Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23690 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1534/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2022 R.G.N. 2876/2019;
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINRI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.2625/2023
COGNOME
Rep.
Ud 20/06/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 2625-2023 proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati
NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 19 luglio 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli sulla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 3 mesi, irrogata al COGNOME a seguito della contestazione della violazione di plurime disposizioni di servizio e di elementari principi di buon andamento nella esecuzione dei compiti al medesimo assegnati quale coordinatore dell’area riscossioni nell’ambito dello staff di direzione della Direzione provinciale I di Napoli, annullava la sanzione e, in applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, comminava al De Rose la medesima sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione riducendone la durata a giorni dieci.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto violato il disposto dell’art. 65 CCNL Agenzie Fiscali per la parte relativa soltanto ad alcune delle condotte oggetto di contestazione, essendo, le altre condotte contestate, risultate, sulla base dell’accertamento compiuto, del tutto infondate e, pertanto congrua, alla stregua del disposto dei commi 1 e 7 del successivo art. 67, commi 1 e 7, che richiama i principi di gradualità e proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto contestato, l’applicazione della sanzione prevista per le
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violazioni meno gravi, data dalla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni e determinata nel massimo.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di legge e contratti collettivi in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’erroneità dell’apprezzamento circa l’effettività delle condotte ritenute disciplinarmente rilevanti stante, in particolare, la mancata considerazione delle dichiarazioni della teste Giordano ritenute decisive al fine di escludere la ricorrenza dell’addebito contestato.
Con il secondo motivo, posto sotto l’identica rubrica di cui al motivo che precede, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver illegittimamente proceduto a rideterminare la sanzione senza limitarsi all’annullamento di quella comminata, stante l’inapplicabilità dell’art. 63, comma 2, d.l. n. 165/2001, per essere stata tale disposizione introdotta dall’art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 75/2017, in epoca, cioè, successiva, alla contestazione ed all’irrogazione della sanzione.
Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile, alla luce del principio consolidato in giurisprudenza per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee
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alla formazione dello stesso (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 1, 13/01/2005, n. 520), di modo che la censura mossa dal ricorrente di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro probatorio, diversamente valorizzando alcuni elementi rispetto ad altri, si risolve nella richiesta di revisione nel merito della decisione inammissibile in questa sede.
4. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10236/2023 e le conformi successive decisioni Cass. n. 18846/2024, Cass. n. 1818/2025 e Cass. 10309/2025) secondo cui l’art. 63, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, da leggersi nel senso che nell’ipotesi in cui nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima, trova applicazione a tutti i giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica apportata dall’art.
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21 d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, evenienza che trova riscontro nella specie essendo il giudizio de quo ancora pendente alla predetta data.
Il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata, svolto difesa alcuna
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione