la corresponsione di acconti, peraltro mai negati, tanto che le parcelle erano state redatte per le sole fasi ancora da remunerare. I giudici di merito, invece, avevano ridotto la parcella del 70%, anziché rigettare la domanda ritenendo sufficiente quanto pagato, così sostanzialmente imponendo al ricorrente la restituzione delle somme ricevute in esubero (differenza tra quanto percepito e quanto liquidato), pur senza alcuna domanda in tal senso. Inoltre, anziché statuire sui singoli procedimenti oggetto di giudizio, avevano calcolato le somme complessive da liquidare, allorché avevano affermato che spettava all’avvocato la somma complessiva di euro 19.592,00, oltre accessori e detratta la ritenuta d’acconto.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e del principio di non contestazione, in ragione dell’omessa valutazione delle prove offerte nel giudizio di primo grado in ordine al valore della controversia. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale aveva omesso di verificare quanto dedotto e prodotto dal ricorrente a dimostrazione della fondatezza delle proprie pretese, allorché aveva affermato, quanto al valore delle controversie in materia esecutiva, la carenza di indicazioni da parte sua, con conseguente omessa deduzione e dimostrazione di uno dei fatti costitutivi della domanda, senza considerare, invece, che il valore era stato indicato sia a verbale d’udienza del 14/11/2018, a fronte della contestazione della controparte, sia nelle note conclusive depositate il 19/12/2018, alla stregua di quanto disposto dal giudice dell’esecuzione nell’ambito del relativo procedimento, allorché aveva affermato che il pignoramento aveva riguardato due crediti, quello derivante dal mutuo
fondiario e quello afferente al contratto di apertura di credito garantita da ipoteca, e statuito che la pretesa fondante il pignoramento era pari a € 886.099,39, ritenendo la transazione valida per € 7.634.773,97, individuando il valore del pignoramento, a fronte dei due crediti della pignorante, assurgenti a € 1.300.000,00 e disponendo il pagamento di somme non contestate per € 594.178,14, oltre ad avere affermato, nel provvedimento del 20/4/2015, che il credito della RAGIONE_SOCIALE era di € 5.827,778,94 e che il saldo della procedura era di € 605.737,21.
Stesso errore era stato commesso con riguardo al procedimento possessorio, il cui valore non era quello di € 225,00, essendo questo riferito al contributo unificato, ma quello indeterminato, ancorché non indicato per mero errore materiale, sicché i giudici avevano errato in quanto non avevano verificato il frontespizio del fascicolo del relativo giudizio, prodotto in causa, e in quanto avevano fatto coincidere il valore della causa con quello della recinzione, senza considerare che l’oggetto della vertenza era la reintegra nel possesso e non la recinzione.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito errato nell’applicazione delle suddette disposizioni, posto che, con riguardo alle opposizioni, avevano ridotto i compensi nella misura del 70% rispetto ai valori minimi, in contrasto con l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che imponeva al giudice di applicare i valori medi ed eventualmente diminuirli non oltre il 50% e di applicare comunque una tariffa, laddove ridotta al di sotto dei minimi, adeguata al decoro della professione.
5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, in via residuale, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice omesso di considerare alcune circostanze pacifiche e incontestate e, in particolare, l’avvenuta corresponsione di somme a titolo di acconto, sicché le parcelle indicavano solo l’importo a saldo; l’ an debeatur dato dalla effettuazione delle prestazioni; la produzione di documentazione attestante l’attività professionale svolta, che se fosse stata considerata avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere satisfattivi gli acconti versati e non a indicare importi inferiori a quelli incassati.
6. Il primo mezzo è infondato.
Va sul punto premesso che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , il quale si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. 2, 21/3/2019, n. 8048; Cass., Sez. 1, 11/4/2018, n. 9002; Cass., Sez. 3, 24/9(2015, n. 18868).
Tale principio va, peraltro, posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale rimane sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai
fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass., Sez. L, 13/12/2010, n. 25140).
