DECRETO CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00050731 2024 DEPOSITO MINUTA 09 08 2025 PUBBLICAZIONE 09 08 2025
CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, così composta
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O
nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 50731 dell’anno 2024 riservato in decisione all’udienza del 20.03.2025, sostituita con deposito di note scritte, vertente t r a
rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME COGNOME per procura allegata al reclamo
reclamante
e
rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME per procura allegata alla comparsa di costituzione
reclamata
e
con la partecipazione del Procuratore Generale oggetto: reclamo avverso il decreto ex artt. 316 e 337 quinquies c.c. del Tribunale di Civitavecchia reso nel proc. n. R.G. 3882/2022 pubblicato il 16.04.2024
Premesso che
con decreto n. 10437/2019 in data 11.07.2019 il Tribunale di Civitavecchia, definendo il procedimento per la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento della minore , nata il 26.10.2006 dalla relazione tra e a modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 14.5.2010, come a sua volta modificato dal decreto della Corte d’Appello di Roma del 20.2.2012, aveva disposto l’affidamento esclusivo della minore con collocamento della stessa presso la madre e obbligo per il padre di versare per il suo mantenimento, con decorrenza da luglio 2019, un assegno mensile di euro 450,00 e il 50% delle spese straordinarie;
con ricorso depositato il 24.11.2022 adiva il medesimo Tribunale chiedendo, a parziale modifica del pregresso decreto, di disporre la riduzione del contributo al mantenimento della figlia a 200,00 euro mensili o alla diversa somma ritenuta congrua nonché la revoca della condanna al pagamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 c.c.; la ontestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, chiedendo altresì in via riconvenzionale l’aumento del contributo paterno ad euro 750,00 mensili;
con il provvedimento impugnato, pubblicato il 16.4.2024, il Tribunale rigettava entrambe le domande e condannava il al pagamento delle spese di lite, compensate per un terzo;
con reclamo depositato il 23.04.2024 il ha contestato la decisione deducendo l’erronea valutazione della propria situazione economica; ha pertanto riproposto, in riforma della decisione, la domanda di riduzione dell’assegno per la figlia all’importo mensile di 200,00 € e di revoca della condanna al pagamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 c.c., chiedendo altresì la condanna della controparte alle spese di lite del giudizio di primo grado o, in subordine, stante il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla la compensazione delle spese e l’ulteriore condanna della controparte alle spese del presente grado, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15.11.2024, ha contestato il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto con condanna della controparte alle spese di lite;
con il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di trattazione del reclamo le parti sono state invitate ad integrare la documentazione circa le rispettive risorse economicopatrimoniali e autorizzate al deposito di note e repliche difensive;
l’udienza del 20.03.2025, fissata per la trattazione della causa, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive pregresse conclusioni;
il Procuratore generale ha espresso parere contrario all’accoglimento del ricorso;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Il reclamo è in parte fondato, relativamente alla contestazione della pronuncia sulle spese giudiziali, e viene accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, premesso che successivamente al decreto del 2019 il aveva, nel febbraio 2021, instaurato altro procedimento per la riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia definito, in contumacia della con una pronuncia di rigetto, ha respinto le domande ritenendo, quanto alle richieste del in parte, l’assenza di prospettazioni nuove rispetto ai pregressi accertamenti giudiziali e, per altra parte, la smentita, sulla base della documentazione nuova prodotta, della lamentata riduzione delle sue risorse economiche; quanto alla richiesta riconvenzionale della la congruità del contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura vigente.
Il fondava la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia deducendo la contrazione degli emolumenti percepiti dall’Autorità Portuale di Civitavecchia, suo datore di lavoro, a decorrere dal gennaio 2023, per effetto del venir meno di alcune voci retributive.
Il Tribunale, ponendo a confronto i dati reddituali valutati nei pregressi procedimenti (relativi agli anni di imposta 2012-2016 ed attestanti redditi da lavoro dipendente pari, al netto di imposta, a circa 35.000/36.000,00 euro medi annuali) con i dati reddituali
prodotti nel presente giudizio (relativi agli anni di imposta 2019-2022 ed attestanti redditi da lavoro dipendente pari, al netto di imposta, a circa 36.000/37.000,00 euro medi annuali), accertava l’insussistenza della lamentata riduzione di risorse, circostanza ulteriormente confermata, per le annualità più recenti, dalle dichiarazioni personalmente rese dalla parte e dalle buste-paga depositate.
L’osservazione del Tribunale è, in questa fase, riconosciuta esatta dallo stesso reclamante, il quale, in sede di reclamo, ha differito al gennaio 2024 (e non al gennaio 2023 come indicato nel ricorso introduttivo in primo grado) la eliminazione di alcune voci retributive e introdotto, per la prima volta, quale ragione di doglianza della gravosità dell’obbligo di mantenimento impostogli, l’ulteriore obbligo su lui gravante del mantenimento di un secondo figlio (nato nel 2014 da altra relazione), pari all’importo mensile di 350,00 euro in forza di provvedimento del Tribunale di Sulmona in data 19.2.2016 in detta misura riformato dalla Corte di Appello di L’Aquila con decreto 4.5.2017 (contributo successivamente ridotto a 300,00 euro mensili con decreto di questa Corte del 22.7.2024).
Gli atti processuali consentono la valutazione dei seguenti elementi di giudizio.
Come osservato correttamente dal primo giudice, il parametro di raffronto rispetto al quale verificare l’attuale capacità economica del è costituito dalla situazione accertata nell’ultimo procedimento di revisione delle condizioni, dallo stesso instaurato nel febbraio 2021 e definito con decreto del Tribunale di Civitavecchia del 6.10.2021. In detta sede il Tribunale confermava la superiorità economica del rispetto alla accertata nel pregresso procedimento definito con il decreto dello stesso Tribunale in data 11.7.2019, evidenziando come la valutazione allora compiuta avesse compreso la complessiva capacità, economica e patrimoniale, della parte.