Trasponendo detti principi nell’ambito di un giudizio volto alla liquidazione delle spettanze di avvocato, deve affermarsi come ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività investe il giudice del potere -dovere di verificare il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 11/1/2016, n. 230), atteso che la determinazione giudiziale di liquidazione del compenso spettante al professionista, previo parere (non vincolante) dell’Associazione professionale, che nella gerarchia di carattere preferenziale di cui all’ art. 2233 cod. civ. è postergata rispetto alla convenzione intervenuta tra le parti e, in difetto, alle tariffe o agli usi (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293), attribuisce al giudice un potere discrezionale, insindacabile in cassazione ove congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali (Cass. 30/10/1996, n. 9514; Cass. 18/04/1998, n. 3982; Cass. 31/01/2017, n. 2386), che può esplicarsi anche nell’aumento o nella riduzione dei compensi (Cass. 2/8/2005, n. 16132; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005, n. 8084; Cass. 03/07/2003, n. 10532; Cass. 21/7/2011, n. 16040; Cass. 10/1/2017, n. 269), purché non al di sotto dei minimi tariffari (Cass. 03/09/2003, n. 12840; Cass. 23/03/2004, n. 5802), e ciò a prescindere dall’istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente (Cass., Sez., 2, 30/10/1996, n. 9514).
Ciò significa che il ricorrente non può lamentare di avere ottenuto un importo diverso, in aumento o riduzione, rispetto a quello chiesto da ciascuna delle parti del giudizio e lamentare, in ragione di ciò, l’avvenuta violazione del principio della domanda, non potendo il professionista pretendere di indicare unilateralmente il compenso dovuto al cliente sia pure nei limiti della tariffa, senza sconfinare nei poteri discrezionali attribuiti al giudice in sede di determinazione giudiziale della stessa, i cui unici limiti sono dati, quanto agli onorari, nelle articolazioni per scaglioni della tariffa, in rapporto alla natura e al valore della causa (vedi, quanto ai poteri discrezionali del giudice, Cass., Sez. 3, 28/2/2019, n. 5798).
Deve allora escludersi che la liquidazione operata dai giudici abbia sconfinato dai limiti della domanda, per avere gli stessi ridotto gli importi dovuti al di sotto di quanto chiesto dalla stessa convenuta, essendo la liquidazione dei compensi attività riservata al giudice di merito e soggetta alle sole limitazioni dettate dalla tariffa.
7. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Infatti, con riguardo al ricorso in opposizione del 24/1/2013 e a quello del 5/5/2014, il ricorrente aveva chiesto che venisse liquidata la sola voce afferente alla fase decisionale, mentre i giudici di merito, dopo avere considerato che l’opposizione si era esaurita nella sola istanza di sospensione senza che venisse incardinato il giudizio di merito e avere, dunque, ritenuto di dover applicare le tariffe riguardanti i procedimenti cautelari, costituendo, nei giudizi di opposizione all’esecuzione, la fase sommaria e quella piena un unico giudizio, hanno proceduto alla liquidazione in unica fase, che, partendo dal valore attribuito alla controversia di poco più di € 400.000,00, è stato calcolato, per
ciascuna fase, nella misura complessiva di € 6.359,00, ridotto del 70%.
Così operando, i giudici di merito non soltanto hanno violato il principio secondo cui la liquidazione dei compensi, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio e, dunque, distinguendo ciascuna di esse, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass., Sez. 6-L, 23/7/2018, n. 19482; Cass., Sez. 6-L, 31/3/2016, n. 6306), ma hanno altresì sconfinato dai limiti della domanda, atteso che, pur essendo stata con essa chiesta la liquidazione delle sole spettanze riguardanti la fase decisionale, avevano contemplato nella decisione tutte le fasi del giudizio, sia pure complessivamente determinate.
Andando, infatti, a calcolare, alla stregua dello scaglione di riferimento e delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014, vigenti nel periodo 2014-2018, il valore minimo del compenso, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l’importo complessivo di € 6.359,00 può essere ottenuto soltanto attraverso la sommatoria delle singole fasi, ossia € 1.755,00 per ‘studio’, € 743,00 ‘introduttiva’, € 2.646,00 ‘istruttoria’ ed € 1.215,00 ‘decisionale’ . Questo consente di affermare che, nonostante l’importo , ulteriormente ridotto del 70% e quantificato in € 1.910,00, vada a superare, alla stregua di siffatte tariffe, la sola fase decisionale, che, come detto, ammonta, nella misura minima, a € 1.215,00, il provvedimento richiesto, lungi da giustificarsi alla stregua della qualificazione della domanda, come suggerito dalla controricorrente, sia andato, in realtà, oltre i limiti delle richieste del legale, essendo stato attribuito un importo per una prestazione diversa da quella pretesa, tanto più grave ove si consideri la correlazione esistente tra compenso e
verifica delle singole prestazioni svolte e della loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass., Sez. 6-2, 15/1/2018, n. 712).
Ne consegue la fondatezza della censura.
8. Il terzo motivo, col quale si lamenta l’erronea valutazione del compendio probatorio finalizzato a dimostrare il valore delle cause d’esecuzione e possessoria sulle quali era stato chiesto il pagamento del compenso, è in parte inammissibile e in parte infondato.
A tal riguardo occorre partire dall’art. 5 (‘Determinazione del valore della controversia’), comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, il quale, nel disporre che ‘
‘, è stato interpretato da questa Corte nel senso che « il valore della causa si determina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite » (Cass., Sez. 2, 27/12/2022, n. 37824), benché sussista sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito, sicché il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale abbia svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il
compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass., Sez. U, 11/9/2007, n. 19014).
In sostanza, il giudice, dovendo adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass., Sez. 6-2, 18/3/2019, n. 7627; Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 14/7/2015, n. 14691; Cass., Sez. 6-2, 28/3/2013, n. 7807; Cass., Sez. 2, 21/12/2012, n. 23809; Cass., Sez. 2, 8/2/2012, n. 1805; Cass., Sez. 2, 19/2/2010, n. 3996), è tenuto a verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, «come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, giacché, in tali casi – a prescindere dai profili di responsabilità ascrivibili al professionista -, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta» (Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 31/5/2010, n. 13229).
Orbene, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, il valore della controversia si determina, ai sensi dell’art. 17 cod. proc. civ., sulla base del valore del credito per cui si procede con riferimento alla fase antecedente l’inizio dell’esecuzione e sulla base del “credito per cui si procede” e, quindi, dell’importo del credito di cui al pignoramento e non dell’importo del credito di cui al precetto, con riferimento alla fase successiva all’inizio
dell’esecuzione (Cass., Sez. 3, 27/6/2018, n. 16920; Cass., Sez. 3, 23/8/2013, n. 19488; Cass., Sez. 3, 30/6/2010, n. 15633; Cass., Sez. 3, 24/5/2006, n. 12354).
Nella specie, i giudici di merito non si sono limitati a dire che l’appellante non avesse dimostrato lo scaglione di riferimento parametrato all’importo superiore a € 900.000,00, non essendo esso documentato, né evincibile dagli atti di causa, ma hanno anche affermato, coerentemente con il principio testé enunciato, come il valore andasse individuato sulla base dell’importo del credito di cui al pignoramento, sostenendo che questo, con riguardo al primo pignoramento, fosse, nella specie, pari a € 408.000,00, non valendo l’importo indicato dal ricorrente.
A fronte però di tale affermazione, il ricorrente si limita a enucleare, disordinatamente e non secondo le relative scansioni processuali, i contenuti di stralci di deduzioni o di provvedimenti del giudice o di verbali di udienza, senza trascrivere integralmente la parte significativa di essi, onde consentire a questa Corte di valutarne la decisività, e senza specificare la loro attinenza con le pretese di volta in volta fatte valere in fase di merito, tanto più utile ove si consideri che la sola produzione della documentazione non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 21/5/2019, n. 13625), restando perciò la censura sotto questo profilo generica e inidonea a far comprendere l’esatta portata dei documenti asseritamente non esaminati, anche alla luce delle deduzioni svolte nel grado di merito, e la loro incidenza sul valore della controversia.
Quanto al valore della possessoria, invece, i giudici di merito hanno escluso che il valore fosse indeterminabile, affermando che questo fosse invece costituito dalla res controversa, ossia dal
valore della recinzione abbattuta dalla resistente con conseguente applicazione dello scaglione fino a € 1.100,00.
Ebbene, se è vero ( i ) che tale affermazione si pone in contrasto col principio secondo cui, nelle cause possessorie, il valore della causa, in assenza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l’applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima (Cass., Sez. 6-2, 22/11/2011, n. 24644; Cass., Sez. 2, 5/5/2003, n. 6759; Cass., Sez. 1, 21/1/1964, n. 137); e ( ii ) che è ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell’atto di citazione e l’attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l’affermazione in tal senso dei convenuti (Cass., Sez. 17/4/2019, n. 10755); se tutto ciò è vero, è altrettanto indiscutibile che il ricorrente non ha in alcun modo precisato i termini della controversia, ossia quali fatti fossero stati posti a base del giudizio possessorio e a quale diritto reale andasse riferito l’esercizio in fatto del possesso, onde consentire a questa Corte di verificare l’erroneità dello scaglione utilizzato.