Giova richiamare alla memoria che detta capacità del era sostenuta non soltanto dalle risorse tratte dal lavoro dipendente presso l’Autorità Portuale di Civitavecchia ma anche dalla attività libero-professionale svolta, quale ingegnere della sicurezza, tramite una società riconducibile, quanto ad incarichi apicali, a propri familiari, sui cui conti correnti il risultava operare con delega, nonché dal patrimonio immobiliare di
cui lo stesso era titolare (all’epoca accertato pari alla proprietà esclusiva della casa di abitazione, gravata da mutuo per la cui restituzione il versava 900,00 euro mensili e di altri 5 immobili di categoria C/6; alla proprietà ‘pro quota’ di ulteriori 4 immobili). Gli accertamenti compiuti, tramite Guardia di Finanza e consulenza tecnica contabile, convincevano il Tribunale ad affermare in capo ad entrambe le parti (per essere anche la artecipe di una società di famiglia) una maggiore disponibilità economica di quella dichiarata, che il consulente tecnico non era stato in grado di accertare in concreto, e in capo al un’indiscutibile superiorità economica rispetto alla
Rispetto alla situazione come sopra accertata, per quanto prospettato con la domanda di modifica introdotta in primo grado, deve unicamente valutarsi se la contrazione dei redditi da lavoro dipendente del vi sia effettivamente stata e, in caso positivo, se sia stata di tale entità da alterare la complessiva situazione economico-patrimoniale che ha costituito il presupposto della statuizione del luglio 2019 confermata con la statuizione dell’ottobre 2021.
Così delimitato il ‘ thema decidendum’ è, intanto, acquisito, per ammissione dello stesso reclamante, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in primo grado, nulla è mutato per tutta l’annualità 2023, dal momento che, a suo dire, per accordi sindacali intervenuti, non era stata più adottata la paventata misura ablativa delle voci retributive indicate. Già sulla base di tale riscontro la decisione del primo giudice non è quindi censurabile.
Nel presente grado di giudizio il ha prodotto due buste paga, relative ai mesi di ottobre e dicembre 2024, dato incompleto per verificare esattamente i redditi percepiti nell’intera annualità ma sufficiente per riscontrare che: -anche nell’anno 2024 nessuna riduzione stipendiale risulta essere stata operata (non ve ne è traccia e il reddito imponibile Irpef, attestato nella busta-paga di dicembre, priva del computo della tredicesima mensilità, verosimilmente registrata con separata busta-paga, risulta superiore a 50.000,00 euro annui, attestandosi quindi sugli importi delle pregresse annualità); -le trattenute operate direttamente sullo stipendio, che effettivamente riducono l’importo netto percepito dal lavoratore di oltre 1300,00 euro, derivano non
da riduzioni stipendiali ma da obblighi di pagamenti verso terzi (tra i quali la direttamente effettuati dal datore di lavoro e dalla restituzione del finanziamento assunto con cessione del quinto dello stipendio.
La ha poi depositato nel presente grado la documentazione relativa alle delibere del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale e agli Accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali di categoria ivi recepiti (delibere 30.12.2022 e 22.4.2024) dalla quale è riscontrabile la conferma della continuativa conservazione dell’assetto economico stipendiale del
Risulta infine dall’ulteriore documentazione prodotta nel presente grado dalla che, negli anni più recenti e in pendenza del giudizio, il ha incrementato significativamente il proprio patrimonio immobiliare, attraverso operazioni di compravendita effettuate negli anni 2023 e 2024, le quali, anche a prescindere dalla destinazione ad attività di ricezione turistica degli immobili acquistati, prospettata dalla reclamata fornendo indizi a riscontro, smentiscono ancor più inequivocabilmente la condizione di difficoltà economica e di sopraggiunta gravosità degli obblighi di mantenimento lamentata dal a sostegno della domanda di riduzione del contributo dovuto per la figlia.
Il reclamo sul punto è pertanto infondato.
L’impugnazione è, invece, fondata in punto di contestazione della pronuncia sulle spese giudiziali, per avere il Tribunale, a fronte del rigetto di entrambe le domande, principale e riconvenzionale, rispettivamente avanzate dalle parti, compensato le spese nella sola misura di un terzo e posto le residue spese a carico del reclamante.
Ritiene la Corte, invero, che, stante il rigetto di tutte le domande rispettivamente proposte dalle parti (di riduzione dell’assegno e di revoca dell’ordine di pagamento diretto dal datore di lavoro proposte dal di aumento dell’assegno proposta dalla
decisione equa viene ad essere, ferma restando la condanna alle spese del la compensazione delle stesse in misura di due terzi (stante la maggiore rilevanza delle domande di riduzione/aumento dell’assegno rispetto a quella di revoca dell’ordine di pagamento diretto).
In detti limitati termini il reclamo deve essere accolto.
Il tenore della decisione, che vede il reclamante vittorioso unicamente e parzialmente in punto di spese processuali, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto da nei confronti di e in parziale riforma del decreto impugnato, così dispone:
-condanna al pagamento in favore di delle spese processuali del primo grado, come ivi calcolate nell’intero, previa compensazione tra le parti in misura di due terzi e, per l’effetto, alla somma di euro 2358,00 oltre spese generali al 15%, Iva e contributi di legge;
compensa tra le parti per intero le spese del presente grado.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 17.07.2025
Il Presidente estensore NOME COGNOME