Tale mancanza comporta perciò l’ 9. Il quarto motivo è infondato.
inammissibilità della censura.
Occorre, innanzitutto, premettere come non trovino applicazione, nella specie, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, potendo essi essere applicati non già sulla base della data del deposito del ricorso per la liquidazione dei compensi (nella specie il 20/7/2018), come sostenuto nel motivo, ma soltanto quando la
liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e, a quella data, non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass., Sez. L, 26/10/2018, n. 27233).
Ciò significa che non opera, in questo caso, lo sbarramento contenuto nel d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, che fa divieto al giudice, in assenza di diversa convenzione delle parti, di scendere al di sotto dei valori minimi in quanto inderogabili (Cass., Sez. 2, 13/4/2023, n. 9815; Cass., Sez. 2, 19/4/2023, n. 10438), dovendo invece trovare applicazione il d.m. n. 55 del 2014, nella formulazione antecedente, che consentiva al giudice di tener conto dei valori medi di cui alle allegate tabelle e di poterli aumentare ‘di regola’ fino all’80% (100% per la fase istruttoria) o diminuire fino al 50% (70% per la fase istruttoria) e che, anche alla stregua della relazione illustrativa, secondo cui la locuzione ‘di regola’ era stata utilizzata per chiarire la non vincolatività dei parametri, è stato interpretato nel senso che il giudice può derogare ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi, rispetto ai valori medi, non essendo questi vincolanti per il giudice, che può discostarsene nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione (Cass., Sez. 2, 19/4/2023, n. 10438), onde consentire il controllo e le ragioni giustificatrici dello scostamento e della relativa misura (Cass., Sez. 2, 5/5/2022, n. 14198; Cass., Sez. 3, 7/1/2021, n. 89) e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., il quale
preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass., Sez. 6-3, 15/2/2017, n. 30286).
Come dunque reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018), restando però in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione» (cfr. ex plurimis Cass. civ., 31/1/2017, n. 2386; Cass. civ., 31/7/2018, n. 20183; contra, Cass. civ., 17/1/2018, n. 1018 e Cass. civ., 5/11/2018, n. 28267).
Nella specie, i giudici di merito hanno calcolato il compenso sullo scaglione minimo, che hanno ridotto del 70 %, sul presupposto che tutte le opposizioni riguardassero contestazioni del credito similari, proponibili anche unitariamente e non, come avvenuto, scaglionate; che l’esito fosse stato per tutte infausto ; che nessuna delle cause presentasse questioni giuridiche o fattuali particolarmente complesse; e che la società debitrice si trovasse in una condizione complessa in quanto soggetta a custodia giudiziaria.
Orbene, la riduzione del 70% delle spettanze, decisa dai giudici di merito, non dà luogo ad alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo essi dato ampiamente conto delle ragioni dell’operata riduzione, evidenziando all’uopo la ridotta difficoltà delle cause, le similitudini tra esse, l’esito infausto e la condizione della società debitrice, ciò che comporta l’infondatezza della censura.
10. Il quinto motivo è infine infondato.
Si osserva in merito come l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053).
Orbene, le questioni indicate nella censura o non possono considerarsi ‘fatto storico’ nell’accezione sopra ricordata, come ad esempio la documentazione attestante l’adempimento delle prestazioni, o, pur oggetto di discussione tra le parti, sono state oggetto di valutazione da parte del giudice, come nel caso delle prestazioni eseguite o degli acconti, avendo il Tribunale chiaramente tenuto conto delle stesse nella quantificazione dei compensi, laddove hanno considerato la natura similare dei crediti azionati e la non particolare difficoltà giuridica e fattuale delle questioni esaminate, onde operare la riduzione al di sotto dei minimi tariffari, come si è detto, e gli acconti ricevuti e non satisfattivi al fine di calcolare la residua somma da erogare, con conseguente infondatezza del motivo.
11. In conclusione, dichiarata la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza degli altri, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Cosenza che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del